da Guido5 » mercoledì 15 settembre 2010, 20:52
Benissimo, caro amico!
Posso aggiungere allora che una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n.2426 del 7 marzo 1991), ricorda che la cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari è possibile, secondo la sentenza n. 101 del 1967 della Corte costituzionale, solo se si tratta di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell'ordinamento riceve il diritto al nome (art. 7 c.c.).
A mio parere (ma non sono un giurista!) ne consegue che il diritto alla cognomizzazione - che spetta ex lege soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è intervenuto e ai suoi discendenti – è possibile, quando ricorrano i requisiti, attraverso la procedura per il cambiamento di cognome.
Ciao a tutti!
Guido5
GUIDO BULDRINI - Fides Salvum Fecit