Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72



nicolad72 ha scritto:... tu si un giurista e questi non sono dettagli!
Alessio Bruno Bedini ha scritto:Nel frattempo c'è stata anche una puntata di Report, noto programma Rai, su tale argomento.
445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.
1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 691] né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [c.p.p. 651]. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.



nicolad72 ha scritto:Se lo stato deve essere il primo dover rispettare le proprie leggi ... le garanzie non sono una mera questione di formalità (aspettare che una sentenza diventi defintiva) ma si sostanziano nell'esperienza di millenni di pratica del diritto, forse a non tutti comprensibile (ma non è un mistero gnostico)... non è raro vedere una sentenza di condanna emessa in primo grado, confermata in secondo e spazzata via dalla Cassazione per errori di diritto o di motivazione fatti dai giudici... con capovolgimenti di risultato in sede di rinvio...
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Pasquale M. M. Onorati ha scritto:Un'altra dopo quella di sei mesi fa? Grazie e a presto.
PMMO



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