Al di là del gusto personale, dell'opportunità di dare il buon esempio e di quant'altro si voglia aggiungere il Regolamento di discilpina delle uniformi, edito dallo Stato Maggiore della Difesa, così dispone "adamantinamente" per tutti:
...
Art. 54
Obbligo a fregiarsi delle decorazioni
L'obbligo a fregiarsi delle decorazioni sancito dal Regolamento di disciplina
militare sussiste per tutte le decorazioni nazionali delle quali sia stata disposta
la trascrizione a matricola nei documenti personali dell'insignito, siano esse di
uso permanente ovvero individualmente autorizzato....
Art. 57
Decorazioni cavalleresche non nazionali
Il militare insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali deve
preventivamente ottenere l'autorizzazione del Presidente della Repubblica di
cui all'Art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
L'istanza di autorizzazione da parte dell'interessato va inoltrata per via
gerarchica al Gabinetto dei Ministro da cui il militare dipende, che la trasmette
al Ministro degli Affari Esteri.
L'autorizzazione, una volta concessa, viene registrata a cura dello stesso
Ministero, dopo di che la decorazione può essere trascritta a matricola, a
domanda dell'interessato.
L'uso delle decorazioni cavalleresche non nazionali trascritte a matricola e dei
relativi nastrini è obbligatorio in ogni circostanza.---
Art. 58
Decorazioni della Croce Rossa Italiana,
del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Santa Sede,
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Decorazioni ONU, NATO, WEO.
Le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare
ordine di Malta non necessitano di autorizzazione.
Per le decorazioni rilasciate dalla Santa Sede e dall'Ordine Equestre del Santo
Sepolcro il relativo brevetto deve essere preventivamente autorizzato ai sensi
degli art. 2 e 3 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974.
Le predette decorazioni, una volta trascritte a matricola, sono di uso
autorizzato, ma non obbligatorio. Le decorazioni rilasciate per le operazioni ONU, NATO, WEO, non
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necessitano di autorizzazione. All’atto del rilascio, sono trascritte a matricola.
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Art. 59
Altre decorazioni non nazionali
La Direzione Generale competente autorizza, su domanda dell’interessato,
l’uso permanente delle decorazioni non nazionali.
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Art. 77
Obbligatorietà
L'uso dei distintivi rilasciati nell'ambito dello stesso Dicastero é obbligatorio.L'uso dei distintivi rilasciati da una Autorità militare é obbligatorio, anche
qualora non vi sia la stessa dipendenza ministeriale fra concedente e insignito.
Per i distintivi non militari si applicano le norme relative alle decorazioni non
militari.
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Art. 72
Decorazioni in più gradi
Delle onorificenze e distinzioni onorifiche per le quali sono previsti più gradi si
indossa soltanto l'insegna relativa al grado più elevato di cui si è insigniti.
Saluti.
"E del resto il fato non può essere sempre e comunque cinico e baro".