da inquisitor86 » martedì 16 marzo 2010, 16:46
La disciplina è contenuta nel noto "Codice per lo Regno delle due Sicilie", approvato con la legge 26 marzo 1819. Ho tratto le notizie che seguono dalla copia del 1848.
Senza dubbio il codice borbonico risente della legislazione napoleonica che, in materia di famiglia, aveva certo apportato molte novità (anche se bisogna ricordare che la legislazione borbonica precedente era già notevolmente avanzata).
SUCCESSIONE LEGITTIMA
La prima parte della disciplina riguarda la successione legittima (art.644 ss.): l'eredità si devolve agli eredi legittimi e, in mancanza di questi, ai figli naturali, poi al coniuge superstite e in mancanza allo Stato. A differenza poi degli eredi legittimi, che acquistano il possesso dei beni dell'eredità ipso jure, i figli naturali, il coniuge superstite e lo Stato devono farsi immettere nel possesso dal giudice (art.645).
Sono eredi legittimi i figli del defunto i figli o i suoi discendenti, gli ascendenti e i collaterali, nell'ordine stabilito (art.654). E' importante ricordare che i figli succedono al padre e alla madre, o agli avi e alle avole senza distinzioni di sesso nè età (art.667). Se il de cuius muore senza figli nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, succedevano il padre e la madre (art.668).
FIGLI NATURALI e altri non legittimi
I figli naturali succedono poi alla sola madre; al padre solo se legalmente riconosciuti o nei casi in cui era ammessa la prova di paternità: succedono nella metà della porzione che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi, in presenza di figli o discendenti del padre naturale o ascendenti legittimi di questo. Succedono nei due terzi nel caso di congiunti collaterali in gradi successibili; succedono nella totalità quando non ne esistevano. (art.674).
Inoltre tutto ciò che la madre o il padre naturale avevano dato al figlio naturale durante la loro vita doveva essere imputato alla quota di eredità (art.676). I figli adulterini, incestuosi e altri nati avevano diritto ai soli alimenti, mentre quelli legittimati con decreto del Re succedevano come i naturali. (art.678 e 682).
I naturali non potevano inoltre ricevere dal padre nè per testamento nè per donazione più di quello loro dovuto a titolo di legittima (art.824).
Sono altresì previsti casi di diseredazione e maggiorasco (art.849 e 946ss.)
CONIUGE SUPERSTITE
Solo nel caso in cui il defunto non lasciava parenti in grado da succedere nè figli naturali, la sua eredità si devolveva al coniuge superstite (art.683).
La legge accordava al coniuge povero un minimo di tutela (che sarà anche detta poi quarta maritale): al coniuge povero che non avesse un patrimonio "confacente al suo stato", veniva devoluta una prestazione alimentaria vitalizia su parte dei beni del defunto; in particolare era una prestazione su un quarto della rendita totale dei beni del de cuius se non vi erano figli o meno di 3; se i figli erano più di 3 "non eccederà i frutti della porzione virile" (art.689-90).
La questione della dote è estranea alla successione a meno che non consideriamo che formava oggetto dell'eredità materna e costituiva debito ereditario dell'asse virile (e dunque gravava gli eredi legittimi o testamentari, obbligati a restituire la dote alla moglie superstite).
Saluti
Andrea G.
"Osserva bene e lassia dire"
M.Rondinini
Andrea M.a V.di C.