E' una bella sensazione essere riusciti a fare la differenza. Al riguardo, desidero condividere con tutti i voi il testo della lettera che ho ricevuto in data odierna (per posta tradizionale e non elettronica) dal Consigliere del Presidente della Repubblica per la Stampa e la Comunicazione.
Ci è gradito informare che questo Ufficio, a seguito della segnalazione del caso sollevato da Lei e da altri, ha ricevuto dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria comunicazione che, "dopo l'esame del caso da parte del Comitato di Controllo", il 10 novembre scorso è stato emesso dal Giurì questo dispositivo: <<Il Giurì, esaminati gli atti e sentite la parti, dichiara che la pubblicità contestata contrasta con gli articoli 10 e 13 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale, e ne ordina la cessazione>>.
Riporto qui sotto i due articoli indicati:
Art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona
La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione.
Art. 13 – Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l'altrui comunicazione commerciale.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.
Un caro saluto
Patrizia