Gentile Fabrizio Guinzio,
devo, puurtroppo, farLe notare due "imprecisioni" del Suo precedente intervento:
fabrizio guinzio ha scritto: Il concetto valido è che i matrimoni andavano e vanno autorizzati, perlomeno in molte famiglie era ed è ancora così, anche borghesi, pena il diseredamento.
In Italia, in base al Codice Cvile del 1942 e al nuovo diritto di famiglia del 1975, che ha equiparato i figli naturali agli altri, non è più possibile diseredare i successori necessari (coniuge e figli, p.es.); al massimo il "de cuius", mediante testamento, può disporre liberamente di una percentuale (variabile in base al numero dei figli) dei suoi beni, la cosiddetta "quota disponibile".
La Costituzione repubblicana italiana riconosce eredi e quindi eventualmente esiliabili solo i maschi della famiglia, poichè le femmine sposandosi in genere aggiungono il cognome del marito e quest'ultimo trasmettono alla prole. Ciao,
I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n.1/2002 che ha consentito il rientro in Italia di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia e di suo figlio Emanuele Filiberto.
Cordialmente.
PMMO