da Guido5 » lunedì 28 settembre 2009, 14:53
Cara Patrizia,
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", con i successivi aggiornamenti, dice testualmente:
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Dunque, se il tuo antenato diretto è nato prima del 29 settembre 1909 hai diritto ad avere copia di ogni documento all'interno del fascicolo.
Ciao a tutti!
Guido5
GUIDO BULDRINI - Fides Salvum Fecit