da giubileum73 » domenica 9 agosto 2009, 9:37
Secondo il codice civile italiano, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.).
Il domicilio, nel diritto privato, corrisponde al luogo in cui una persona "ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici" (articolo 43 c.c.). Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.
Il soggetto, con propria dichiarazione, può anche eleggere domicilio in una sede per determinati atti o affari (domicilio speciale).
Il domicilio legale è oggi solo quello dell'incapace di agire e corrisponde, per il minorenne, al luogo di residenza della famiglia (articolo 144 c.c.), per l'interdetto al domicilio del tutore.
La libertà di domicilio è tutelata dall'articolo 14 della Costituzione della Repubblica Italiana. Ma la tale nozione domiciliare è diversa da quella penalistica (la privata dimora) nonché dalla suddetta civilistica. La garanzia costituzionale investe, infatti, ogni luogo di cui la persona, fisica o giuridica che sia, abbia legittimamente la disponibilità per l'espletamento di attività legate alla vita privata o di relazione; viene inoltre espletato dall'articolo 14 della costituzione che: le ispezioni , perquisizioni oppure i sequestri possono essere compiuti solo nei modi stabiliti dalla legge (art. 14.2 cost.); le ispezioni sanitarie ed i controlli per l'incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali (art. 14.3 cost.)
Spero di esserre stato d'aiuto