da nicolad72 » giovedì 26 marzo 2009, 13:30
la norma c'è ed è quella prevista dall'art. 8 della legge 178/1951.
8. Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
ed ad agire dovrebbe essere la procura della repubblica competente per territorio secondo i paramentri fissati dagli artt. 8 e 9 del c.p.p.
Questi pericolosi criminali si perseguono con un semplice esposto denuncia (trattandosi di reato procedibile d'ufficio) a qualunque ufficio di Polzia Giudiziaria o Procura della Repubblica.
Poi vi sarebbe l'art. 498 c.p. ma quello sanziona chi usa senza averne diritto titoli (anche onorifici) mai conferiti, depenalizzato nel 1989 e ora punito con sanzione amministrativa.