GENS VALERIA ha scritto:Il volumetto esamina la storia e l’evoluzione dei concetti élite aristocratica e nobiltà, nell’Italia medievale, dei comuni e delle signorie.
Il fil rouge è la gestione del potere ( … qualcuno forse aveva dei dubbi ?)
La linea di demarcazione tra le due concezioni di nobiltà di Fatto e di Diritto, è appunto lo sviluppo di una élite ( i nostri autori hanno un po’ di difficoltà ideologica a definirla nobiltà ) formata da famiglie che gestiscono il potere: La nobiltà decurionale , civica e patriziale e quella di Diritto , quella delle famiglie signorili di antica o recente nobiltà feudale , relegata in campagna e che a fatica si affaccia nelle città e nei borghi , rimanendo comunque ai margini della società civica.
Col tempo la nobiltà civica assume atteggiamenti e modi di vita che si avvicinano e si sovrappongono a quelli della nobiltà signoril/feudale ed in questo il trait d’union è la militia o cavalleria con i suoi ideali cortesi.
Quella degli antichi dottori in leggi o in medicina ( distinguerei per i feudi ecclesiastici ) viene annoverata potenzialmente tra le civiche (nobiltà di fatto ).
Avere cultura, ricchezze e maniero ( rurale ) , ma estranei ai consigli civici è tipica della n. di diritto .
Avere cultura , ricchezze e maniero ( palazzo in città o borgo ) è sinonimo di nobiltà di fatto ( ma solo se inseriti tra l’èlite di ceto delle famiglie decurionali ).
La terza grande categoria, esclusiva ed esclusa, è quella dei straricchi e strapotenti “magnati “ , così temuti da essere ascritti in particolari liste di proscrizione, banditi e controllati a vista dai consigli civici ( non solo a Firenze... ).
Mi sembra strano che classifichino l'avere ricchezze, cultura e maniero come nobiltà di diritto...in quel caso si avrebbe una vita more nobilium e quindi una nobiltà non ancora certificata e quindi solo di fatto e non di diritto ovvero legale.
Sostanzialmente il paradosso è questo: di fatto sono nobili ma non sono nobili legalmente.
Per fare un paragone che approssima abbastanza questa situazione possiamo pensare a uno studente che abbia concluso gli esami universitari e abbia scritto la sua tesi ma che
non l'abbia ancora discussa.
Ecco, in questo caso la persona è laureata
di fatto ma non
di diritto.
Un altro esempio che mi viene in mente è quello delle coppie di fatto. Di fatto vivono
more uxorio ma per legge non sono sposati e non sono una coppia legalmente.
Se invece si era inseriti nelle élite locali di reggimento allora si era nobili de jure, legalmente e nessuno poteva impedire alla famiglia di essere appellata col titolo di Nobile negli atti ufficiali. Quella famiglia poteva presentarsi anche al Sovrano come Nobile, perché lo statuto della sua città lo consentiva.
Per quanto riguarda i dottori in leggi e in medicina questi erano solitamente per legge nobili di diritto e non solo di fatto.
Non possiamo però fare delle generalizzazioni, perché ogni Paese aveva una propria legislazione e ognuno decideva se questi laureati fossero o meno nobili per legge.
Dunque ciò che distingueva i potenzialmente nobili dai nobili di diritto e quindi già riconosciuti per legge, statuto o sovrano rescritto di assenso era proprio il riconoscimento (diretto o indiretto, non fa niente,
purché ci fosse).
Per quanto riguarda i titolari di giuspatronati, in quanto persone privilegiate che potevano trasmettere ai maschi del loro casato questo importante istituto aristocratico, consentendo ai preti della propria famiglia di vivere dignitosamente anche se cadetti, ritengo doveroso inserirli in una classe particolare e "transitoria" tra gli ignobili che vivevano more nobilium e i nobili già riconosciuti.
Considererei queste persone alla stregua di feudatari, come alcuni studiosi furono anticamente inclini a considerarli e quindi come nobili di diritto molto particolari.
Dico "di diritto" perché le leggi canoniche sui giuspatronati erano
internazionali, essendo la Chiesa un'entità a sé le cui leggi erano applicate ovviamente in tutti i regni europei.
I giuspatronati erano, secondo gli studiosi antichi, "frazioni" di potere della Chiesa, che la medesima accettava di cedere a persone ricche e influenti purché curassero cappelle e altari e permettessero a sacerdoti di beneficiare della dote annessa alla cappellania.
Se non era nobiltà questa!
Noi sappiamo infatti che se si godeva ereditariamente di una frazione, anche infinitesima, del governo della propria comunità, si era nobili di diritto.
Dunque, poiché la legge ecclesiastica lo statuiva,
perché non sarebbero stati nobili di diritto gli esercenti frazioni di potere ecclesiastico?I patroni potevano nominare sacerdoti beneficiati al pari di Vescovi...quindi considerando che negli editti ecclesiastici si trovano frasi del tipo "il giuspatronato tende a conservare la nobiltà di una famiglia"...dobbiamo concludere che la Chiesa "nobilitò" i patroni.
Tutto questo, ovviamente, a patto che i giuspatronati fossero di tipo gentilizio e quindi trasmissibili ai maschi.
Sempre nella legislazione ecclesiastica troviamo che potevano esserci due tipi di giuspatronato: quello
nobiliare e quello
popolare/comunitativo.
L'espressione
giuspatronato nobiliare pone fine ad ogni possibile dubbio circa la nobiltà dei patroni.
Non trovate?