da Carlettino » lunedì 24 settembre 2012, 19:33
Mi duole dissentire dai cortesi interlocutori.
S.A.R. il Duca Amedeo di Savoia, Capo della Casa Reale d'Italia, possiede legittimamente i Suoi titoli. Infatti la dottrina distingue una "nobiltà dativa" da una "nobiltà nativa". La prima è quella che la Costituzione non riconosce più. La seconda è quella che sta a base delle varie sentenze con le quali l'Autorità giudiziaria italiana (anche in epoca repubblicana) ha sempre ordinato agli Ufficiali dello Stato civile di integrare l'atto di nascita con i trattamenti di "Altezza Reale" e con i titolo propri di ciascuna Dinastia ex-regnante.
Per quanto concerne, poi, la posizione di Capo della Casa, basti considerare:
a) che lo Statuto Albertino non ha mai abrogato una norma che non è in logico conflitto con esso, ma ha il valore di una regola "integrativa". Se così non fosse (se, cioè, la successione nel Trono fosse solo "automatica"), anche l'idiota o il folle potrebbe divenire Re. Dunque, se il figlio del Re ha perso la qualifica di Principe Reale, non giuridicamente "capace" di succedere;
b) si dice che l'art.92 del Codice Civile del 1942 (invalidità dei matrimoni dei Principi Reali celebrati senza l'assenso del Re) è una creazione del Fascismo. Non è così: il Codice Civile del 1865 conteneva una norma identica, salvo che per lsaparola: "Imperatore";
c) a fronte di una regola così rigorosa, l'assenso del Re non poteva essere ricavato da "facta concludentia": doveva essere espresso!