da Carnelevario » lunedì 14 maggio 2007, 22:54
Franz von Lobstein (Settecento calabrese, vol. I) enumera fra le fontes honorum nobilitanti l’istituto del “giuspatronato” che così definisce:
Quel complesso di privilegi e di oneri che, per concessione della Chiesa, spettavano al fondatore di una chiesa, di una cappella o di un beneficio oppure a coloro che dai fondatori ne ripetessero legittimamente il diritto. Per fondatori si devono intendere, con coloro che abbian donato il suolo edificatorio, anche coloro che abbiano costituito un reddito perpetuo a favore della istituzione, familiarmente detti «donanti». Il Giuspatronato si estrinsecava nel cosiddetto «jus presentandi et nominandi», cui si aggiungeva ben spesso lo «jus sepeliendi». Aveva, cioè, diritto il patrono di presentare all’autorità ecclesiastica locale (l’Ordinario) il sacerdote, spesso appartenente alla famiglia del presentatore, che egli desiderava fosse preposto all’officiatura e di nominarlo all’officio, fatta salva, beninteso, l’approvazione vescovile che di solito non era negata. Per quanto ha tratto allo jus sepeliendi esso era il diritto per il fondatore di esser sepolto, talvolta con i suoi antecessori, sempre con i suoi discendenti, nel sepolcreto familiare la cui cella era praticata nell’ipogeo. Diritti comuni erano ancora per il patrono ottenere dai redditi della chiesa o del beneficio gli ali-menti nel caso cadesse, non per colpa sua, in povertà, di porre nella chiesa il proprio stemma, di precedere gli altri laici nelle processioni e di godere di un posto distinto nell'ambito della cinta ecclesiale. Ancor oggi a chi vada alla ricerca di notizie sull’esistenza o meno di «status» nobiliare relativo ad una determinara famiglia incombe l’obbligo di riguardare con particolare considerazione la titolarità di «giuspatronati» familiari .
Questo istituto, per la sua natura e per i costi che comportava, era in effetti un privilegio di appannaggio della nobiltà in quanto «la legge canonica e gli usi del Regno non concedevano anticamente [i patronati] che ai patrizi indigeni o aggregati» (cfr. A. SALMENA, Morano calabro e le sue case illustri, Milano 1882). Tale asserzione è valida almeno fino al secolo XVII in ambito rurale, quando acquistò peso nella società il ceto degli “onorati” o della ricca borghesia.
Cordialità
Alberto Mario Carnevale
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SINE THESEO