da Pantheon » domenica 6 novembre 2011, 13:19
Egregio Marecp, non se ne abbia e mi scusi se insisto.
Forse si sta facendo un po' di confusione tra la normativa che disciplina il rilascio della Croce di Anzianità con il trattamento di quiescienza dei militari disciplinato dal DPR 1092 del 29.12.1973. In particolare dal Capo III del decreto citato, "Aumento del computo dei servizi" modificato dalla L. 449/97.
Qui, ad ogni buon fine, posto uno stralcio.
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
Art. 18. Campagne di guerra.
Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Con l’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata posta una limitazione alla computabilità del numero di anni derivanti dagli aumenti di valutazione, ndr.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
Art. 19. Servizio di navigazione e servizio su costa.
Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E’ pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con l’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata posta una limitazione alla computabilità del numero di anni derivanti dagli aumenti di valutazione, ndr.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l’emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell’amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.
V. ora l’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, ndr.
Con l’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata posta una limitazione alla computabilità del numero di anni derivanti dagli aumenti di valutazione, ndr.
Per i militari dell’Esercito e dell’Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.
V. ora l’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, ndr.
Con l’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata posta una limitazione alla computabilità del numero di anni derivanti dagli aumenti di valutazione, ndr.
Art. 20. Servizio di volo.
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo.
V. ora l’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, ndr.
Con l’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata posta una limitazione alla computabilità del numero di anni derivanti dagli aumenti di valutazione, ndr.
Art. 21. Servizio di confine.
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l’aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
V. ora l’art. 5 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, ndr.
Con l’art. 59, comma 1 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata posta una limitazione alla computabilità del numero di anni derivanti dagli aumenti di valutazione, ndr.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l’aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena.
Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l’aumento di un quinto.
Saluti