Ricadute ereditarie

Per discutere sulla storia di famiglia e sulla genealogia / Discussions on family history and genealogy

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Ricadute ereditarie

Messaggioda Roger » martedì 16 marzo 2010, 13:38

Amici,

ho una domanda da lanciare nel Forum che riguarda le eredità nel 1800.
Come veniva ripartito il patrimonio alla morte di un coniuge usualmente ?
C'era di solito nelle famiglie nobili una sorta di separazione dei beni tra marito e moglie ?
Ed infine I figli naturali erano partecipi dei beni ereditati o anche dei debiti lasciati
dal defunto genitore ?

Ringrazio anticipatamente

Roger
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Re: Ricadute ereditarie

Messaggioda inquisitor86 » martedì 16 marzo 2010, 13:55

Buongiorno,
purtroppo è difficile rispondere alla sua domanda senza sapere esattamente il luogo di cui sta parlando: la legislazione ottocentesca in Italia si presentava estremamente frammentaria e lo era ancora di più, se possibile, per quanto riguarda il diritto di famiglia e delle successioni.
Saluti
Andrea G.
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Re: Ricadute ereditarie

Messaggioda Roger » martedì 16 marzo 2010, 14:36

Ha perfettamente ragione.
L'area di mio interesse è la Calabria prima dell'unità d'Italia, quindi Regno delle due Sicilie.
Grazie

Roger
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Re: Ricadute ereditarie

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » martedì 16 marzo 2010, 15:35

Roger ha scritto:ho una domanda da lanciare nel Forum che riguarda le eredità nel 1800.
Come veniva ripartito il patrimonio alla morte di un coniuge usualmente ?
C'era di solito nelle famiglie nobili una sorta di separazione dei beni tra marito e moglie ?


La legislazione e le consuetudini erano molto chiare: in genere tra l'altro si stabiliva tutto nei patti matrimoniali.

http://books.google.it/books?id=q8cWPis ... q=&f=false

Cito:"La dote di una donna era comunque un bene che apparteneva ai suoi genitori anche dopo che gli era stata assegnata. Infatti nei capitoli matrimoniali era di solito esplicitamente detto che in caso di morte della sposa questa doveva tornare alla famiglia stessa , tranne il primo letto che poteva rimanere allo sposo e la spesa per fare testamento, in genere fissata già nei capitoli matrimoniali. Inoltre la donna non poteva vendere i propri beni dotali se non in casi di estremo bisogno e ricorrendo a numerosi cavilli nell’atto di vendita"

Ancora:"La dote poi era sempre accompagnata dal dotario . Questo consisteva in una donazione integrativa dello sposo che aveva di solito il valore della terza parte della dote, anche se non sempre è esplicitato nei patti matrimoniali . Questo meccanismo era necessario per la sopravvivenza della sposa in caso di morte del marito , dato che, se senza eredi, i beni del defunto, tranne appunto il dotario, avrebbero dovuto tornare alla famiglia originaria dello sposo. Il dotario a sua volta sarebbe stato riconsegnato, alla morte della sposa usufruttuaria, come stabilito di solito già nei capitoli matrimoniali."

Roger ha scritto:Ed infine I figli naturali erano partecipi dei beni ereditati o anche dei debiti lasciati
dal defunto genitore ?


In genere i figli naturali non avevano nulla ... neanche il cognome. Ci sono poi eccezioni .. ma per l'appunto sono rare eccezioni...
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Re: Ricadute ereditarie

Messaggioda inquisitor86 » martedì 16 marzo 2010, 16:46

La disciplina è contenuta nel noto "Codice per lo Regno delle due Sicilie", approvato con la legge 26 marzo 1819. Ho tratto le notizie che seguono dalla copia del 1848.
Senza dubbio il codice borbonico risente della legislazione napoleonica che, in materia di famiglia, aveva certo apportato molte novità (anche se bisogna ricordare che la legislazione borbonica precedente era già notevolmente avanzata).
SUCCESSIONE LEGITTIMA
La prima parte della disciplina riguarda la successione legittima (art.644 ss.): l'eredità si devolve agli eredi legittimi e, in mancanza di questi, ai figli naturali, poi al coniuge superstite e in mancanza allo Stato. A differenza poi degli eredi legittimi, che acquistano il possesso dei beni dell'eredità ipso jure, i figli naturali, il coniuge superstite e lo Stato devono farsi immettere nel possesso dal giudice (art.645).
Sono eredi legittimi i figli del defunto i figli o i suoi discendenti, gli ascendenti e i collaterali, nell'ordine stabilito (art.654). E' importante ricordare che i figli succedono al padre e alla madre, o agli avi e alle avole senza distinzioni di sesso nè età (art.667). Se il de cuius muore senza figli nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, succedevano il padre e la madre (art.668).
FIGLI NATURALI e altri non legittimi
I figli naturali succedono poi alla sola madre; al padre solo se legalmente riconosciuti o nei casi in cui era ammessa la prova di paternità: succedono nella metà della porzione che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi, in presenza di figli o discendenti del padre naturale o ascendenti legittimi di questo. Succedono nei due terzi nel caso di congiunti collaterali in gradi successibili; succedono nella totalità quando non ne esistevano. (art.674).
Inoltre tutto ciò che la madre o il padre naturale avevano dato al figlio naturale durante la loro vita doveva essere imputato alla quota di eredità (art.676). I figli adulterini, incestuosi e altri nati avevano diritto ai soli alimenti, mentre quelli legittimati con decreto del Re succedevano come i naturali. (art.678 e 682).
I naturali non potevano inoltre ricevere dal padre nè per testamento nè per donazione più di quello loro dovuto a titolo di legittima (art.824).
Sono altresì previsti casi di diseredazione e maggiorasco (art.849 e 946ss.)
CONIUGE SUPERSTITE
Solo nel caso in cui il defunto non lasciava parenti in grado da succedere nè figli naturali, la sua eredità si devolveva al coniuge superstite (art.683).
La legge accordava al coniuge povero un minimo di tutela (che sarà anche detta poi quarta maritale): al coniuge povero che non avesse un patrimonio "confacente al suo stato", veniva devoluta una prestazione alimentaria vitalizia su parte dei beni del defunto; in particolare era una prestazione su un quarto della rendita totale dei beni del de cuius se non vi erano figli o meno di 3; se i figli erano più di 3 "non eccederà i frutti della porzione virile" (art.689-90).
La questione della dote è estranea alla successione a meno che non consideriamo che formava oggetto dell'eredità materna e costituiva debito ereditario dell'asse virile (e dunque gravava gli eredi legittimi o testamentari, obbligati a restituire la dote alla moglie superstite).

Saluti
Andrea G.
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Re: Ricadute ereditarie

Messaggioda Roger » martedì 16 marzo 2010, 16:59

Entrambe le risposte, che in parte si integrano, sono molto interessanti.

L'ultima domanda, sempre più complicata, è la seguente: [bangin.gif]
nel caso in cui il defunto, senza figli leggittimi nè genitori e nè moglie viventi, avesse lasciato solo debiti
Chi avrebbe dovuto pagarli ? I fratelli ?
ed eventuali figli naturali avrebbero avuto qualche obbligo?
Grazie nuovamente

Roger
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Re: Ricadute ereditarie

Messaggioda inquisitor86 » martedì 16 marzo 2010, 17:21

Parto dal presupposto che il de cuius abbia un (o più) collaterale (fratello) (o più), nessun figlio legittimo, nessun coniuge superstite e nessun ascendente (genitori) in vita, ma un solo (o più) figlio naturale.
Distinguiamo tre casi:
1) IL DE CUIUS HA SOLO DEI COLLATERALI - solo fratelli
In questo caso sono eredi i fratelli e, se accettano l'eredità (Nessuno è tenuto ad accettare una eredità che gli sia devoluta - art.692), subentreranno in tutti i rapporti del defunto, e dunque saranno tenuti a pagare tutti i debiti gravanti l'eredità: chiaramente gli eredi non accetteranno mai un'eredità comprendente solo debiti (ed è possibile infatti dichiarare la rinunzia all'eredità): potrebbero però accettare con beneficio d'inventario e dunque rispondere dei debiti nei limiti dell'attivo ereditario.
2) IL DE CUIUS HA SOLO FIGLI NATURALI
In questo caso ex art.674 succedono nell'intero patrimonio e risponderanno come effettivi eredi (e quindi potranno accettare, accettare con beneficio d'inventario o rifiutare l'eredità).
3) IL DE CUIUS LASCIA FIGLI NATURALI E COLLATERALI IN GRADI SUCCESSIBILI (fratelli)
In questo caso il figlio/i naturale/i saranno eredi per i 2/3 e i collaterali per 1/3: il titolo di erede comporta anche la totale assunzione di diritti e oneri come sopra (accettazione, acc. con b.d'i., rinunzia: nel caso di accett. pura, ci sarà confusione dei patrimoni dell'erede con quello del defunto, se con benef. d'inv. non ci sarà confusione e gli eredi risponderanno solo entro i limiti dell'attivo ereditario). Facendo un esempio, Tizio ha un figlio naturale Caio e un collaterale/fratello Sempronio: Caio sarà erede per i 2/3 e Sempronio per 1/3. Se l'eredità è gravata da un debito di 90 ducati, 60 verranno pagati dal figlio naturale e 30 dal collaterale. Se poi l'attivo è di 30 ducati, e il passivo di 90, gli eredi se accettano senza limiti l'eredità, dovranno saldare i debiti anche con il loro patrimonio, se accettano con beneficio d'inventario dovranno saldare entro l'attivo e in proporzione, dunque 20 ducati Caio e 10 Sempronio.

Saluti
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