da Mario Volpe » mercoledì 11 giugno 2008, 11:52
La questione sollevata dal nostro Cronista è tutt'altro che di lana caprina, e rappresenta certamente un punto importante per la definizione dell' "interpretazione" legislativa che le competenti Amministrazioni statali devono adottare per stabilire l' autorizzabilità o meno di una distinzione al pubblico fregio.
Che cosa caratterizza e distingue tra loro le variegate tipologie delle migliaia di "insegne" oggi in circolazione ? possiamo paragonare l'insegna di un noto ordine cavalleresco con un distintivo di partecipazione ad un corso di culinaria, o con una medaglia commemorativa rilasciata da un organismo non-governativo ? possiamo mettere sullo stesso piano la decorazione di una nota onorificenza nazionale straniera (come ad esempio la Legion d'Onore) con il medaglione o la croce indossata sulla tunica dai religiosi di una qualche congregazione ?
E’ evidente che, innanzitutto, è necessario fare una distinzione sulla fonte da cui origina il conferimento e sul significato onorifico della distinzione stessa.
In tale ambito, la legge 178/51 parla chiaramente di "ordini cavallereschi" (nazionali e non) e di "onorificenze statuali" (estere), ed è per questo che il MAE concentra le proprie competenze esclusivamente su queste categorie di distinzioni, cercando di stabilire quali di queste siano indossabili pubblicamente e quali invece si ritiene opportuno che non possano essere liberamente “esibite”.
La “filosofia” della normativa – come ho già avuto modo di accennare più volte – è abbastanza chiara, ossia tutelare le nostre onorificenze nazionali, impedendo che insieme ed a fianco ad esse vengano liberamente indossate distinzioni in qualche modo “irregolari”, e cercare di porre un limite al fenomeno della proliferazione delle onorificenze “self-styled” in circolazione (e degli illeciti “traffici” ad esse collegate). Che ci piaccia oppure no, che si consideri ancora attuale oppure ormai superata, che rimanga un regime applicato solo in Italia e in pochi altri Paesi (mentre in molte nazioni chiunque può oggi praticamente fregiarsi di quello che vuole), questa normativa è ancora in vigore e va applicata e rispettata…
In tale ambito, va rilevato che se la questione è importante a livello civile (nelle rare occasioni pubbliche che oggi prevedono ancora l’uso delle decorazioni), lo è ancora di più nel contesto militare, dove queste insegne vengono quotidianamente indossate sulle uniformi (già l’uniforme, che dovrebbe rappresentare il riflesso visivo dello stato di servizio e dei riconoscimenti conseguiti dal soggetto che la indossa, ma che troppo spesso finisce invece per diventare il “puntaspilli” per diecine di nastrini, distintivi e spillette di dubbia origine o che nulla hanno a che fare con le concrete attività del servizio svolto).
E qui si evidenzia l’esigenza di concentrare l’attenzione su quelle distinzioni che impiegano il modulo tipico della “decorazione portativa” tradizionale (cavalleresca, onorifica, di merito, di servizio o commemorativa poco importa), ossia di quelle distinzioni che in forma di croce, medaglia, placca, stella o altro, vengono indossate sull’abito tramite l’uso di un nastro nei colori distintivi dell’istituzione. Escludendo in tal modo dalle nostre valutazioni targhe, coppe, premi, medaglie da tavolo e quant’altro non è previsto che sia “portato sulla persona”.
Se da un lato è importante quindi distinguere il tipo di “insegna” e le sue fonti onorifiche, dall’altro è anche importante stabilire l’ambito nel quale essa vuole essere esibita: se è quello pubblico ed ufficiale, allora ci deve essere una regola e determinati limiti; se invece esso si mantiene in un contesto privato, saranno i regolamenti interni all’organizzazione in questione (nonché il buon gusto dei suoi membri) a stabilirne le modalità dell’uso.
Per quanto in particolare riguarda l’Arciconfraternita in questione, essa ha scelto di impiegare un tipo di insegna che si ricollega chiaramente a quelle tipiche del mondo cavalleresco, ossia una vera e propria “commenda”, con tanto di nastrino e rosetta (e tralasciamo gli altri “accessori” utilizzati nelle cerimonie dell’istituzione stessa, come i mantelli crociati, gli stendardi, ecc.).
A livello pubblico, ciò può ingenerare equivoci ed errate interpretazioni, perché se ne venisse liberamente consentito l’uso (sia nel campo civile che militare) chi sarebbe in grado di distinguere questa decorazione da quella (assai simile) dello SMOM o di qualunque altra istituzione onorifica o cavalleresca ? Al di fuori dei selezionati frequentatori di questo Forum (tutti espertissimi) e di pochi altri “addetti ai lavori” chi saprebbe distinguere questa “croce ad honorem” da quella di una qualsiasi onorificenza “ufficiale” ?
Ritengo quindi quanto mai opportuno che l’uso di questa decorazione (così come quelle di tante altre organizzazioni ecclesiastiche o di associazioni o private) rimanga circoscritto al ristretto ambito dell’organizzazione che la rilascia.
Cordialmente,
Mario Volpe
Si Deus nobiscum quis contra nos
(motto dell'Ordine di Filippo il Magnanimo - Assia-Darmstadt)