SE Cossiga e SMO Costantiniano

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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SE Cossiga e SMO Costantiniano

Messaggioda Karl von Blaas » venerdì 5 marzo 2004, 19:56

Adnkronos. Francesco Cossiga e' stato espulso dal ''Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio'' per aver contestato che possa essere conferito dal ramo italiano dei Borboni. L'ex presidente della Repubblica ha cosi' informato il ministro degli Esteri italiano, che ha di conseguenza revocato l'autorizzazione che si da' in caso di onorificenze estere. La notizia viene data dal portavoce del senatore a vita, con un comunicato nel quale si legge che ''il ministro degli Esteri italiano ha revocato al senatore Francesco Cossiga l'autorizzazione a fregiarsi della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ordine dinastico che il cosi' detto ramo italiano dell'ex-Casa Reale dei Borbone delle Due Sicilie afferma avere il diritto di conferire contro il giudizio del governo spagnolo, e che gli era stato conferito al momento della sua elezione a Capo dello Stato, in conseguenza del fatto che egli e' stato espulso da detto ordine con lettera di Carlo di Borbone, maritato Cruciani, cosi' detto 'Duca di Calabria', per aver egli in una intervista criticato le modalita' di conferimento di dette onorificenze ed aver affermato che, conformemente ai giudizi espressi dal Consiglio di Stato e dal Consejo de la Grandeza de Espana dello Stato spagnolo, il solo legittimato a concedere le onorificenze di questo antico ordine era il Capo del cosi' detto ramo spagnolo della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie-Parma, gia' insignito dal Re Juan Carlos I del titolo di Infante di Spagna''.

Francesco Cossiga ha quindi presentato un'interpellanza al ministro degli Esteri in cui chiede ''se il governo italiano intenda oppure no adeguarsi alla posizione assunta dal governo del Regno di Spagna che, in conformita' al giudizio di quel Consiglio di Stato e di quel Consejo de la Grandeza de Espana, non ritiene legittimo il conferimento delle onorificenze del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Casa di Borbone-Due Sicilie dal cosi detto 'principe' Carlo di Borbone, del ramo cadetto italo-francese maritato Cruciani, e pertanto decida di non piu' emanare decreti di autorizzazione a cittadini italiani a fregiarsi di dette indebite onorificenze, anche per rispetto della giurisdizione dello Stato spagnolo in detta materia, e di revocare quelli gia' emanati''.
Karl von Blaas
 
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incredibile dictu

Messaggioda Emanuele Pigni » mercoledì 10 marzo 2004, 10:12

Cari colleghi,

mi è difficile credere che il sen. Cossiga abbia esternato in tal senso circa la possibilità od opportunità che lo Stato italiano autorizzi a portare le onorificenze dell'Ordine costantiniano di San Giorgio. La sua opinione di giurista trascura due fatti storici inequivocabili:

1) da quasi tre secoli il re di Spagna non è più re di Napoli, di Sicilia e di Sardegna e duca di Milano;

2) dal 1861 esiste uno Stato italiano che non ha alcun obbligo di uniformarsi alle decisioni dello Stato spagnolo circa il riconoscimento o non riconoscimento di ordini cavallereschi che non si presentino come statuali e/o dinastici di Spagna.

Ovviamente la questione potrebbe presentarsi sotto altro aspetto se la futura carta costituzionale dell'Unione europea conterrà qualche norma sugli ordini cavallereschi degli Stati membri (del che dubito fortemente, come dubito che sarà mai approvata una vera costituzione europea).

Con i miei più cordiali saluti.

Emanuele Pigni
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Messaggioda Franz Joseph von Trotta » mercoledì 10 marzo 2004, 19:18

Sull'esternazione di Cossiga mi pare che non possa esserci nessun dubbio (almeno lì) visto che è stata riportata da vari media e se ne trova ampia traccia anche in rete con i commenti più disparati.

Sui termini della nota "disputa costantiniana" il dibattito da lungo tempo è talmente ampio, articolato e "vivisezionato" che, sembra sempre che ogn'una delle due parti abbia ragione…

Verrebbe quasi da dire citando facilmente il buon "Don Lisandér": ai posteri l'ardua sentenza?

Un saluto cordiale, F.J.Von Trotta.
«Ich bin das Wilde, Dumpfe, das man schlug,
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Re: incredibile dictu

Messaggioda pierfe » mercoledì 10 marzo 2004, 23:55

Emanuele Pigni ha scritto:Cari colleghi,

mi è difficile credere che il sen. Cossiga abbia esternato in tal senso circa la possibilità od opportunità che lo Stato italiano autorizzi a portare le onorificenze dell'Ordine costantiniano di San Giorgio. La sua opinione di giurista trascura due fatti storici inequivocabili:

1) da quasi tre secoli il re di Spagna non è più re di Napoli, di Sicilia e di Sardegna e duca di Milano;

2) dal 1861 esiste uno Stato italiano che non ha alcun obbligo di uniformarsi alle decisioni dello Stato spagnolo circa il riconoscimento o non riconoscimento di ordini cavallereschi che non si presentino come statuali e/o dinastici di Spagna.

Ovviamente la questione potrebbe presentarsi sotto altro aspetto se la futura carta costituzionale dell'Unione europea conterrà qualche norma sugli ordini cavallereschi degli Stati membri (del che dubito fortemente, come dubito che sarà mai approvata una vera costituzione europea).

Con i miei più cordiali saluti.

Emanuele Pigni


Come sapete io cerco sempre di lanciare dei sassi dentro i putridi stagni :D :D :D
Ma sopratutto credo alla serietà scientifica che si deve basare sui documenti.
Il concetto che ha portato all'autorizzazione all'uso secondo i dettami della legge 3 marzo 1951 n° 178 di un certo numero di "Ordini non Nazionali" (o almeno come tali interpretati) si basa proprio su quella interessante legge. Ora vi chiedo... ma avete qualche volta provato a leggere cosa intendevano per "Ordini non Nazionali" i membri della Commissione che portò alla promulgazione della legge? E cosa venne riferito alle Camere come concetto di "Ordine non Nazionale"???
Se provate a leggere farete interessanti scoperte... ma per poterle capire credete bisogna non avere interessi di sorta ed essere veramente sopra le parti :wink:
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Ordini non nazionali

Messaggioda Emanuele Pigni » giovedì 11 marzo 2004, 11:41

Cari colleghi,

per quanto riguarda la questione degli ordini "non nazionali", trascrivo quanto segue dal sito http://www.dirittonobiliare.com:

"Su tale argomento il Ministero degli Affari Esteri, alla luce del parere del Consiglio di Stato, sez.I, n.1869/1981, e del parere del Contenzioso Diplomatico del 18 aprile 1996, nella nota n.022/363 del 29 luglio 1999, ha individuato le seguenti categorie: 1) Ordini nazionali di Stati esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione; 2) Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice; 3) Ordini dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia attualmente regnante: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali; 4) Ordini dinastici non nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia ex sovrana: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali, a condizione che essi siano sorti e costituiti quando la famiglia attualmente ex sovrana era, al contrario, regnante e che vi sia stata una ininterrotta titolarità nel capo della famiglia e che manchi una soppressione da parte del capo della famiglia medesima; sotto questo profilo sono irrilevanti le soppressioni effettuate da altri soggetti giuridici, anche statuali, che non avevano il potere di sopprimere l'Ordine, proprio perchè questo era patrimonio della famiglia allora regnante, ma solo quello di disconoscerlo; 5) Ordini sovrani, nei quali la sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici: l'uso delle relative onorificenze sono autorizzabili qualora vi sia la prova della già esistente sovranità territoriale o quando tale sovranità sia stata riconosciuta da Re, Imperatori o Sovrani Pontefici, e che possano dimostrare una continuità conforme al proprio ordinamento; anche in tal caso le eventuali soppressioni da parte di ordinamenti diversi non avrebbero rilevanza; 6) Ordini Magistrali il cui Gran Maestro non discende da famiglia ex sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario: le onorificenze di tali Ordini sono autorizzabili solo nel caso che tali Ordini abbiano avuto un riconoscimento da almeno uno Stato estero (purchè non esistano espresse norme in contrario o ragioni politiche lo sconsiglino) e pertanto, possano rientrare nell'ampio concetto di Ordini non nazionali; in caso contrario tali Ordini sono da considerare mere Associazioni di diritto privato che, nell'ipotesi in cui conferiscano onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, possono essere sanzionate ai sensi dell'art.8 della legge 178/51".

Pur non ritenendomi affatto un esperto di ordini cavallereschi (l'unico che posso dire di conoscere veramente è l'Ordine della Corona di ferro istituito da Napoleone I come re d'Italia nel 1805), ribadisco la mia convinzione che lo Stato italiano, nell'esercizio della sua sovranità, possa "riconoscere", ossia autorizzare, ordini non nazionali che non siano riconosciuti da altri Stati ancorché amici e alleati. E azzardo un'ipotesi sulla recente esternazione del sen. Cossiga: che sia stata compiuta in polemica (postuma) con l'autore di un noto trattato sul gran magistero del Sacro Militare Ordine costantiniano di San Giorgio, Ettore Gallo, giurista che nel 1991 ebbe a polemizzare duramente con l'allora presidente della Repubblica Cossiga su questioni non storico-cavalleresche ma di attualità politica.

Con i miei più cordiali saluti.

Emanuele Pigni
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Re: Ordini non nazionali

Messaggioda pierfe » giovedì 11 marzo 2004, 16:58

Emanuele Pigni ha scritto:Cari colleghi,

per quanto riguarda la questione degli ordini "non nazionali", trascrivo quanto segue dal sito http://www.dirittonobiliare.com:

"Su tale argomento il Ministero degli Affari Esteri, alla luce del parere del Consiglio di Stato, sez.I, n.1869/1981, e del parere del Contenzioso Diplomatico del 18 aprile 1996, nella nota n.022/363 del 29 luglio 1999, ha individuato le seguenti categorie: 1) Ordini nazionali di Stati esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione; 2) Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice; 3) Ordini dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia attualmente regnante: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali; 4) Ordini dinastici non nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia ex sovrana: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali, a condizione che essi siano sorti e costituiti quando la famiglia attualmente ex sovrana era, al contrario, regnante e che vi sia stata una ininterrotta titolarità nel capo della famiglia e che manchi una soppressione da parte del capo della famiglia medesima; sotto questo profilo sono irrilevanti le soppressioni effettuate da altri soggetti giuridici, anche statuali, che non avevano il potere di sopprimere l'Ordine, proprio perchè questo era patrimonio della famiglia allora regnante, ma solo quello di disconoscerlo; 5) Ordini sovrani, nei quali la sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici: l'uso delle relative onorificenze sono autorizzabili qualora vi sia la prova della già esistente sovranità territoriale o quando tale sovranità sia stata riconosciuta da Re, Imperatori o Sovrani Pontefici, e che possano dimostrare una continuità conforme al proprio ordinamento; anche in tal caso le eventuali soppressioni da parte di ordinamenti diversi non avrebbero rilevanza; 6) Ordini Magistrali il cui Gran Maestro non discende da famiglia ex sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario: le onorificenze di tali Ordini sono autorizzabili solo nel caso che tali Ordini abbiano avuto un riconoscimento da almeno uno Stato estero (purchè non esistano espresse norme in contrario o ragioni politiche lo sconsiglino) e pertanto, possano rientrare nell'ampio concetto di Ordini non nazionali; in caso contrario tali Ordini sono da considerare mere Associazioni di diritto privato che, nell'ipotesi in cui conferiscano onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, possono essere sanzionate ai sensi dell'art.8 della legge 178/51".

omissis
Con i miei più cordiali saluti.

Emanuele Pigni


Comprendo che non è un esperto della materia cavalleresca, ma io voglio sottolineare - dato che nessuno sino ad ora lo ha fatto - che il concetto di Ordine non Nazionale inteso dalla legge 3 marzo 1951 n. 178 è ben diverso da quello che poi si è voluto far credere SEMPRE per motivi di interesse e di opportunità (questo non vuol dire che io non sia d'accordo con l'ultilità di autorizzare un certo tipo di Ordini Dinastici - anche qui bisogna rivedere il termine di Ordine Dinastico...). Personalmente pregherei gli interessati di leggere quanto è scritto su Emilio Aquino, Le Onorificenze in Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pp 65-71
Cordialità
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Re: Ordini non nazionali

Messaggioda pierfe » giovedì 11 marzo 2004, 17:06

Emanuele Pigni ha scritto:Cari colleghi,


omissis

Pur non ritenendomi affatto un esperto di ordini cavallereschi (l'unico che posso dire di conoscere veramente è l'Ordine della Corona di ferro istituito da Napoleone I come re d'Italia nel 1805), ribadisco la mia convinzione che lo Stato italiano, nell'esercizio della sua sovranità, possa "riconoscere", ossia autorizzare, ordini non nazionali che non siano riconosciuti da altri Stati ancorché amici e alleati. E azzardo un'ipotesi sulla recente esternazione del sen. Cossiga: che sia stata compiuta in polemica (postuma) con l'autore di un noto trattato sul gran magistero del Sacro Militare Ordine costantiniano di San Giorgio, Ettore Gallo, giurista che nel 1991 ebbe a polemizzare duramente con l'allora presidente della Repubblica Cossiga su questioni non storico-cavalleresche ma di attualità politica.

Con i miei più cordiali saluti.

Emanuele Pigni


Concordo pienamente con lei sul fatto che ogni Nazione possa autorizzare gli Ordini che meglio le aggradano.
Tuttavia nessuna Nazione seria fa perdere tempo ai suoi dirigenti nell'autorizzare "Ordini Dinastici" o non provenienti dal patrimonio premiale di Stati sovrani.
Nella pratica la quasi totalità delle Nazionali non entra nel merito dell'uso da parte dei suoi cittadini di decorazioni, onorificenze od ordini che non appartengono al sistema premiale di Stati sovrani.
Per tutto quello che non proviene oggi da uno Stato sovrano a mio giudizio l'uso potrebbe essere lasciato al libero arbitrio di chi ama questi gingilli.
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Messaggioda Emanuele Pigni » giovedì 11 marzo 2004, 17:29

Pier Felice degli Uberti ha scritto:

"Per tutto quello che non proviene oggi da uno Stato sovrano a mio giudizio l'uso potrebbe essere lasciato al libero arbitrio di chi ama questi gingilli".

Concordo pienamente (salvo che per l'uso del termine "gingilli": a volte si tratta di ordini storicamente gloriosi). Anche perché il sistema di autorizzazioni stabilito dalla famosa (o famigerata) legge n. 178 del 1951 mi è sempre sembrato clamorosamente contraddittorio: nell'ipotesi che il capo di una casa ex regnante conferisca ad un cittadino italiano un titolo di principe e un'onorificenza di cavaliere di 5^ classe di un ordine dinastico, detto cittadino può portare liberamente in Italia il titolo di principe ma non la decorazione di cavaliere di 5^ classe, se non autorizzata dal ministro degli Affari esteri! La soluzione più logica sarebbe quella di uniformare la disciplina delle onorificenze di ordini cavallereschi non nazionali a quella dei titoli nobiliari, i quali, non essendo riconosciuti dallo Stato, non possono essere inseriti negli atti pubblici ma possono essere portati liberamente. Il regime delle autorizzazioni ministeriali dovrebbe rimanere esclusivamente per il porto di decorazioni sull'uniforme militare.

Con i più cordiali saluti.

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Messaggioda pierfe » giovedì 11 marzo 2004, 17:45

Emanuele Pigni ha scritto:Pier Felice degli Uberti ha scritto:

"Per tutto quello che non proviene oggi da uno Stato sovrano a mio giudizio l'uso potrebbe essere lasciato al libero arbitrio di chi ama questi gingilli".

Concordo pienamente (salvo che per l'uso del termine "gingilli": a volte si tratta di ordini storicamente gloriosi).
omissis
Con i più cordiali saluti.

Emanuele Pigni


Ho detto gingilli solo perchè dopo molti anni che studio questa materia sono a chiedermi se:
1) è lo stesso ordine glorioso quello che viene conferito dal "capo" di una dinastia (ma poi quanto dura una dinastia? E' eterna?)
2) il "capo" di quella dinastia che lo conferisce è nato secondo le leggi afferenti a quella dinastia oppure per comodità suo padre le ha cambiate?
Una dinastia ha le leggi congelate al momento della caduta di quella dinastia... non vi sembra?
3) lo stesso ordine viene concesso allo stesso livello di persone che nel passato?
4) nel concetto popolare ha lo stesso prestigio di un tempo?
5) è ancora la stessa cosa se nel corso di tutta la sua storia era un dono del sovrano mentre oggi ha una quota annuale e una tassa d'ingresso...?
meditiamo...
6) ecc.
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Messaggioda pietro.i » venerdì 12 marzo 2004, 3:08

Il sig. Emanuele Pigni scrive:
"...Il regime delle autorizzazioni ministeriali dovrebbe rimanere esclusivamente per il porto di decorazioni sull'uniforme militare. """

:?: Scusi, perchè questa discriminazione verso i miliari? A parte il fatto che tanti corpi non militari, armati e non, utilizzano parimenti un'uniforme, non Le pare che i militari siano cittadini come gli altri? Riterrei più opportune leggi e regolamenti uguali per tutti.

Saluti.
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Messaggioda T.G.Cravarezza » venerdì 12 marzo 2004, 11:16

Egregio Signor Pietro,
sulla questione del porto di decorazioni su uniformi delle Forze Armate italiane, concordo con il signor Pigni. Un militare, graduato o no, rappresenta lo stato italiano, in particolare quando è in uniforme (magari in borghese potrebbe poi indossare tutte le onorificenze di questo mondo), pertanto è giusto che sull'uniforme possa indossare decorazioni che lo stato italiano accetta come valide.
Le porto un semplice esempio, seppur un po' esagerato, ma per farLe capire. Se lo stato italiano fosse in guerra o comunque in un momento di tensione con un altro stato, ad esempio con la Russia. Se la Russia concedesse una medaglia al merito di pinco pallino ad un ufficiale italiano, non le sembrerebbe poco conveniente per l'ufficiale italiano mostrarsi con un'onorificenza di uno stato straniero e per giunta nemico?
Questo è un esempio esagerato, ma è per farLe capire come un soldato (quindi in particolare gli appartenenti alle Forze Armate) debba mantenere una certa capacità di scegliere quali onorificenze accettare e quali siano le decorazioni corrette da portare sopra una divisa di una Forza Armata italiana.
Preciso solamente che sono figlio di un ufficiale dell'esercito, quindi non assolutamente contro i militari :)
Cordialmente
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Messaggioda Emanuele Pigni » venerdì 12 marzo 2004, 11:27

Ritengo che debba rimanere il regime di autorizzazione ministeriale per il porto di decorazioni sull'uniforme militare (o paramilitare, per così dire) perché l'uniforme stessa è disciplinata da precisi regolamenti. Ma gli stessi militari (o paramilitari), qualora vestissero abiti civili, potrebbero portare decorazioni non autorizzate.

Peraltro, non credo che negli ultimi tempi siano state spesso contestate dalle competenti autorità violazioni della legge n. 178 del 1951. Non mi risulta che tra i compiti dell'agente di quartiere vi sia anche la vigilanza sul rispetto della legge citata, né che esistano nelle forze dell'ordine nuclei specializzati in materia di onorificenze cavalleresche.

Con i miei più cordiali saluti.

Emanuele Pigni
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Messaggioda pietro.i » venerdì 12 marzo 2004, 18:13

Comprendo tali argomentazioni, tuttavia non concordo. Rimanendo nell'ambito di un ragionamento in astratto ed estremizzato, benchè validissimo, come quello citato, riterrei parimenti inopportuno, quanto meno, che un cittadino "civile" andasse a spasso con decorazioni ed onorificenze del "nemico". Io sono dell'avviso che oggi necessitiamo di una legge sulle onorificenze cavalleresche chiara ed organica, che prevedesse anche degli obblighi comuni di gestione e di trasparenza; fatta la quale auspicherei l'autorizzazione preventiva necessaria per tutti noi. Altrimenti è meglio non regolamentere nulla, non riconoscendo ufficialmente alcun ordine se non quelli statuali italiani.

Cordialmente.
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Messaggioda T.G.Cravarezza » venerdì 12 marzo 2004, 19:11

Gentile Signor Pietro,
io comprendo il Suo discorso, ma dovrebbe capire che tutti i pubblici ufficiali devono attenersi ad autorizzazioni e regolamenti maggiori rispetto a quelli dei civili. Le porto un esempio. La bandiera italiana tutti la possono avere in casa o appendere sul balcone. Però, per gli enti publbici (siano essi caserme, prefetture, scuole et cetera) vi sono dei regolamenti di posizione, luogo et similia da rispettare. Quindi è normale che lo stato debba controllare maggiormente il porto anche delle decorazioni per i suoi rappresentanti in uniforme. Specificato questo, anche io mi auguro un maggiore controllo della materia anche per i civili, anche se, sono del parere che in ambito privato, il cittadino dovrebbe essere libero di poter accettare o meno determinate decorazioni, senza dover richiedere autorizzazioni allo stato.
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Messaggioda pietro.i » sabato 13 marzo 2004, 2:39

Gent.le sig. Cravarezza,
concordo con lei quando afferma che i pubblici ufficiali devono attenersi a dei regolamenti maggiori rispetto a quelli dei civili, ma dissento circa il valore assoluto che mi pare traspare dal suo scritto. Intendo dire che il maggior onere da sopportare per i pubblici ufficiali - o compressione dei diritti - è giustificabile per questioni particolari e di assoluta rilevanza per l'intera collettività, come ritengo sia il suo esempio della bandiera nazionale. Quest'aggravio, tuttavia, non può essere accettato in qualsiasi condizione;. ad esempio, chiunque oggi può acquistare automobili estere (ed extracomuitarie) mentre nel recente passato gli enti pubblici - particolarmente le Forze armate e le Forze di polizia - dovevano acquistare autoveicoli del gruppo industriale fiat perchè non farlo sarebbe stato per così dire "antinazionale". Oggi, per fortuna, non è più così. Mi perdoni l'esempio, forse, banale, ma lo ritengo pertinente. Concludendo l'esposizione del mio punto di vista, la questione delle decorazioni cavalleresche non giustificherebbero, a mio avviso, una discriminazione dei pubblici ufficiali o un aggravio degli oneri ad essi attribuiti (cosa che oggi, per fortuna, non avviene). Mi auguro che una prossima ed auspicare riforma della normativa in materia non penalizzi questa categoria di cittadini.
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