Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Messaggioda Alessio Bruno Bedini » giovedì 12 febbraio 2015, 11:13

Come sono inquadrati gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico?

L'Ordine di Malta credo possa rientrare tra le norme dedicate agli ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (cann. 573-709)

L'OESSG invece lo inquadrerei tra le ASSOCIAZIONI DEI FEDELI (Cann. 298 – 329) come Associazione Pubblica (c. 301).

Gli Ordini Dinastici invece pongono alcuni interrogativi.
La differenze tra associazioni pubbliche e private è, a norma del codice, la loro istituzione.
Dunque dato che in passato alcuni OOCC furono istituiti da Papi si potrebbe pensare che tali Ordini siano Associazioni di natura Pubblica.
Eppure credo che l'istituzione non basti a definire la natura di una associazione ma si guardi anche alla gestione e soprattutto al controllo che l'Autorità Ecclesiastica ha dell'associazione.
In questo senso gli Ordini Cavallereschi privati dovrebbero invece essere collocati tra le ASSOCIAZIONI DI FEDELI come Associazioni private.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda sitsemper » giovedì 12 febbraio 2015, 14:08

Sono d'accordo con questa suddivisione, aggiungerei che gli ordini dinastici sono associazioni private di fedeli prive di personalità giuridica canonica in quanto non sono tutelati né riconosciuti dalla Santa Sede.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » giovedì 12 febbraio 2015, 15:51

Il codice di diritto canonico vigente è del 1983 la disciplina che regola l'ordine di malta inizia ad essere regolato da un decretale del 1113 dal titolo pie postulatio voluntatis.
Ricondurre a categorie stabilite nel 1983 qualcosa le cui origini risalgono a 870 anni prima è davvero improbo... tant'è che l'ordine è regolato da una lex propria che lo colloca tra gli istituti canonici sui iuris come la maggior parte degli ordini religiosi, la cui disciplina va ricercata ora in un istituto del cic ora in un altro.
Sul punto è interessante la tesi dottorale di Marini Dettina.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » venerdì 13 febbraio 2015, 0:59

Il fatto che un ente sia antico non significa che non debba rispettare le norme che vengono emanate nel tempo dall'autorità competente. Poniamo l'esempio che nel 1900 la legge dello Stato Italiano stabilisce che per associarsi i cittadini devono semplicemente recarsi in comune e fornire all'impiegato la denominazione dell'associazione neo costituita, gli scopi sociali e basta; poi nel 1950 lo Stato decide di promulgare una nuova legge che prevede che le associazioni, nuove e vecchie, debbano, oltre registrarsi presso l'ufficio competente, presentare anche uno statuto completo che deve essere prima valutato consono a precise norme dall'addetto comunale e poi registrato, pena la perdita dello status di associazione. A questo punto non vale gridare: "Ehhh, ma noi siamo stati riconosciuti dallo Stato nel 1900 e non ci importa delle leggi del 1950 e delle nuove norme e quindi facciamo come ci pare!". Lo stesso vale per la Chiesa. Ovviamente i legislatori sono sufficientemente intelligenti da cercare di armonizzare le norme passate con quelle nuove quando creano dei nuovi codici, però è anche vero che ci possano essere delle situazioni limite (nel 1983 gli ordini cavallereschi militanti avevano quasi del tutto perso la loro rilevanza pubblica e religiosa rispetto al 1300 e quindi era normale che il CJC non prevedesse una specifica norma per la loro esistenza, considerando anche che la norma sarebbe stata creata su misura per lo SMOM perché l'unico ordine cavalleresco ancora inalterato nella sua essenza religiosa e cavalleresca dell'origine). Di conseguenza è stato deciso di non prendere più in considerazione la categoria delle "Religioni" di epoca crociata e predisporre delle categorie più attuali. L'Ordine di Malta, in linea generale, rientra tra gli istituti di vita consacrata (istituti religiosi), come gli altri importanti e storici ordini religiosi di voti solenni. Come giustamente ha riferito Nicola, però, essendo in una situazione sui generis rispetto agli altri ordini religiosi avendo delle caratteristiche particolari, si è giustamente sottomesso, già prima del 1983, alle decisioni della Santa Sede circa il suo essere sovrano e religioso (la famosa commissione del 1953 e seguenti). Di conseguenza i rapporti tra SMOM e Santa Sede (e Sue Congregazioni) sono stati delineati anche in tempi recenti e recentissimi e continuano ad essere formalmente codificati da specifici provvedimenti da ambo le parti.
Quello che ritengo fondamentale è proprio questo. Lo SMOM, come l'OESSG pur con le debite differenze anche importanti (l'OESSG è un'associazione pubblica di fedeli con personalità giuridica) hanno rapporti e riconoscimenti ufficiali della Santa Sede e delle Sue Congregazioni e rispettano precise norme stabilite (ad esempio l'approvazione degli statuti, la comunicazione al Santo Padre dell'elezione del Gran Maestro et cetera). Quindi, vanno bene le bolle del passato, ma tutto deve comunque costantemente essere aggiornato e, soprattutto, confermato, non si può rimanere fermi al passato e a dei privilegi (che però sottendevano anche dei doveri) che chi li emanò non sa neppure più che esistano.
Quindi, gli ordini dinastici, oggi come oggi, se vogliono avere un riconoscimento ecclesiastico devono costituirsi come associazioni di fedeli, private o pubbliche, con o senza personalità giuridica (si devono poi analizzare i singoli casi). Altrimenti, per la Chiesa, ufficialmente non esistono. Anche le semplici associazioni private devono sottostare alla vigilanza dell'Ordinario del luogo e sottostare a precisi doveri che non mi pare gli ordini dinastici rispettino. Di conseguenza non possono considerarsi associazioni private di fedeli fino a quando non rispetteranno le dovute norme previste. Anche a quel punto, comunque, per la Chiesa saranno riconosciuti come "associazioni di fedeli" e non sarà riconosciuta la loro peculiarità cavalleresca che sarà mantenuta, a livello sociale e laico, unicamente dalla fons honorum della Casa già Reale che li amministra, a meno che la Santa Sede non si pronunci in merito in modo specifico.
Quindi, giusto per sintetizzare.
SMOM: sui generis, normato da precisi provvedimenti della Santa Sede (recenti, non di 500 anni fa, non ultimo la nomina del Cardinale Patrono). Ad ogni modo rientra tra gli istituti di vita consacrata. E' ovviamente riconosciuta la sua caratteristica cavalleresca, anche se non presente come specifica categoria normativa dal CJC.
OESSG: associazione pubblica di fedeli con personalità giuridica. Inoltre, per precisa disposizione della Santa Sede, anche se non previsto dal CJC come categoria legale, è riconosciuta la sua caratteristica "equestre".
Ordini dinastici: dal punto di vista ecclesiastico non esistono. Sono dei generici gruppi di battezzati che si riuniscono tra loro senza attenersi alle norme previste dal CJC per le associazioni di fedeli e senza specifici ed eventuali provvedimenti delle chiese locali o della Santa Sede. Questo in linea generale, perché mi pare ci siano casi particolari come L'Ordine Reale di San Michele dell'Ala (Casa Braganza) che mantiene la dignità cavalleresca in virtù della fons honorum della Casa già Reale ed è riconosciuto come associazione privata di fedeli dalla chiesa locale come Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Ala (quindi una confraternita).
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » venerdì 13 febbraio 2015, 9:19

Il diritto canonico è grazie a Dio libero da certe rigidità burocratico-bollari. Invero anche il diritto nostrano nelle università viene insegnato così. .. poi sono i burocrati più attenti alle loro terga che alla corretta lettura della norma che stravolgono il senso della stessa... e gli effetti son sotto gli occhi di tutti.

please non cadiamo anche qua nella medesima eresia e leviamoci il paraocchi della forma fine a se stessa.

Tom il tuo esempio non è calzante.
Il ricondurre tutto anche ordinamenti passati a strutture giuridiche successive e come se uno volesse prendere un abito indossato da una modella semi-anoressica e pretendesse che fosse indossato da una della stazza di Sora Lella...
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » venerdì 13 febbraio 2015, 10:14

Comprendo quanto dice Nicola ma non concordo.
Sono dell'ipotesi che tutti i soggetti giuridici cattolici debbano e possano rientrare tra i canoni del codice di diritto canonico del 1983.
Questo perché è il soggetto giuridico che deve adeguarsi al codice normativo e legislativo vigente e non il contrario.
In campo finanziario anche esistono dei soggetti attivi dal XV secolo (il Montepaschi ad esempio) che però non sono rimasti immutati nei secoli ma si sono via via adeguati a tutte le normative.

PS
Mi scuso per il mio linguaggio poco avvezzo alla giurisprudenza ;)
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » venerdì 13 febbraio 2015, 11:54

È la stessa normativa canonica a stabilire tale regola quando fa salve le leges proprie.
E se aveste letto il Marini-Dettina...
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » venerdì 13 febbraio 2015, 14:36

nicolad72 ha scritto:Il diritto canonico è grazie a Dio libero da certe rigidità burocratico-bollari. Invero anche il diritto nostrano nelle università viene insegnato così. .. poi sono i burocrati più attenti alle loro terga che alla corretta lettura della norma che stravolgono il senso della stessa... e gli effetti son sotto gli occhi di tutti.

please non cadiamo anche qua nella medesima eresia e leviamoci il paraocchi della forma fine a se stessa.

Tom il tuo esempio non è calzante.
Il ricondurre tutto anche ordinamenti passati a strutture giuridiche successive e come se uno volesse prendere un abito indossato da una modella semi-anoressica e pretendesse che fosse indossato da una della stazza di Sora Lella...


Ma infatti ho precisato nel mio prolisso intervento [sweatdrop.gif] che laddove il codice abbia eliminato delle categorie presenti nel passato (o semplicemente non le prenda più in considerazione viste le minime dimensioni del fenomeno come nel caso dell'ambito delle Religioni cavalleresche che si limitano essenzialmente a 1 unità) sarà comunque diritto e dovere di quell'ente stabilire dei rapporti con la Santa Sede e le competenti Congregazioni per mantenere attuale e riconosciuto il suo status con, ovviamente, lo stabilirsi di comune accordo precisi provvedimenti che produrranno diritti/doveri da ambo le parti. Questo è quello che ha fatto lo SMOM con le lettere del Gran Maestro Chigi Albani in cui ha richiesto, nel 1951 (quindi anche prima del nuovo CJC), alla Santa Sede di stabilire una precisa valutazione sulle caratteristiche di "sovranità" e di "religiosità" dell'Ordine e che hanno poi, tramite le famose commissioni seguenti e l'approvazione della nuova carta costituzionale e del nuovo codice, garantito il riconoscimento della Santa Sede, per quanto appunto sui generis e con provvedimenti specifici che non seguono le norme del CJC (che per altro, per lo SMOM, non esisterebbero).
Quindi, quando io affermo che gli ordini dinastici devono aggiornarsi e adeguarsi e non rimanere bloccati alle bolle di fondazione, voglio proprio specificare questo: è necessario che si facciano avanti con la diocesi locale o con la Santa Sede in base alle dimensioni geografiche dell'ordine in questione e stabiliscano di comune accordo la loro posizione o riferendosi a norme del CJC esistenti (e quindi potranno solo essere riconosciuti come associazioni di fedeli senza ovviamente un riconoscimento cavalleresco che rimarrà valido sul piano civile grazie alla fons honorum della Casa già Reale) o con provvedimenti ad hoc (sempreché la Santa Sede ne senta la necessità).
Ma trovo assurdo pensare di mantenere il medesimo status previsto dalla bolla di fondazione di 500 anni fa senza però rispettare tutte le norme che quella bolla prevedeva e senza un minimo rapporto con la Santa Sede che vada oltre alle lettere degli auguri di Natale o la santa Messa in Vaticano.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » sabato 14 febbraio 2015, 14:33

T.G.Cravarezza ha scritto: ho precisato nel mio prolisso intervento [sweatdrop.gif] che laddove il codice abbia eliminato delle categorie presenti nel passato (o semplicemente non le prenda più in considerazione viste le minime dimensioni del fenomeno come nel caso dell'ambito delle Religioni cavalleresche che si limitano essenzialmente a 1 unità) sarà comunque diritto e dovere di quell'ente stabilire dei rapporti con la Santa Sede e le competenti Congregazioni per mantenere attuale e riconosciuto il suo status con, ovviamente, lo stabilirsi di comune accordo precisi provvedimenti che produrranno diritti/doveri da ambo le parti.

Qual'è la norma canonica che stabilisce questo dovere... perché giuridicamente parlando è un abominio

T.G.Cravarezza ha scritto: Questo è quello che ha fatto lo SMOM con le lettere del Gran Maestro Chigi Albani in cui ha richiesto, nel 1951 (quindi anche prima del nuovo CJC), alla Santa Sede di stabilire una precisa valutazione sulle caratteristiche di "sovranità" e di "religiosità" dell'Ordine e che hanno poi, tramite le famose commissioni seguenti e l'approvazione della nuova carta costituzionale e del nuovo codice, garantito il riconoscimento della Santa Sede, per quanto appunto sui generis e con provvedimenti specifici che non seguono le norme del CJC (che per altro, per lo SMOM, non esisterebbero).

Nel 1951 la situazione era ben differente e la richiesta non trova il suo fondamento in quanto da te asserito o nella ragione di questa discussione, ma in una diatriba ben nota e sfociata nel noto chirografo del 10 dicembre 1951 e risolta definitivamente con la sentenza del tribunale cardinalizio (istituito con il famoso chirografo) del 24 gennaio 1953 che ha chiarito la natura dello smom come ordine sovrano, come ordine religioso e in ordine a ciascuna di queste due nature coesistenti in un unica entità le relazioni con la Santa Sede.

La domanda è come oggi siano inquadrati gli ordini cavallereschi alla luce del diritto canonico.

La risposta è il CIC non li inquadra... e le norme applicabili, qualora il diritto proprio non provveda (quindi in via assolutamente residuale) vanno ricercate ed applicate nell'ordinamento canonico tramite gli strumenti ermeneutici propri del diritto come l'analogia o l'argumentum a fortiori

Io detesto e mi fa partire l'embolo il tentativo di rinchiudere qualunque cosa in schemi preconfezionati soprattutto quando questi schemi siano di secoli successivi rispetto al ciò che si pretende di imbrigliare.... queste prassi sono distruttive per il diritto (e la cosa è sotto gli occhi di tutti) e sovente sfociano nel ridicolo (vedi l'immagine della sora lella che prova ad indossare il capo d'alta sartoria creato ad uso di top-model semi anoressica).
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » sabato 14 febbraio 2015, 15:21

nicolad72 ha scritto:
T.G.Cravarezza ha scritto: ho precisato nel mio prolisso intervento [sweatdrop.gif] che laddove il codice abbia eliminato delle categorie presenti nel passato (o semplicemente non le prenda più in considerazione viste le minime dimensioni del fenomeno come nel caso dell'ambito delle Religioni cavalleresche che si limitano essenzialmente a 1 unità) sarà comunque diritto e dovere di quell'ente stabilire dei rapporti con la Santa Sede e le competenti Congregazioni per mantenere attuale e riconosciuto il suo status con, ovviamente, lo stabilirsi di comune accordo precisi provvedimenti che produrranno diritti/doveri da ambo le parti.

Qual'è la norma canonica che stabilisce questo dovere... perché giuridicamente parlando è un abominio


Non esiste una norma, ma semplicemente il buon senso.
Mettiamolo giù pratico. Nel 1300 il Re Pinco Pallo fonda un ordine cavalleresco-religioso, richiede alla Santa Sede l'approvazione degli statuti che prevedono reciproci diritti/doveri (ad esempio la vigilanza del vescovo locale piuttosto che la nomina di un cardinale protettore o la richiesta di approvazione della Santa Sede per ogni singola modifica futura agli statuti approvati et cetera). La Santa Sede all'epoca ha norme precise a riguardo tali ordini e magari ha una congregazione apposita a cui compete la loro supervisione.
Il tempo passa, la Chiesa cambia alcune norme, il fenomeno piano piano diminuisce e magari il gran maestro di turno del 1800 decide, in autonomia e senza rispettare le norme stabilite dalla bolla di fondazione, di modificare gli statuti, cambiare norme anche rilevanti a riguardo della vita dell'ordine e fa tutto questo senza richiedere il parere della Santa Sede che, ricordiamo, era ed è la garante, per la parte religiosa, di un ordine cavalleresco che si definisce cattolico e, ancor di più, che è nato come religioso. A questo punto tu non mi puoi venire a dire: "Io sono un ordine cavalleresco militante cattolico, non ho necessità di alcun riconoscimento da parte della Chiesa locale o Universale, non devo rispettare il CJC vigente perché sono nato secoli prima e il CJC non può delineare la mia situazione, senza contare che ho nel cassetto dello studio la bolla del Papa del 1200 che mi riconosce come ordine religioso cavalleresco e tanto basta". Perdonami, ma trovo assurda tale convinzione.
Io non chiedo che gli ordini dinastici debbano obbligatoriamente essere inquadrati in una norma dell'attuale CJC (del resto non lo è lo SMOM e anche lo stesso OESSG, almeno per la caratteristica equestre, non ha uno specifico inquadramento normativo se non provvedimenti ad hoc della Santa Sede). Ma chiedo solo che se un ordine cavalleresco si definisce cattolico e si vuole mantenere in linea storica e morale con la sua fondazione religiosa, deve avere un rapporto normativo con la Santa Sede e il vescovo locale (per normativo non intendo per forza un inquadramento nelle norme dell'attuale CJC, ma anche solo dei rapporti specifici con la Santa Sede, con il vescovo locale con dei provvedimenti da ambo le parti che stabiliscano diritti/doveri come quando l'ordine era pienamente inquadrato nel seno della Chiesa). Ma non accetto la tesi per cui un ordine dinastico, solo perché approvato da una bolla di 800 anni prima, oggi si possa considerare pienamente dentro la Chiesa, pienamente cattolico, pienamente religioso (con tanto di investiture durante la santa Messa) e pienamente in linea con l'ordine del 1200 approvato dalla bolla in questione senza però che quest'ordine, OGGI, rispetti quei doveri imposti dalla bolla dell'epoca e che nel frattempo abbia modificato in autonomia i suoi statuti e viva la sua vita quotidiana senza che la Chiesa, locale o universale, abbia la benché minima coscienza della sua stessa esistenza. Mi dispiace, ma per me quest'ordine non ha valenza religiosa e riconoscimento ecclesiastico e non può essere considerato, dal punto di vista religioso, in linea con il suo passato e con quell'ordine che fu approvato da quella specifica bolla (dal lato cavalleresco ovviamente la continuità e legittimità è mantenuta perfettamente dalla fons honorum della Casa già Reale). Tutto qui.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda T.G.Cravarezza » sabato 14 febbraio 2015, 15:27

nicolad72 ha scritto:
T.G.Cravarezza ha scritto:
T.G.Cravarezza ha scritto: Questo è quello che ha fatto lo SMOM con le lettere del Gran Maestro Chigi Albani in cui ha richiesto, nel 1951 (quindi anche prima del nuovo CJC), alla Santa Sede di stabilire una precisa valutazione sulle caratteristiche di "sovranità" e di "religiosità" dell'Ordine e che hanno poi, tramite le famose commissioni seguenti e l'approvazione della nuova carta costituzionale e del nuovo codice, garantito il riconoscimento della Santa Sede, per quanto appunto sui generis e con provvedimenti specifici che non seguono le norme del CJC (che per altro, per lo SMOM, non esisterebbero).

Nel 1951 la situazione era ben differente e la richiesta non trova il suo fondamento in quanto da te asserito o nella ragione di questa discussione, ma in una diatriba ben nota e sfociata nel noto chirografo del 10 dicembre 1951 e risolta definitivamente con la sentenza del tribunale cardinalizio (istituito con il famoso chirografo) del 24 gennaio 1953 che ha chiarito la natura dello smom come ordine sovrano, come ordine religioso e in ordine a ciascuna di queste due nature coesistenti in un unica entità le relazioni con la Santa Sede.


A me non interessava discutere sulle motivazioni recondite alle commissioni del 1953, ma semplicemente ribadire il concetto che lo SMOM ha OGGI (non "aveva nel 1200", ma OGGI) specifici rapporti con la Chiesa locale e universale, rapporti che prevedono specifici provvedimenti da ambo le parti, diritti/doveri, cardinale patrono, comunicazione elezione gran maestro, approvazione statuti...) e che tali rapporti hanno continuato ad esistere nel tempo, ad aggiornarsi da provvedimenti emanati nei vari periodi storici dall'Ordine e dalla Santa Sede, non ultima la richiesta della commissione del 1953. L'Ordine è quindi consapevole che per mantenere il suo status religioso non può solo basarsi sulla pie postulatio voluntatis, ma deve rendere la bolla sempre viva e presente nella vita dell'Ordine mantenendo e aggiornando costantemente i rapporti con la Chiesa locale e universale e rispettandone le decisioni.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » sabato 14 febbraio 2015, 16:34

Tom... ma cosa scrivi?
Non riesco a trovare né un senso né pertinenza nei tuoi assunti!
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » sabato 14 febbraio 2015, 19:17

nicolad72 ha scritto:Tom... ma cosa scrivi?
Non riesco a trovare né un senso né pertinenza nei tuoi assunti!


Il problema di fondo a quanto ho capito da questa discussione è il fatto che nel CIC non si faccia menzione esplicita degli OOCC.
Se questo non è un problema per lo SMOM e forse anche per l'OESSG, regolati da vari documenti, per quanto riguarda i cd. ordini dinastici sorge qualche dubbio.
Io condivido quanto affermato da Tomaso e cioè che gli ordini dinastici ricadano delle associazioni di fedeli, pur con le loro peculiarità.
Potremmo e dovremmo chiederci se questa è una cosa positiva o negativa.
Io credo che possa essere un bene il fatto che si possa seguire delle linee normative ben precise, pur non stravolgendo la natura dell'ordine.
Sappiamo invece di quanto oggi il rapporto degli ordini con la chiesa locale sia complicato e controverso.
Ci sono diocesi dove un determinato ordine è ben accolto mentre altre dove è visto come il fumo negli occhi..
Ecco credo che attraverso il perseguimento di una linea normativa ben precisa questo problema possa essere superato.
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Re: Gli Ordini Cavallereschi nel Diritto Canonico

Messaggioda nicolad72 » sabato 14 febbraio 2015, 20:27

Per quanto riguarda gli ordini dinastici fondati e disciplinati da atti emanati dalla suprema autorità della Chiesa esiste il trattato di marini-dettina... che vedo ostinate a non consultare preferendo elucubrare...
Gli unici ordini che oggi possono vantare un collegamento con la Santa Sede sono il Santo Stefano papa e il Costantiniano di San Giorgio... gli altri come ordini fondati sul diritto della chiesa si sono estinti poiché i loro statuti son stati sì tanto stravolti da esser divenuti tutt'altro che dei precedenti ordini han mantenuto solo la mera apparenza... ma nella sostanza si fondano solo sulla fh delle case che li conferiscono.
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Messaggioda T.G.Cravarezza » sabato 14 febbraio 2015, 21:44

nicolad72 ha scritto:Per quanto riguarda gli ordini dinastici fondati e disciplinati da atti emanati dalla suprema autorità della Chiesa esiste il trattato di marini-dettina... che vedo ostinate a non consultare preferendo elucubrare...

Dato che non tutti hanno una preparazione giuridica appropriata né magari a disposizione il Marini-Dettina, riesci a sintetizzare il punto focale della questione? Io e immagino anche gli altri lettori te ne saremmo molto grati.
nicolad72 ha scritto:Gli unici ordini che oggi possono vantare un collegamento con la Santa Sede sono il Santo Stefano papa e il Costantiniano di San Giorgio...

Mi puoi specificare in cosa consiste il "collegamento" a cui ti riferisci? Ci sono provvedimenti espliciti, OGGI, della Santa Sede o di vescovi locali a riguardo di questi due ordini? In che modo sono riconosciuti dalla Chiesa (locale e/o universale)? Quali doveri hanno nei confronti della Chiesa? Quali sono i vincoli canonici tra questi ordini e la Chiesa?
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