AIKIDO77 ha scritto:Sig.Tilius, nessuno qui vuole attaccarla nella stessa misura in cui lei non vuole essere attaccato, per cui " NON FACCIA AGLI ALTRI CIO' CHE NON VUOLE SIA FATTO A LEI".
Le faccio io una domanda: ha intenzione di continuare cosi'? I suoi interventi sono ben accetti - anche se con posizione contraria- purché mantenga un atteggiamento di assoluto rispetto, senza accuse e giudizi denigratori.
Qua davvero non c'é bisogno di denigrare alcuno. Fate tutto già da soli.
É come avere a che fare con in bambini, che ti rispondono ripetendo le stesso cose che hai detto loro per primo.
Capisco la vostra frustrazione per l'ennesimo tentativo fallito (ma era fallimentare già in partenza... consiglio alla vostra fazione di procurarsi paladini più efficaci) di sdoganare l'OPSIA.
Però, dispiace per lei, la legge parla chiaro.
Le "decorazioni ecclesiastiche" sono
cavalleresche nella misura in cui utilizzano titoli
cavallereschi.
Tralascio persino di citare l'OPSIA visto che dobbiamo far finta (lei ci tiene molto) che "sia solo un esempio".
Comunque sia rientriamo pienamente nel caso previsto dalla legge ed evidenziato qui sotto nello stralcio della medesima legge che le riporto qui per sua comodità di lettura.
A me pare chiarissima.
Ma nonostante questo odo continuamente belare la domanda "
Ma lo dice lei o lo dice la legge?".
Infatti, lei non é d'accordo.
Allora facciamo così: le si mette le mani davanti agli occhi come fanno i fanciulli molto piccoli quando giocano a nascondino, fa quindi finta che la legge sia svanita nel nulla e che conseguentemente ci sia solo il cattivo Tilius a sostenere questa falsa posizione.
Io mi tiro in disparte terrorizzato dalla
potenza dialettica sua e dei suoi amici... et voilà.
Problema risolto: lei é felice e insieme a tutti i suoi sodali potrà girare per il Mondo sfoggiando orgogliosamente le insegne delle "decorazioni ecclesiastiche" che più le aggradano.
Okkey?
Art. 7.
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche
loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con l’ammenda sino a lire cinquecentomila.
L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Art. 8.
Salvo quanto è disposto dall’art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e
distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori
sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al
precedente comma, anche se conferite prima dell’entrata in vigore della presente legge, è punito con l’ammenda
da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.