Guido5 ha scritto:Se parliamo "de iure condito" il secondo me ha poco valore:Guido5
Non capisco la sua affrmazione: anche il diritto esistente in un dato ordinamento va interpretato: il "secondo me" intende quale lettura io stia dando alle norme del sistema. Si tratta, in altri termini, di un parere, e ritengo opportuno l'inserimento del "secondo me" al fine di indicare chiaramente che si tratta solo di una opinione personale. Trovo, quindi, corretto l'utilizzo della formula contestata, e non adeguata l'affermazione del suo scarso valore.
Non ho ben capito il riferimento al battesimo: non trattandosi di un istituto civile, ma solo di un isttuto religioso, non capisco quale stato civile vada a certificare (come pure la dichiarazione di non far parte più della Chiesa cattolica).
Ovviamente, la mia affermazione sulla comparabilità tra i registri parrocchiali e gli atti dello stato civile va inserita nel contesto storico, e riferita a periodi in cui non esistevano sostanzialmente i registri pubblici dello stato civile, e l'unico modo per documentre nascite, matrimoni e decessi erano i registri delle parrocchie (la questione adesso è differente, anche perché la normativa italiana sugli atti dello stato civile indica chiaramente tra i registri rilevanti solo quelli detenuti dai Comuni). Il rlievo è pertinente, perché ritengo che la richiesta di consultazione dei registri parrocchiali facesse riferimento a documenti risalenti nel tempo, i quali non potevano consultati nei registri comunali (se la mia interpretazione della vicenda è errta, mi dolgo di questo).
Quanto sopra non toglie valore alla funzione certificativa dei registri degli uffici parrocchiali, come implicitamente riconosciuto anche dalla giurispridenza: si veda la sentenza del Tribunale Padova, 29 maggio 2000, che ha rigettato il ricorso proposto contro il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva respinto la domanda proposta dall'interessato, volta alla cancellazione dei propri dati personali dal registro dei battesimi conservato presso l'ufficio parrocchiale. Tale funzione è rimarcata dal Tribunale Piacenza, 16 giugno 1995, che ha ritenuto sufficiente, ai fini della dichiarazione del regime patrimoniale della separazione dei beni tra coniugi, l'indicazione contenuta solo nel registro parrocchiale, con la quale procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Anche in questo caso, comunque, resta ferma la mia interpretazione, in base alla quale il vero atto dello stato civile è adesso il registro comunale (ma un tempo, quando questi non esistevano, o erano del tutto inadeguati, le cose stavano diversamente).
La natura di atto pubblico dei registri è poi ammessa anche dal Tribunale della Rota Romana, che ha ritenuto più volte che i registri in parola fanno fede pubblica. Se si afferma, ovviamente, la natura pubblica dell'atto, allora nesun dubbio sussiste circa la sua conoscibilità ed accessibilità, requisito storicamente proprio di tutti gli atti pubblici.
Non ritengo invece possibile l'incriminazione del sacerdote per rifiuto od omissione di atti di ufficio, perché la funzione pubblica viene esercitata dal religioso solo al momento dell'effettuazione dell'attività certificativa (p. es., al momento della celebrazione delmatrimonio) e non in un momento successivo, e cioè quando si chiede il rilascio d copia degli atti contenuti nel registro parrocchiale.
Elassar