Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72
T.G.Cravarezza ha scritto:nicolad72 ha scritto:Ma io ho risposto... è che nessuno se ne è accorto... mi sembra di aver parlato di potestà ordinaria... che ha delle prerogative e dei limiti che vanno applicati al particolare status del costantiniano.
Ma qualcuno è così attaccato a dimostrare la sua tesi che non si accorge delle risposte date e continua a reiterare la domanda alla quale invero vi è già stata la tanto agognata risposta.
Non siamo tutti esperti di diritto, quindi sarebbe gradito se tu ci potessi indicare, senza fretta, quali sono le prerogative e i limiti della potestà ordinaria. Ho provato a cercarla sul CJC, ma non ho trovato esattamente i punti che ci interessano.
Cioè, in estrema sintesi, cosa può modificare un Gran Maestro (o il detentore di un ufficio ecclesiastico) dello statuto del suo ente in autonomia e senza dover richiedere l'approvazione dell'Ente superiore? Solo il colore dell'abito o il trattamento riservato ai suoi membri o anche questioni più importanti come la successione dello stesso gran magistero o le modalità di elezione delle alte cariche o le modalità di ammissione dei membri nell'ente o...

pierfe ha scritto:Sulla materia voi potete fare tutte le congetture che volete, ma restano solo vostri pensieri privati.
La Santa Sede attraverso l'Osservatore Romano del 15-16 aprile 1935 si è pronunciata scrivendo: “ omissis... Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini cavallereschi erano dei veri e propri Ordini religiosi, dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano i voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti. Ma questi antichi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne decorazioni Equestri, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istituto possono sussistere in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile. omissis"
Il 16 ottobre 2012 la Santa Sede dirama un comunicato nel quale nega il riconoscimento agli Ordini Equestri di nuova istituzione e a quelli fatti risalire agli ordini medioevali, al di fuori dei propri Ordini Equestri (Supremo del Cristo, dello Speron d'oro, Piano, di San Gregorio Magno e di San Silvestro papa) e di quelli del Sovrano militare ordine di Malta e del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La Santa Sede riprova inoltre l'uso di effettuare nelle chiese o cappelle le cerimonie cosiddette "di investitura"
Fuori di questi concetti potete dire quello che vi pare ed il valore è quello che si può attribuire al libero pensiero di un privato che non possiede una autorità simile a quella della Santa Sede.

TITOLO V - GLI STATUTI E GLI ORDINAMENTI (Cann. 94 – 95)
Can. 94 - §1. Gli statuti, in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.
§2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione.
§3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
CAPITOLO II - LE PERSONE GIURIDICHE
§2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di diritti che corrispondono alla loro natura.
Can. 114 - §1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.
Can. 116 - §1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.
Can. 117 - Nessun insieme di persone o di cose che intenda ottenere la personalità giuridica, può validamente conseguirla se i suoi statuti non siano stati approvati dalla competente autorità.
Can. 120 - §1. La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni;
§2. Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro.
Can. 122 - Se l'insieme, che gode di personalità giuridica pubblica, si divide in maniera tale che o una parte di esso sia unita a un'altra persona giuridica o dalla parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati: 1) che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e gli altri oneri siano divisi tra le persone giuridiche di cui si tratta con debita proporzione secondo il giusto e l'onesto, tenuto conto di tutte le circostanze e delle necessità di entrambe; 2) che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l'onesto.
TITOLO VIII - LA POTESTÀ DI GOVERNO (Cann. 129 – 144)
Can. 131 - §1. La potestà di governo ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio;
Can. 134 - §1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del ⇒ can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.
Can. 135 - §1. La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.
§2. La potestà legislativa è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell'autorità suprema, non può essere validamente delegata, se non è disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore.
§3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza.
§4. Per ciò che concerne l'esercizio della potestà esecutiva, si osservino le disposizioni dei canoni che seguono.
Can. 143 - §1. La potestà ordinaria si estingue con la perdita dell'ufficio cui è annessa.
Can. 144 - §1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.
TITOLO IX - GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196)
Can. 145 - §1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.
§2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito.
CAPITOLO I - PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Can. 146 - L'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica.
Can. 147 - La provvisione dell'ufficio ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se precedette la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa, se precedette l'elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e accettazione dell'eletto, se l'elezione non esige conferma.
Can. 148 - All'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvisione, a meno che non sia stabilito altro dal diritto.
Can. 149 - §1. Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.
Can. 153 - §1. La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.
Can. 154 - L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento.
LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI (Cann. 298 – 329) CAPITOLO I - NORME COMUNI
Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
Can. 300 - Nessuna associazione assuma il nome di "cattolica", se non con il consenso dell'autorità ecclesiastica competente a norma del ⇒ can. 312.
§3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.
Can. 305 - §1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.
§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi.
Can. 306 - Perché uno possa fruire dei diritti e dei privilegi dell'associazione, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, è necessario e sufficiente che vi sia validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secondo le disposizioni del diritto e degli statuti dell'associazione.
Can. 309 - Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l'associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni.
CAPITOLO II - ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
Can. 312 - §1. L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è: 1) la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali; 2) la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione; 3) il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico.
§2. Per erigere validamente nella diocesi un'associazione o una sua sezione, anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria di quell'istituto.
Can. 314 - Gli statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione e il loro cambiamento necessitano dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica cui compete erigere l'associazione a norma del ⇒ can. 312, §1.
[/b]Can. 315 - Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al ⇒ can. 312, §1.
Can. 317 - §1. Se non si prevede altro negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al ⇒ can. 312, §1 confermare il moderatore dell'associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o l'assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli officiali maggiori dell'associazione.
Can. 318 - §1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui al ⇒ can. 312, §1 può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.
Can. 319 - §1. Un'associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso, a norma degli statuti amministra i beni che possiede, sotto l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al ⇒ can. 312, §1, alla quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione.
§2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte.
Can. 320 - §1. Le associazioni erette dalla Santa Sede possono essere soppresse solo dalla Santa Sede stessa.
§2. Per gravi cause la conferenza dei Vescovi può sopprimere le associazioni erette dalla conferenza stessa; il Vescovo diocesano può sopprimere le associazioni che egli stesso ha eretto e anche le associazioni erette, per indulto apostolico, da membri di istituti religiosi col consenso del Vescovo diocesano.
nicolad72 ha scritto:pierfe ha scritto:Sulla materia voi potete fare tutte le congetture che volete, ma restano solo vostri pensieri privati.
La Santa Sede attraverso l'Osservatore Romano del 15-16 aprile 1935 si è pronunciata scrivendo: “ omissis... Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini cavallereschi erano dei veri e propri Ordini religiosi, dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano i voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti. Ma questi antichi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne decorazioni Equestri, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istituto possono sussistere in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile. omissis"
Il 16 ottobre 2012 la Santa Sede dirama un comunicato nel quale nega il riconoscimento agli Ordini Equestri di nuova istituzione e a quelli fatti risalire agli ordini medioevali, al di fuori dei propri Ordini Equestri (Supremo del Cristo, dello Speron d'oro, Piano, di San Gregorio Magno e di San Silvestro papa) e di quelli del Sovrano militare ordine di Malta e del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La Santa Sede riprova inoltre l'uso di effettuare nelle chiese o cappelle le cerimonie cosiddette "di investitura"
Fuori di questi concetti potete dire quello che vi pare ed il valore è quello che si può attribuire al libero pensiero di un privato che non possiede una autorità simile a quella della Santa Sede.
Vero è che oggi le sentenza prima vengono scritte dai giornali e poi ricopiate dai giudici... ma poiché voglio ancora dare un barlume di dignità al diritto e alle sue fonti tipiche (ammesso che questa parola oggi possa avere senso alcuno) mi permetto di porre una domanda.
Nel CIC quale canone indica l'osservatore romano e le note stampa tra le fonti del diritto?

T.G.Cravarezza ha scritto:Riceviamo la seguente lettera a firma dell'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua [...]
Un paio di domande:
1- S.E. Giuseppe Balboni Acqua parla del testamento di Alfonso, Conte di Caserta: cosa è scritto in questo documento riguardo all'atto di Cannes?
ecco la risposta: è vero il Conte di Caserta stabilì nel proprio testamento la successione familiare affermando che dopo di lui sarebbe succeduto il figlio Ferdinando Pio, e poi perchè c'erano prima di Ranieri persone con maggior diritto ma che avevano contratto matrimonio morganatico che sarebbe succeduto Ranieri. Il testamento è stato pubblicato all'inizio degli anni '60 dal ramo napoletano. Esiste anche una protesta firmata da tutti i figli viventi del Conte di Caserta, e dalle figlie di Ferdinando Pio.
Franz Joseph von Trotta ha scritto:Mantenendosi la situazione attuale la questione successioria per il ramo castrista si porrà, inevitabilmente, seppur in un lontano futuro. La soluzione più naturale per loro è che la mano passi al ramo cadetto ultimogenito dei B. Due Sicilie, ma non mi stupirebbe affatto il "colpo di scena" inattesouna prossima correzione degli statuti che permetta un Gran Magistero femminile... Maria Luigia docet
F.

GENS VALERIA ha scritto:T.G.Cravarezza ha scritto:Riceviamo la seguente lettera a firma dell'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua [...]
Un paio di domande:
1- S.E. Giuseppe Balboni Acqua parla del testamento di Alfonso, Conte di Caserta: cosa è scritto in questo documento riguardo all'atto di Cannes?
ecco la risposta: è vero il Conte di Caserta stabilì nel proprio testamento la successione familiare affermando che dopo di lui sarebbe succeduto il figlio Ferdinando Pio, e poi perchè c'erano prima di Ranieri persone con maggior diritto ma che avevano contratto matrimonio morganatico che sarebbe succeduto Ranieri. Il testamento è stato pubblicato all'inizio degli anni '60 dal ramo napoletano. Esiste anche una protesta firmata da tutti i figli viventi del Conte di Caserta, e dalle figlie di Ferdinando Pio.
Dov'è reperibile questo testamento ?
La linea ranierista lo sbandiererebbe ai quattro venti se esso fosse pubblico invece di trincerarsi da decenni sulla trita e ritrita linea dell'Atto di Cannes, il che mi fa pensare a qualche " pecca" che lo rende impresentabile, o addirittura ... pericoloso.
La causa del " riserbo" sono le proteste scaturite ? Mah !
gnr56 ha scritto:GENS VALERIA ha scritto:T.G.Cravarezza ha scritto:Riceviamo la seguente lettera a firma dell'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua [...]
Un paio di domande:
1- S.E. Giuseppe Balboni Acqua parla del testamento di Alfonso, Conte di Caserta: cosa è scritto in questo documento riguardo all'atto di Cannes?
ecco la risposta: è vero il Conte di Caserta stabilì nel proprio testamento la successione familiare affermando che dopo di lui sarebbe succeduto il figlio Ferdinando Pio, e poi perchè c'erano prima di Ranieri persone con maggior diritto ma che avevano contratto matrimonio morganatico che sarebbe succeduto Ranieri. Il testamento è stato pubblicato all'inizio degli anni '60 dal ramo napoletano. Esiste anche una protesta firmata da tutti i figli viventi del Conte di Caserta, e dalle figlie di Ferdinando Pio.
Dov'è reperibile questo testamento ?
La linea ranierista lo sbandiererebbe ai quattro venti se esso fosse pubblico invece di trincerarsi da decenni sulla trita e ritrita linea dell'Atto di Cannes, il che mi fa pensare a qualche " pecca" che lo rende impresentabile, o addirittura ... pericoloso.
La causa del " riserbo" sono le proteste scaturite ? Mah !
Alla pagina 7 di questa lunga discussione viewtopic.php?f=2&t=14312&hilit=riunificazione&start=90 , il confratello Alessio Cassinelli Lavezzo aveva risposto alla tua rinnovata domanda.
Bessarione ha scritto:
Un paio di pagine (ora non più visibili) del testamento erano state pubblicate anche qui: viewtopic.php?f=2&t=5402
nicolad72 ha scritto:Lasciando perdere gli avvisi, che sono e restano, per quanto rispettabili, opinioni di carattere personale, da giurista navigato, per me la nota è tutt'altro che esaustita, perché non supportata da alcun atto giuridico o di rilievo giuridico.
Pierfelice ben sa che non condivido questa sua tesi... della cosa abbiamo avuto modo di discuterne diverse volte... questo è il bello della franca discussione...
Colonel Warden ha scritto: Con la nota in argomento, e con le sue precedenti edizioni, la Segreteria di Stato - cioè la Santa Sede, cioè il Papa - ...


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