Il Codex Iuris Canonici del 1983 tace riguardo agli Ordini Cavallereschi religiosi o legati in qualche modo alla Santa Sede. Ciò ha generato numerosi dubbi dottrinali circa l'individuazione della attuale natura giuridica degli stessi. Per tali Ordini vige innanzitutto il diritto particolare (Statuti), cui rimanda il Codex Iuris Canonici per la disciplina interna delle persone giuridiche ecclesiastiche. Quale insieme di persone e di cose ordinato ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa e dalla stessa approvato, l'Ordine Costantiniano possiede, infatti, i caratteri delle persone giuridiche ecclesiastiche, in passato anche dette persone morali, enti giuridici, corpi morali, personae canonicae, definite dal Canone 114 Codex Iuris Canonici 1983 "universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem trascendit, ordinatae".
Per tutto ciò che non è regolato dal diritto particolare ci si dovrà attenere alle norme del diritto universale, comprendente ogni fonte del diritto canonico, principalmente il Codex, e dunque considerare i canoni concernenti le persone giuridiche ecclesiastiche (Lib. I, Titolo V, VI, Cap. II, cc 113-123), quelli sulle associazioni di fedeli (Lib. II, Titolo V, cc 298-329), quelli sugli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (Lib. II, Par. III, cc 573-746), come i canoni relativi agli uffici ecclesiastici (Lib. I, Titolo IX, cc 145-196). Gli elementi raccolti permettono di ascrivere il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio al genere oggi denominato persone giuridiche ecclesiastiche private, con i caratteri di una associazione privata di fedeli e quelli di un Ordine Religioso.
Per individuare la natura giuridica del Gran Magistero Costantiniano è necessario considerare la natura religioso-cavalleresca dell'Ordine ed esaminare gli Statuti approvati dalla Santa Sede, i documenti pontifici relativi all'Ordine, le sentenze emanate, i diplomi di nomina dei cavalieri, il contegno sempre tenuto dai Gran Maestri. La Sentenza emanata il 15 luglio 1597 dal Giudice Don Carlo Cappello, Luogotenente Criminale dell'Auditore Generale della Camera Apostolica, che confermò i diritti del Principe Don Giovanni Andrea Angelo Flavio, definisce il Gran Magistero Costantiniano un ufficio [2].
Nei diplomi di nomina a Cavaliere dell'Ordine della seconda metà del secolo XVII il Gran Maestro Angelo Maria Angelo Flavio Comneno è chiamato "Moderator Supremus", espressione uguale a quella utilizzata ancor oggi in diritto canonico relativamente all'ufficio di Superiore generale degli Istituti Religiosi [3]. Gli Statuti decretati dal Gran Maestro il Duca Francesco Farnese il 23 maggio 1705, e approvati dalla Santa Sede il 12 luglio 1706, al Cap. II stabiliscono "alcune cose, che riguardano l'ufficio di Gran Maestro" [4].
Allo stesso modo i documenti pontifici definiscono il Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio un ufficio: S.S. Papa Innocenzo XII, nel Breve Sincerae fidei del 24 ottobre 1699, e S.S. Papa Clemente XI nella Bolla Militantis Ecclesiae del 27 maggio 1718 parlano di "Officium, seu munus Magni Magistri seu perpetui Administratoris". Munus, nel senso di ufficio o incarico, indica anche il complesso di attribuzioni e compiti integrante uno degli elementi essenziali dell'officium ecclesiastico. Al Gran Maestro la Bolla Militantis Ecclesiae concesse anche la potestà esclusiva di giurisdizione spirituale e temporale sui beni dell'Ordine e sugli individui ad esso appartenenti.
Nel 1923 l'Avvocato Ardizzoni, Giudice del Tribunale di Napoli e membro della Deputazione dell'Ordine, notò che nel Breve e nella Bolla suddetti, i Pontefici, in confronto alla pienezza della propria sovranità sull'Ordine Costantiniano, definiscono semplice Officium la dignità del Gran Maestro appellando Costui, Administrator e stabilendo così la proporzione: "Il Pontefice sta al Gran Maestro come la plenitudo Apostolicae potestatis sta a officium seu Administrator Militiate Auratae Constantinianae" [5].
Gli Statuti approvati dalla Santa Sede configurano il Gran Magistero come ufficio istituito stabilmente. Lo stesso carattere sacro dell'Ordine, richiamato nella sua denominazione e reso concreto nei suoi Statuti e nella sua attività, indica la finalità del Gran Magistero, che è il perseguimento della salus animarum per cui la Chiesa è fondata. Tutti gli elementi sopra evidenziati permettono, di qualificare l'ufficio di Gran Maestro del S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio come ecclesiastico di erezione pontificia.
E' infatti ufficio ecclesiastico qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale: per il canone 145, § 1, Codex Iuris Canonici 1983, "Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum". La definizione attuale di ufficio ecclesiastico è ispirata e trae elementi sia dalla codificazione del 1917 che a sua volta attinse dalla legislazione precedente (per la quale proprium officium habere dicuntur, qui certo addicti sunt muneri [6]), sia dal Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis [7].
Si tratta, inoltre, di un ufficio ecclesiastico di erezione pontificia che, non necessitando della ordinatio in sacris, è stato sempre tenuto da un laico battezzato, anche coniugato, cosa certo non frequente nei secoli scorsi, ma legittima, conseguenza del tipo di ufficio e dell'autorità che lo conferiva [8].