Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Per discutere sulla storia di famiglia e sulla genealogia / Discussions on family history and genealogy

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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda GENS VALERIA » domenica 21 settembre 2014, 22:15

Delehaye ha scritto:
Maximilian007 ha scritto:Buona serata, volevo chiedervi che se ad esempio una persona dopo aver fatto una ricerca genealogica si scopre che si avevano degli avi nobili come marchesi cosa fareste, una causa di riconoscimento? Saluti


prima di tutto... se ciò accadesse a me... farei:

1) continuerei le ricerche genealogiche, araldiche, storiche (tramite archivi comunali, parrocchiali, archivistici...), trovare qualcosa significa solo aprire altre porte e trovarsi altri scenari da investigare! (questo assorbirebbe il mio 90% delle risorse)

2) come detto già da chi mi ha preceduto, cercherei di rendere questo patrimonio di conoscenze fruibile a tutti, un sito web (come già detto ce ne sono di gratuiti!) ben fatto dove mettere genealogie, TUTTE le pezze d'appoggio, foto, disegni, fatti... (8% ??? massì!)

3) cercherei di capire io come mi posiziono rispetto ai nobili miei avi. ovvero se il mio avo Pinco Pallino era Marchese di Vattelapesca del Principato Azzurro, titolo del XVII Secolo, ad esempio... rispetto alle Lettere Patenti, alla legislazione del luogo e del tempo, come essa è mutata nel tempo sia per naturale aggiornamento sia per eventuali stravolgimenti dinastici e dell'ordinamento dello stato (il Principato Azzurro, fu conquistato del Regno Marrone che si trasformò poi nella Repubblica delle Banane...), che specificavano cosa significava essere Marchese e come questo titolo poteva/doveva essere trasmesso e a chi (solo maschi primogeniti, tutti i maschi discendenti, tutti i maschi e femmine discendenti, solo quelli con gli occhi azzurri... etc.) ... capito? magari è vero che il Marchese di Vattelapesca era un mio avo... ma il ramo "detentore" dei "diritti" di successione del titolo NON è il mio...quindi studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo fino ai giorni nostri e nel contempo posizionare bene l'avo nobile, me, ed i detentori dei diritti di successione... (2% è quello che è rimasto!)

4) riconoscimenti? (ops... non ho più a disposizione percentili! mi spiace!) ;)

resta ovvio che ciò che ha così brevemente ma così incisivamente scritto Messanensis mi vede totalmente d'accordo!


Se L'interessato si pone il problema di fare una causa per riconoscimento ( è questo il caso ) ciò significa che il nostro amico è interessato ad un riconoscimento , altrimenti parliamo di pizza e fichi e perdiamo tempo ( per me prezioso ) Io non mi porrei rispetto ai nobili mie i avi a prescindere del colore degli occhi , ma ( come è stato suggerito un goccetto di malizia )
studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo
---stop --- senza curarmi eccessivamente delle successive leggi nobiliari del R.d.I. non più validamente costituzionali ( sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 ).
Quindi se leggi ed usi in vigore all'epoca della nobilitazione o dell'ingresso nello Status sono concordi all'eventuale situazione odierna non vedo problemi di ordine storico-morale , anche se ci sono stati conquiste del Regno marrone o birulò da parte di quello amaranto . Prego ricontrollare i principi ICOC:

Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro status , ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

Mettere seri paletti ai cosiddetti detentori dei diritti di successione.
Va tuttavia sottolineato che mettere nel caso di richiesta di ingresso nel CNI ,il disconoscimento della sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 , potrebbe creare non pochi problemi .
Chi è ... è , chi non è ... non può essere.

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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Delehaye » domenica 21 settembre 2014, 22:44

GENS VALERIA ha scritto:
Delehaye ha scritto:
Maximilian007 ha scritto:Buona serata, volevo chiedervi che se ad esempio una persona dopo aver fatto una ricerca genealogica si scopre che si avevano degli avi nobili come marchesi cosa fareste, una causa di riconoscimento? Saluti


prima di tutto... se ciò accadesse a me... farei:

1) continuerei le ricerche genealogiche, araldiche, storiche (tramite archivi comunali, parrocchiali, archivistici...), trovare qualcosa significa solo aprire altre porte e trovarsi altri scenari da investigare! (questo assorbirebbe il mio 90% delle risorse)

2) come detto già da chi mi ha preceduto, cercherei di rendere questo patrimonio di conoscenze fruibile a tutti, un sito web (come già detto ce ne sono di gratuiti!) ben fatto dove mettere genealogie, TUTTE le pezze d'appoggio, foto, disegni, fatti... (8% ??? massì!)

3) cercherei di capire io come mi posiziono rispetto ai nobili miei avi. ovvero se il mio avo Pinco Pallino era Marchese di Vattelapesca del Principato Azzurro, titolo del XVII Secolo, ad esempio... rispetto alle Lettere Patenti, alla legislazione del luogo e del tempo, come essa è mutata nel tempo sia per naturale aggiornamento sia per eventuali stravolgimenti dinastici e dell'ordinamento dello stato (il Principato Azzurro, fu conquistato del Regno Marrone che si trasformò poi nella Repubblica delle Banane...), che specificavano cosa significava essere Marchese e come questo titolo poteva/doveva essere trasmesso e a chi (solo maschi primogeniti, tutti i maschi discendenti, tutti i maschi e femmine discendenti, solo quelli con gli occhi azzurri... etc.) ... capito? magari è vero che il Marchese di Vattelapesca era un mio avo... ma il ramo "detentore" dei "diritti" di successione del titolo NON è il mio...quindi studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo fino ai giorni nostri e nel contempo posizionare bene l'avo nobile, me, ed i detentori dei diritti di successione... (2% è quello che è rimasto!)

4) riconoscimenti? (ops... non ho più a disposizione percentili! mi spiace!) ;)

resta ovvio che ciò che ha così brevemente ma così incisivamente scritto Messanensis mi vede totalmente d'accordo!


Se L'interessato si pone il problema di fare una causa per riconoscimento ( è questo il caso ) ciò significa che il nostro amico è interessato ad un riconoscimento , altrimenti parliamo di pizza e fichi e perdiamo tempo ( per me prezioso ) Io non mi porrei rispetto ai nobili mie i avi a prescindere del colore degli occhi , ma ( come è stato suggerito un goccetto di malizia )
studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo
---stop --- senza curarmi eccessivamente delle successive leggi nobiliari del R.d.I. non più validamente costituzionali ( sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 ).
Quindi se leggi ed usi in vigore all'epoca della nobilitazione o dell'ingresso nello Status sono concordi all'eventuale situazione odierna non vedo problemi di ordine storico-morale , anche se ci sono stati conquiste del Regno marrone o birulò da parte di quello amaranto . Prego ricontrollare i principi ICOC:

Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro status , ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

Mettere seri paletti ai cosiddetti detentori dei diritti di successione.
Va tuttavia sottolineato che mettere nel caso di richiesta di ingresso nel CNI ,il disconoscimento della sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 , potrebbe creare non pochi problemi .


se impiegassi MEGLIO il tuo tempo, potresti impiegarlo a leggere MEGLIO quello che l'utente aveva chiesto!

Maximilian007 ha scritto:... cosa fareste...?


io ho risposto cosa farei!
se quello che io farei a te non piace o non interessa, è un TUO problema!
se a te non interessano le legislazioni nobiliari che sono susseguite nel tempo ... è una tua personale visione!
come è una tua personale visione che se un antenato 800 anni fa è stato creato nobile... il suo discendente odierno (dopo secoli di tagliagolaggine) rimane "nobile"!!!
tu hai questa idea... io ne ho un'altra!

GENS VALERIA - giovedì 18 settembre 2014, 9:39 ha scritto:Aggiungo che , l'ideazione di un sito ( ve ne sono di gratuiti ) con la sequenza ordinata delle generazioni supportate dagli atti e documenti relativi , facilmente leggibili , metterebbe chiunque in condizione di sincerarsi della verità.


perchè sennò bisognerebbe capire questo tuo intervento con il "riconoscimento" cosa c'azzecca!

ritornando sul pezzo... il nostro amico è interessato ad un riconoscimento???
bene!
allora farebbe bene a capire lui come è posizionato genealogicamente rispetto all'antenato nobile: il nostro amico può vantare discendenze dirette (magari maschili) così come dovrebbe esserci sulle lettere patenti? e la legislazione nobiliare dal momento dell'investitura fino ad oggi cosa dice? cose che ho detto prima, quindi coerentemente con la domanda!

la legislazione nobiliare del regno d'italia, non è più costituzionalmente valida nella repubblica e dal 1967 in poi. ma è stata LA legislazione nobiliare del regno d'italia! ed il fatto che a te non piaccia... non cambia nulla e non ne inficia il carattere legislativo. fattene una ragione!

i princìpi dell'ICOC valgono a senso alternato?
o valgono sempre o non valgono mai! non sono una giacchetta da tirare a destra e a manca!
Ultima modifica di Delehaye il domenica 21 settembre 2014, 23:01, modificato 1 volta in totale.
"Venne anche preso lo stendardo da battaglia (guðfani), che chiamavano "Corvo"."
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Messanensis » domenica 21 settembre 2014, 22:54

GENS VALERIA ha scritto:
Delehaye ha scritto:
Maximilian007 ha scritto:Buona serata, volevo chiedervi che se ad esempio una persona dopo aver fatto una ricerca genealogica si scopre che si avevano degli avi nobili come marchesi cosa fareste, una causa di riconoscimento? Saluti


prima di tutto... se ciò accadesse a me... farei:

1) continuerei le ricerche genealogiche, araldiche, storiche (tramite archivi comunali, parrocchiali, archivistici...), trovare qualcosa significa solo aprire altre porte e trovarsi altri scenari da investigare! (questo assorbirebbe il mio 90% delle risorse)

2) come detto già da chi mi ha preceduto, cercherei di rendere questo patrimonio di conoscenze fruibile a tutti, un sito web (come già detto ce ne sono di gratuiti!) ben fatto dove mettere genealogie, TUTTE le pezze d'appoggio, foto, disegni, fatti... (8% ??? massì!)

3) cercherei di capire io come mi posiziono rispetto ai nobili miei avi. ovvero se il mio avo Pinco Pallino era Marchese di Vattelapesca del Principato Azzurro, titolo del XVII Secolo, ad esempio... rispetto alle Lettere Patenti, alla legislazione del luogo e del tempo, come essa è mutata nel tempo sia per naturale aggiornamento sia per eventuali stravolgimenti dinastici e dell'ordinamento dello stato (il Principato Azzurro, fu conquistato del Regno Marrone che si trasformò poi nella Repubblica delle Banane...), che specificavano cosa significava essere Marchese e come questo titolo poteva/doveva essere trasmesso e a chi (solo maschi primogeniti, tutti i maschi discendenti, tutti i maschi e femmine discendenti, solo quelli con gli occhi azzurri... etc.) ... capito? magari è vero che il Marchese di Vattelapesca era un mio avo... ma il ramo "detentore" dei "diritti" di successione del titolo NON è il mio...quindi studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo fino ai giorni nostri e nel contempo posizionare bene l'avo nobile, me, ed i detentori dei diritti di successione... (2% è quello che è rimasto!)

4) riconoscimenti? (ops... non ho più a disposizione percentili! mi spiace!) ;)

resta ovvio che ciò che ha così brevemente ma così incisivamente scritto Messanensis mi vede totalmente d'accordo!


Se L'interessato si pone il problema di fare una causa per riconoscimento ( è questo il caso ) ciò significa che il nostro amico è interessato ad un riconoscimento , altrimenti parliamo di pizza e fichi e perdiamo tempo ( per me prezioso ) Io non mi porrei rispetto ai nobili mie i avi a prescindere del colore degli occhi , ma ( come è stato suggerito un goccetto di malizia )
studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo
---stop --- senza curarmi eccessivamente delle successive leggi nobiliari del R.d.I. non più validamente costituzionali ( sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 ).
Quindi se leggi ed usi in vigore all'epoca della nobilitazione o dell'ingresso nello Status sono concordi all'eventuale situazione odierna non vedo problemi di ordine storico-morale , anche se ci sono stati conquiste del Regno marrone o birulò da parte di quello amaranto . Prego ricontrollare i principi ICOC:

Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro status , ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

Mettere seri paletti ai cosiddetti detentori dei diritti di successione.
Va tuttavia sottolineato che mettere nel caso di richiesta di ingresso nel CNI ,il disconoscimento della sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 , potrebbe creare non pochi problemi .


La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legislazione del Regno d'Italia, ma questo mica significa che non avendolo fatto nei confronti delle leggi nobiliari degli stati preunitari, queste ultime OGGI abbiano un qualche valore.
La Corte Costituzionale non può mica dichiarare incostituzionale una legge preunitaria di 300 anni fa! Può farlo solo nei confronti di una legge (o atto avente forza di legge) dello Stato italiano!
E poi non c'è bisogno di dichiarare incostituzionali le leggi nobiliari degli Stati preunitari! Queste nel corso dei secoli si sono via via modificate, fino ad essere abrogate da quelle del Regno d'Italia! Non esistono più!!!!

Secondo te OGGI una legge nobiliare in vigore 300 anni fa in uno Stato preunitario (quando in ipotesi fu concesso un determinato titolo) avrebbe più valore delle leggi del Regno d'Italia dichiarate incostituzionali????
OGGI, nell'uno e nell'altro caso, c'è stata la CESSAZIONE degli effetti giuridici (in un caso per abrogazione e nell'altro caso per annullamento).

Le leggi non sono immutabili e non valgono per sempre, ma soltanto fino a quando hanno efficacia (e se interviene una nuova legge che le modifica o le abroga perdono efficacia). Per regolare le successioni nobiliari si guarda quanto prevede la concessione del titolo e la legislazione vigente al momento in cui avviene la successione, che può essere ben diversa da quella in vigore quando fu concesso il titolo e, per assurdo, potrebbe essere diversa ad ogni successione del titolo, se il legislatore decidesse di intervenire sulla materia in continuazione.
E' questo il principio del "tempus regit actum" (ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica), con cui vengono sintetizzati i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultrattività della legge (la norma giuridica non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione). Tutto questo significa, nel nostro caso, che la successione è regolata dalla legge del tempo in cui essa di verifica.
La legge in vigore quando fu concesso un ipotetico titolo nobiliare in uno Stato preunitario 300 anni fa regolava le successioni che avvenivano in quel momento. Ma già pochi anni dopo (per esempio 290 anni fa) poteva entrare in vigore una legge che abrogava o modificava la precedente, regolando la successione nobiliare in maniera differente.
Dunque, come si potrebbe applicare oggi una legge di 300 anni fa, con certezza abrogata, soltanto perchè in vigore al momento della concessione del titolo, e con questa regolare le successioni da allora fino ad oggi??? Così facendo non si farebbe altro che mettere nel nulla le successioni legittimamente avvenute nel corso dei secoli in forza di leggi in vigore nell'epoca in cui sono avvenute. Un assurdo giuridico!
Rosario Basile

Ogni erba si conosce per lo seme.
Dante
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda GENS VALERIA » lunedì 22 settembre 2014, 8:48

Messanensis ha scritto:
GENS VALERIA ha scritto:
Delehaye ha scritto:
Maximilian007 ha scritto:Buona serata, volevo chiedervi che se ad esempio una persona dopo aver fatto una ricerca genealogica si scopre che si avevano degli avi nobili come marchesi cosa fareste, una causa di riconoscimento? Saluti


prima di tutto... se ciò accadesse a me... farei:

1) continuerei le ricerche genealogiche, araldiche, storiche (tramite archivi comunali, parrocchiali, archivistici...), trovare qualcosa significa solo aprire altre porte e trovarsi altri scenari da investigare! (questo assorbirebbe il mio 90% delle risorse)

2) come detto già da chi mi ha preceduto, cercherei di rendere questo patrimonio di conoscenze fruibile a tutti, un sito web (come già detto ce ne sono di gratuiti!) ben fatto dove mettere genealogie, TUTTE le pezze d'appoggio, foto, disegni, fatti... (8% ??? massì!)

3) cercherei di capire io come mi posiziono rispetto ai nobili miei avi. ovvero se il mio avo Pinco Pallino era Marchese di Vattelapesca del Principato Azzurro, titolo del XVII Secolo, ad esempio... rispetto alle Lettere Patenti, alla legislazione del luogo e del tempo, come essa è mutata nel tempo sia per naturale aggiornamento sia per eventuali stravolgimenti dinastici e dell'ordinamento dello stato (il Principato Azzurro, fu conquistato del Regno Marrone che si trasformò poi nella Repubblica delle Banane...), che specificavano cosa significava essere Marchese e come questo titolo poteva/doveva essere trasmesso e a chi (solo maschi primogeniti, tutti i maschi discendenti, tutti i maschi e femmine discendenti, solo quelli con gli occhi azzurri... etc.) ... capito? magari è vero che il Marchese di Vattelapesca era un mio avo... ma il ramo "detentore" dei "diritti" di successione del titolo NON è il mio...quindi studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo fino ai giorni nostri e nel contempo posizionare bene l'avo nobile, me, ed i detentori dei diritti di successione... (2% è quello che è rimasto!)

4) riconoscimenti? (ops... non ho più a disposizione percentili! mi spiace!) ;)

resta ovvio che ciò che ha così brevemente ma così incisivamente scritto Messanensis mi vede totalmente d'accordo!


Se L'interessato si pone il problema di fare una causa per riconoscimento ( è questo il caso ) ciò significa che il nostro amico è interessato ad un riconoscimento , altrimenti parliamo di pizza e fichi e perdiamo tempo ( per me prezioso ) Io non mi porrei rispetto ai nobili mie i avi a prescindere del colore degli occhi , ma ( come è stato suggerito un goccetto di malizia )
studiare bene e seriamente le normative/legislazioni nobiliari dalle lettere patenti del titolo
---stop --- senza curarmi eccessivamente delle successive leggi nobiliari del R.d.I. non più validamente costituzionali ( sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 ).
Quindi se leggi ed usi in vigore all'epoca della nobilitazione o dell'ingresso nello Status sono concordi all'eventuale situazione odierna non vedo problemi di ordine storico-morale , anche se ci sono stati conquiste del Regno marrone o birulò da parte di quello amaranto . Prego ricontrollare i principi ICOC:

Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro status , ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.

Mettere seri paletti ai cosiddetti detentori dei diritti di successione.
Va tuttavia sottolineato che mettere nel caso di richiesta di ingresso nel CNI ,il disconoscimento della sentenza Corte Costituzionale 101 del 1967 , potrebbe creare non pochi problemi .


La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legislazione del Regno d'Italia, ma questo mica significa che non avendolo fatto nei confronti delle leggi nobiliari degli stati preunitari, queste ultime OGGI abbiano un qualche valore.
La Corte Costituzionale non può mica dichiarare incostituzionale una legge preunitaria di 300 anni fa! Può farlo solo nei confronti di una legge (o atto avente forza di legge) dello Stato italiano!
E poi non c'è bisogno di dichiarare incostituzionali le leggi nobiliari degli Stati preunitari! Queste nel corso dei secoli si sono via via modificate, fino ad essere abrogate da quelle del Regno d'Italia! Non esistono più!!!!

Secondo te OGGI una legge nobiliare in vigore 300 anni fa in uno Stato preunitario (quando in ipotesi fu concesso un determinato titolo) avrebbe più valore delle leggi del Regno d'Italia dichiarate incostituzionali????
OGGI, nell'uno e nell'altro caso, c'è stata la CESSAZIONE degli effetti giuridici (in un caso per abrogazione e nell'altro caso per annullamento).

Le leggi non sono immutabili e non valgono per sempre, ma soltanto fino a quando hanno efficacia (e se interviene una nuova legge che le modifica o le abroga perdono efficacia). Per regolare le successioni nobiliari si guarda quanto prevede la concessione del titolo e la legislazione vigente al momento in cui avviene la successione, che può essere ben diversa da quella in vigore quando fu concesso il titolo e, per assurdo, potrebbe essere diversa ad ogni successione del titolo, se il legislatore decidesse di intervenire sulla materia in continuazione.
E' questo il principio del "tempus regit actum" (ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica), con cui vengono sintetizzati i principi di irretroattività (la norma giuridica non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la medesima entrasse in vigore) e di non ultrattività della legge (la norma giuridica non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione). Tutto questo significa, nel nostro caso, che la successione è regolata dalla legge del tempo in cui essa di verifica.
La legge in vigore quando fu concesso un ipotetico titolo nobiliare in uno Stato preunitario 300 anni fa regolava le successioni che avvenivano in quel momento. Ma già pochi anni dopo (per esempio 290 anni fa) poteva entrare in vigore una legge che abrogava o modificava la precedente, regolando la successione nobiliare in maniera differente.
Dunque, come si potrebbe applicare oggi una legge di 300 anni fa, con certezza abrogata, soltanto perchè in vigore al momento della concessione del titolo, e con questa regolare le successioni da allora fino ad oggi??? Così facendo non si farebbe altro che mettere nel nulla le successioni legittimamente avvenute nel corso dei secoli in forza di leggi in vigore nell'epoca in cui sono avvenute. Un assurdo giuridico!


Qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo la Corte costituzionale ( la quale non è una riunione condominiale ) dovrebbe sentenziale su leggi o effetti giuridici che sono già abrogati e privi di effetto.

"Chiaro che se i titoli nobiliari non sono riconosciuti, allo stesso tempo non sono stati neppure aboliti, cosa fra l’altro impossibile a farsi; allora come possiamo considerarli? Oggi la risposta non è facile e non può essere superficiale perché in questi 60 anni sono intervenuti tanti eventi che renderebbero qualunque risposta non completamente obiettiva.
Possiamo abbozzare solo delle considerazioni e dobbiamo - in mancanza di tutela giuridica - valutare quale metodo usare per catalogare e censire i discendenti delle famiglie dei ceti dominanti del nostro Paese. Dobbiamo anche pensare quale postulato applicare, infatti se consideriamo la nobiltà riconosciuta durante il Regno d’Italia che chiamiamo “nobiltà del Regno d’Italia”, applicheremo le ultime leggi nobiliari del Regno, ritenendo giuridicamente nobili solo quelle famiglie iscritte nel Libro d’oro della nobiltà italiana, perché gli iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari italiani (1922-1933 e supl. 1934-36) se non avevano presentato la documentazione per l’iscrizione nel Libro d’oro dopo tutti questi anni sarebbero stati cancellati (come avvenne quando nell’Elenco del 1933 sparirono molte famiglie non estinte elencate in quello del 1922). In 60 anni è scomparsa almeno una generazione, e pertanto le generazioni successive a seguito dei noti eventi non possono risultare nel Libro d’oro. Va poi ricordato che, per avere l’iscrizione, oltre alla domanda si doveva aver pagato le relative tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di che veniva spedito il relativo Decreto nei termini di legge; e va sottolineato che la semplice appartenenza ad una famiglia nobile non era il solo requisito necessario, ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano interpellato gli organi di polizia, ecc. Negli anni ‘70 del secolo passato assistiamo poi a quel radicale mutamento della società che ha portato all’introduzione della legge sul divorzio (898/70) e alla riforma del diritto di famiglia (151/75). Quindi se si applicassero - a livello privato - le leggi nobiliari per le “successioni” e i “riconoscimenti” di nobiltà preesistenti bisognerebbe applicare le ultime leggi nobiliari del Regno, che rimangono congelate al momento dell’entrata in vigore della Costituzione; in tutta obiettività una strada che non è storicamente percorribile.
Alcuni indicano un’altra possibile soluzione adottando come postulato l’applicazione della legislazione nobiliare esistente nello Stato preunitario dove ebbe origine la nobiltà. Tale alternativa sembra oggi più accettabile e coerente con la storia, ma nell’evenienza è necessario svolgere uno studio caso per caso confrontando i numerosi e differenti aspetti del diritto nobiliare, tenendo presente anche i vari mutamenti avvenuti nella legislazione nel corso dei secoli, ed anche così non si potrebbe raggiungere la certezza della giusta applicazione del diritto.
C’è poi chi afferma che bisogna rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva ... Pier Felice degli Uberti Febraio 2008


Appartengo a coloro considerano più convincente la'ultima considerazione.
Chi è ... è , chi non è ... non può essere.

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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Messanensis » lunedì 22 settembre 2014, 9:25

GENS VALERIA ha scritto:"Chiaro che se i titoli nobiliari non sono riconosciuti, allo stesso tempo non sono stati neppure aboliti, cosa fra l’altro impossibile a farsi; allora come possiamo considerarli? Oggi la risposta non è facile e non può essere superficiale perché in questi 60 anni sono intervenuti tanti eventi che renderebbero qualunque risposta non completamente obiettiva.
Possiamo abbozzare solo delle considerazioni e dobbiamo - in mancanza di tutela giuridica - valutare quale metodo usare per catalogare e censire i discendenti delle famiglie dei ceti dominanti del nostro Paese. Dobbiamo anche pensare quale postulato applicare, infatti se consideriamo la nobiltà riconosciuta durante il Regno d’Italia che chiamiamo “nobiltà del Regno d’Italia”, applicheremo le ultime leggi nobiliari del Regno, ritenendo giuridicamente nobili solo quelle famiglie iscritte nel Libro d’oro della nobiltà italiana, perché gli iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari italiani (1922-1933 e supl. 1934-36) se non avevano presentato la documentazione per l’iscrizione nel Libro d’oro dopo tutti questi anni sarebbero stati cancellati (come avvenne quando nell’Elenco del 1933 sparirono molte famiglie non estinte elencate in quello del 1922). In 60 anni è scomparsa almeno una generazione, e pertanto le generazioni successive a seguito dei noti eventi non possono risultare nel Libro d’oro. Va poi ricordato che, per avere l’iscrizione, oltre alla domanda si doveva aver pagato le relative tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di che veniva spedito il relativo Decreto nei termini di legge; e va sottolineato che la semplice appartenenza ad una famiglia nobile non era il solo requisito necessario, ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano interpellato gli organi di polizia, ecc. Negli anni ‘70 del secolo passato assistiamo poi a quel radicale mutamento della società che ha portato all’introduzione della legge sul divorzio (898/70) e alla riforma del diritto di famiglia (151/75). Quindi se si applicassero - a livello privato - le leggi nobiliari per le “successioni” e i “riconoscimenti” di nobiltà preesistenti bisognerebbe applicare le ultime leggi nobiliari del Regno, che rimangono congelate al momento dell’entrata in vigore della Costituzione; in tutta obiettività una strada che non è storicamente percorribile.


Invece applicare le leggi di 400 anni fa è una strada percorribile? Le leggi nobiliari preunitarie forse non fanno a pugni con la Costituzione e con il diritto di famiglia??? Se in 60 anni sono avvenute tutte queste riforme legislative pensa in 400!!!

Alcuni indicano un’altra possibile soluzione adottando come postulato l’applicazione della legislazione nobiliare esistente nello Stato preunitario dove ebbe origine la nobiltà. Tale alternativa sembra oggi più accettabile e coerente con la storia, ma nell’evenienza è necessario svolgere uno studio caso per caso confrontando i numerosi e differenti aspetti del diritto nobiliare, tenendo presente anche i vari mutamenti avvenuti nella legislazione nel corso dei secoli, ed anche così non si potrebbe raggiungere la certezza della giusta applicazione del diritto.
C’è poi chi afferma che bisogna rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva ... Pier Felice degli Uberti Febraio 2008


Appartengo a coloro considerano più convincente la'ultima considerazione.


E in queste due ultime ipotesi, da quale momento la successione nobiliare verrebbe regolata dalla legge dello Stato preunitario o dai termini dell'atto di concessione? Ab origine dal momento in cui avvenne la concessione o solo dal 1948?
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda T.G.Cravarezza » lunedì 22 settembre 2014, 9:27

Come ha sintetizzato Sergio, ci possono essere 3 strade da percorre per potersi definire "detentori morali" di un titolo nobiliare concesso ad un proprio avo.
1) Rifarsi alla legislazione del Regno d'Italia, ultimo Stato che ha legiferato in materia nobiliare in Italia.
2) Rifarsi a quanto indicato dalle lettere patenti e/o dalla legislazione vigente al momento della concessione o riconoscimento nobiliare dell'avo.
3) Rifarsi all'ultima legislazione dello Stato che riconobbe/concesse la nobiltà all'avo.

Tutte e tre le strade, secondo me, hanno pregi e difetti.
1) Ha il pregio di essere la più recente, ma il difetto che se il proprio avo, per vari motivi, non fece domanda di riconoscimento del titolo, elimina un notevole numero di famiglie nobili dalla lista. Inoltre il Regno, avendo dovuto riunire legislazioni nobiliari anche, a volte, con notevoli differenze storiche e normative fra loro, ha creato una legislazione sicuramente interessante, ma con pecche e dimenticanze.
2) Ha il pregio di rifarsi esattamente a quanto stabilì il sovrano o la legislazione al momento del riconoscimento/concessione. Ha il difetto di essere legislazione magari molto antica, sorpassata da moltissime norme avvenute magari nel medesimo Stato che concesse il titolo ed inoltre è di difficile attuazione nel contesto odierno (se è per questo è difficile mantenersi attenti anche solo alla legislazione del Regno).
3) Sicuramente questa strada è più storicamente e legalmente puntuale rispetto alla numero due, perché tiene conto non solo delle norme che l'ordinamento nobiliare prevedeva al momento della concessione, ma anche quelle che quel medesimo Stato impose negli anni a seguire e a cui il titolato doveva fare ricorso per mantenere il suo status nobiliare legalmente riconosciuto. Anche questa strada ha però il difetto di avere, come minimo, 150 anni di anzianità, norme ormai fuori contesto sociale/legale e di difficile osservanza.

Io propendo per le strade 1 e 3 e scarto la 2° opzione che ritengo storicamente/filologicamente/legalmente troppo incerta. Rimane il fatto che tutte e tre le strade abbiano un valore, secondo me, prettamente personale e "morale" e che il valore di un titolo nobiliare oggi dipenda unicamente dalla consapevolezza della storia familiare del discendente e dalla sua capacità di trarre ispirazione dalle azioni compiute dai suoi avi.
Riguardo la sentenza della corte costituzionale spesso invocata da Sergio, sinceramente trovo abbastanza ridicolo che la nostra Corte Costituzionale debba specificare che le norme nobiliari del Regno d'Italia non sono costituzionali: è ovvio. Come è ovvio che non sono "costituzionali" tutte le leggi nobiliari degli Stati preunitari, senza che la Corte Costituzionale lo debba ribadire :)
Quindi, se decidiamo di percorrere le strade 2 o 3 ne abbiamo diritto, ma non andiamo a screditare a tutti i costi la strada 1 solo perché la Corte Costituzionale di uno Stato repubblicano che non riconosce la nobiltà afferma che le leggi del Regno sono incostituzionali, perché è come affermare che l'acqua del mare è salata.
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Delehaye » lunedì 22 settembre 2014, 12:04

un po' di storia del diritto andrebbe fatta...

In Italia esistono 3 Poteri:
- Potere Legislativo, esercitato dal Parlamento (nelle sue varie declinazioni ed ordinamenti e dagli appositi Organi derivanti dalla devolution)
- Potere Esecutivo, esercitato dal Governo (e dai suoi Organi decentrati e/o settoriali), per lo Statuto Albertino dal Sovrano
- Potere Giudiziario, esercitato dalla Magistratura (nelle sue varie declinazioni ed ordinamenti)

Il Potere Legislativo del Regno d'Italia ed il Potere Esecutivo emanarono il:
Regio Decreto n° 651 del 07.06.1943 "Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 170 del 24.07.1943 - Supplemento Ordinario n° 170 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -06-07;651)
in vigore dal 25.07.1943 al 21.12.2008

Il Potere Legislativo della Repubblica Italiana ed il Potere Esecutivo emanarono la:
Costituzione della Repubblica Italiana del 27.12.1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 298 del 27.12.1947 - Edizione Straordinaria (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... stituzione)
in vigore dal 01.01.1948 ad oggi
all'interno della Costituzione c'è la Disposizione Transitoria e Finale n° XIV:
"I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28.10.1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica."

Il Potere Legislativo della Repubblica Italiana ed il Potere Esecutivo emanarono il:
Decreto Legge n° 112 del 25.06.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 147 del 25.06.2008 - Supplemento Ordinario n° 152 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -06-25;112), convertito con modificazioni dalla
Legge n° 133 del 06.08.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 195 del 21.08.2008 - Supplemento Ordinario n° 196 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -08-06;133), che con l'Articolo n° 24 ha disposto l'abrogazione dell'intero Regio Decreto n° 651 del 07.06.1943.

C'è da dire che il Regio Decreto n° 651 del 07.06.1943, prima della sua intera e definitiva abbrogazione, ebbe SOLO 2 modifiche (sempre da parte dei Poteri Legislativo/Esecutivo):
- l'abbrogazione dell'Articolo ° 31 (riguardante gli stemmi ed i gonfaloni delle Provincie e dei Comuni);
- l'abbrogazione dell'Articolo ° 32 (riguardante il titolo di Città per determinati Comuni);
ambedue con l'Articolo n° 274 - Comma n° 1 - Lettera b) del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 227 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n° 162 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -08-18;267).

Nel frattempo la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana (facente parte del Potere Giudiziario) emanò la:
Sentenza n° 101/1967 del 26.06.1967 (http://www.giurcost.org/decisioni/1967/0101s-67.html) che:
"dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. n° 5138 dell'11.12.1887, del R.D. n° 313 del 02.07.1896, del R.D. n° 314 del 05.07.1896, del R.D.L. n° 442 del 20.03.1924 (convertito con L. n° 473 del 17.04.1925), del R.D.L. n° 2337 del 28.12.1924 (convertito con L. n° 597 del 21.03.1926), del R.D. n° 1489 del 16.08.1926, del R.D. n° 61 del 21.01.1929 e del R.D. n° 651 del 07.06.1943, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28.10.1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome."

Quindi, ci troviamo in una situazione in cui Poteri diversi sono intervenuti, in tempi diversi, su cose diverse!
Parlare e definire tutto "liscio liscio" e conseguenziale, non solo è errato da un punto di vista storico, ma che giurisprudenziale!

La Costituzione del 27.12.1947 non abolisce i titoli nobiliari, ma non li riconosce!
La Sentenza della Corte Costituzionale del 26.06.1967 non dichiara illegittima in toto la legislazione nobiliare, ma la dichiara illegittima solo "nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28.10.1922... etc."!
La normativa nobiliare del Regno d'Italia, di fatto e sostanzialmente, resta valida (cosa diversa, ovviamente, dall'applicabilità) fino alla sua abbrogazione, avvenuta il 21.12.2008!
"Venne anche preso lo stendardo da battaglia (guðfani), che chiamavano "Corvo"."
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda GENS VALERIA » lunedì 22 settembre 2014, 12:54

Messanensis ha scritto:
GENS VALERIA ha scritto:"Chiaro che se i titoli nobiliari non sono riconosciuti, allo stesso tempo non sono stati neppure aboliti, cosa fra l’altro impossibile a farsi; allora come possiamo considerarli? Oggi la risposta non è facile e non può essere superficiale perché in questi 60 anni sono intervenuti tanti eventi che renderebbero qualunque risposta non completamente obiettiva.
Possiamo abbozzare solo delle considerazioni e dobbiamo - in mancanza di tutela giuridica - valutare quale metodo usare per catalogare e censire i discendenti delle famiglie dei ceti dominanti del nostro Paese. Dobbiamo anche pensare quale postulato applicare, infatti se consideriamo la nobiltà riconosciuta durante il Regno d’Italia che chiamiamo “nobiltà del Regno d’Italia”, applicheremo le ultime leggi nobiliari del Regno, ritenendo giuridicamente nobili solo quelle famiglie iscritte nel Libro d’oro della nobiltà italiana, perché gli iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari italiani (1922-1933 e supl. 1934-36) se non avevano presentato la documentazione per l’iscrizione nel Libro d’oro dopo tutti questi anni sarebbero stati cancellati (come avvenne quando nell’Elenco del 1933 sparirono molte famiglie non estinte elencate in quello del 1922). In 60 anni è scomparsa almeno una generazione, e pertanto le generazioni successive a seguito dei noti eventi non possono risultare nel Libro d’oro. Va poi ricordato che, per avere l’iscrizione, oltre alla domanda si doveva aver pagato le relative tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di che veniva spedito il relativo Decreto nei termini di legge; e va sottolineato che la semplice appartenenza ad una famiglia nobile non era il solo requisito necessario, ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano interpellato gli organi di polizia, ecc. Negli anni ‘70 del secolo passato assistiamo poi a quel radicale mutamento della società che ha portato all’introduzione della legge sul divorzio (898/70) e alla riforma del diritto di famiglia (151/75). Quindi se si applicassero - a livello privato - le leggi nobiliari per le “successioni” e i “riconoscimenti” di nobiltà preesistenti bisognerebbe applicare le ultime leggi nobiliari del Regno, che rimangono congelate al momento dell’entrata in vigore della Costituzione; in tutta obiettività una strada che non è storicamente percorribile.


Invece applicare le leggi di 400 anni fa è una strada percorribile? Le leggi nobiliari preunitarie forse non fanno a pugni con la Costituzione e con il diritto di famiglia??? Se in 60 anni sono avvenute tutte queste riforme legislative pensa in 400!!!

Alcuni indicano un’altra possibile soluzione adottando come postulato l’applicazione della legislazione nobiliare esistente nello Stato preunitario dove ebbe origine la nobiltà. Tale alternativa sembra oggi più accettabile e coerente con la storia, ma nell’evenienza è necessario svolgere uno studio caso per caso confrontando i numerosi e differenti aspetti del diritto nobiliare, tenendo presente anche i vari mutamenti avvenuti nella legislazione nel corso dei secoli, ed anche così non si potrebbe raggiungere la certezza della giusta applicazione del diritto.
C’è poi chi afferma che bisogna rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva ... Pier Felice degli Uberti Febraio 2008


Appartengo a coloro considerano più convincente la'ultima considerazione.


E in queste due ultime ipotesi, da quale momento la successione nobiliare verrebbe regolata dalla legge dello Stato preunitario o dai termini dell'atto di concessione? Ab origine dal momento in cui avvenne la concessione o solo dal 1948?


Occorre rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva ( all'atto di concessione oppure alla maturazione della nobiltà generosa in qualunque epoca.
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda GENS VALERIA » lunedì 22 settembre 2014, 13:00

T.G.Cravarezza ha scritto: ...
Riguardo la sentenza della corte costituzionale spesso invocata da Sergio, sinceramente trovo abbastanza ridicolo che la nostra Corte Costituzionale debba specificare che le norme nobiliari del Regno d'Italia non sono costituzionali: è ovvio. Come è ovvio che non sono "costituzionali" tutte le leggi nobiliari degli Stati preunitari, senza che la Corte Costituzionale lo debba ribadire :)
Quindi, se decidiamo di percorrere le strade 2 o 3 ne abbiamo diritto, ma non andiamo a screditare a tutti i costi la strada 1 solo perché la Corte Costituzionale di uno Stato repubblicano che non riconosce la nobiltà afferma che le leggi del Regno sono incostituzionali, perché è come affermare che l'acqua del mare è salata.

I casi sono due :
1) La Corte Costituzionale ha sentenziato su qualcosa di reale e concreto ( cosa che le è propria ).
2) La Corte Costituzionale ha affermato che l'acqua del mare è salata per sentenza ( cosa che come cittadino italiano mi fa inorridire ).
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Messanensis » lunedì 22 settembre 2014, 13:36

Delehaye ha scritto:
La Costituzione del 27.12.1947 non abolisce i titoli nobiliari, ma non li riconosce!
La Sentenza della Corte Costituzionale del 26.06.1967 non dichiara illegittima in toto la legislazione nobiliare, ma la dichiara illegittima solo "nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28.10.1922... etc."!
La normativa nobiliare del Regno d'Italia, di fatto e sostanzialmente, resta valida (cosa diversa, ovviamente, dall'applicabilità) fino alla sua abbrogazione, avvenuta il 21.12.2008!


E' vero che la Corte, con quella sentenza, dichiarò incostituzionali le leggi nobiliari del Regno d'Italia solo nella parte in cui se ne fa applicazione per il riconoscimento di titoli nobiliari al fine dell'aggiunta del predicato al nome. Ma furono dichiarate incostituzionali solo in quella parte perchè all'epoca la questione di legittimità sollevata riguardava soltanto il riconoscimento di un titolo per l'aggiunta del predicato, quindi la Corte non poteva esprimersi sulla costituzionalità della legislazione nobiliare in generale (infatti la Corte Costituzionale può esprimersi soltanto sulla questione nei termini in cui le è stata posta), ma tra le righe scrisse: <<il secondo comma deve essere inteso in modo da escludere che per altra via venga consentita una perdurante ed indefinita efficacia della legislazione nobiliare>>, che tradotto significa che la legislazione nobiliare del Regno aveva perso qualunque efficacia (ovviamente a causa del primo comma della XIV disposizione transitoria della Costituzione, quindi sin dal 1948).

All'indomani dell'approvazione della Carta Costituzionale i giudici continuarono ad applicare la legislazione nobiliare del Regno (ritenendola erroneamente in vigore nei casi in cui si richiedeva la cognomizzazione di un predicato), fin tanto che nel 1967 un giudice non si interrogò se davvero tutto ciò fosse costituzionale e sollevò la questione alla Corte, che chiarì tutto con questa famosa sentenza: la legislazione nobiliare del Regno non può essere applicata in nessun caso!
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Messanensis » lunedì 22 settembre 2014, 13:48

Messanensis ha scritto:E in queste due ultime ipotesi, da quale momento la successione nobiliare verrebbe regolata dalla legge dello Stato preunitario o dai termini dell'atto di concessione? Ab origine dal momento in cui avvenne la concessione o solo dal 1948?

GENS VALERIA ha scritto: Occorre rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva ( all'atto di concessione oppure alla maturazione della nobiltà generosa in qualunque epoca.


Quindi ab origine, dal momento della concessione, senza tenere conto della legislazione nobiliare succedutasi nel tempo?
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Delehaye » lunedì 22 settembre 2014, 14:55

nella concessione e basta? è ovvio che sulla lettera patente, non credo che può esserci scritta tutta la normativa nobiliare del luogo/tempo... comprese le norme sulla CESSAZIONE della nobiltà per millemila motivi! quelle, dunque... scompaiono? [dev.gif]
e già NON fa comodo ricordare ed applicare anche quelle norme!
un mio avo era nobile? sono nobile PURE io! ahahahahahahah
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Messanensis » lunedì 22 settembre 2014, 16:30

Non devi essere così drastico. Se per ipotesi il Parlamento approvasse una legge costituzionale che abroga la XIV disposizione transitoria della Costituzione e successivamente una legge ordinaria con la quale fa tornare in vigore la vecchia legislazione del Regno d'Italia (magari ripulendola dagli anacronismi e rendendola compatibile con la legge sul divorzio e sul diritto di famiglia), chiunque ne avesse il diritto (in base alla nuova normativa in vigore) potrebbe ottenere il riconoscimento di un antico titolo nobiliare (e non solo chi discende da una persona iscritta nel libro d'oro, ma anche chi aveva un antenato al quale il Sovrano di uno Stato preunitario concesse un titolo mai riconosciuto durante il Regno d'Italia).

La Corte Costituzionale nella solita sentenza disse testualmente "nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo). Dunque l'atto di riconoscimento di un titolo nobiliare durante il Regno d'Italia aveva natura puramente dichiarativa: il titolo esisteva anche prima del riconoscimento, ma solo grazie al riconoscimento se ne poteva fare uso legittimo.

Appurato che durante il Regno d'Italia un titolo nobiliare poteva continuare ad esistere anche se non riconosciuto, bisogna dire che oggi la Repubblica italiana ha estromesso i titoli nobiliari dall'ordinamento giuridico: il fatto che oggi la nobiltà in Italia non sia riconosciuta non significa che non esista, ma soltanto che per lo Stato è un qualcosa di giuridicamente irrilevante. Per fare un esempio molto banale ma illuminante, è giuridicamente irrilevante se io porto il cappello per strada! Allo stesso modo per lo Stato è giuridicamente irrilevante usare titoli nobiliari. E se vengono usati, dunque ancora esistono, anche se solo in ambito privato. Purtroppo tutto ciò ha causato due grossi problemi: 1) il pullulare di falsi titoli; 2) la mancanza di norme che regolano la successione di quelli autentici. A riprova che la nobiltà ancora esiste, nonostante tutto, c'è il fatto che ancor oggi il proprio status nobiliare potrebbe ottenere un riconoscimento da parte di enti sovrani (come lo SMOM, per l'ingresso in categorie che richiedono prove nobiliari).
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda GENS VALERIA » lunedì 22 settembre 2014, 17:24

Messanensis ha scritto:
Messanensis ha scritto:E in queste due ultime ipotesi, da quale momento la successione nobiliare verrebbe regolata dalla legge dello Stato preunitario o dai termini dell'atto di concessione? Ab origine dal momento in cui avvenne la concessione o solo dal 1948?

GENS VALERIA ha scritto: Occorre rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva ( all'atto di concessione oppure alla maturazione della nobiltà generosa in qualunque epoca.


Quindi ab origine, dal momento della concessione, senza tenere conto della legislazione nobiliare succedutasi nel tempo?

Certo !
Una coppia di fratelli genovesi vennero creati nobili del Sacro Romano Impero .
La Repubblica di Genova non riconobbe la loro nobiltà in quanto ceto aristocratico praticamente blindato che avrebbe potuto (in teoria ) ammettere solo una famiglia del Levante ed una del Ponente all'anno, il Regno di Sardegna non li riconobbe quindi nobili così come il Regno d'Italia, anche che se essi produssero sempre la documentazione originaria comprovante il loro status e furono sempre riconosciuti pacificamente ( e privatamente ) da tutti, quali nobili .
Per quali motivi dovrebbero tenere conto delle legislazioni nobiliari succedutasi nel tempo ?
Tempus regit actum
Memento


In aggiunta a quanto hai scritto prima va ricordato che il riconoscimento di un titolo nobiliare ha il valore di una concessione governativa come il canone TV.
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Re: Dopo aver fatto una ricerca genealogica... ?

Messaggioda Delehaye » lunedì 22 settembre 2014, 19:48

Messanensis ha scritto:La Corte Costituzionale nella solita sentenza disse testualmente "nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo). Dunque l'atto di riconoscimento di un titolo nobiliare durante il Regno d'Italia aveva natura puramente dichiarativa: il titolo esisteva anche prima del riconoscimento, ma solo grazie al riconoscimento se ne poteva fare uso legittimo.


permettimi però... [angel]

per "spiegare" come una normativa (emanata dai Poteri Legislativo/Esecutivo) del Regno d'Italia intendesse la "nobiltà" si utilizza una Sentenza (emanata dal Potere Giudiziario) della Repubblica Italiana (che per giunta riguarda SOLO la cognomizzazione dei predicati! ed ha come riferimenti di discernimento la Costituzione repubblicana)??? [hmm.gif]
un po' acrobatica come cosa... non credi? :D
non credi che per spiegare QUELLA normativa bisognerebbe utilizzare... magari proprio il corpus normativo del regno? cioè ciò che quella legislazione e quella normativa avevano architettato???

un titolo nobiliare dello Stato A rimane "esistente" nello Stato B, che ha "inglobato" lo Stato A, anche se lo Stato B non lo riconosce (il titolo) e non se ne può fare un uso legittimo.

credo che su questo assunto siamo TUTTI d'accordo. Sergio, io, tu.. [thumb_yello.gif] [cheers.gif]

ma... ma c'è un ma!
qualsiasi normativa nobiliare che sia dello Stato A, che sia dello Stato B, che sia dello Stato C... impone non solo i prerequisiti che un soggetto deve avere per poter successivamente essere BENEFICIARIO [ricordiamoci che un titolo nobiliare è una CONCESSIONE che fa il Sovrano (che sia un re, o sia un gruppo di "nobili" o "patrizi" di una città...), paragonarlo ad un "canone tv"... vabbè... ] di un titolo nobiliare, ma detta i requisiti per mantenerlo e finanche il perché ed il percome esso possa essere PERSO!
non si può SOLO prendere per buono e sempiterno il SOLO atto di concessione (irridendo poi il concedente... vd. "canone tv"!) e NON tener conto di come quel titolo DEVE essere tenuto/mantenuto per essere e rimanere valido!

se vengo beneficiato di un titolo, al di la delle legislazione dei "sovrani" successivi, significa essere coerente e leale al mio concedente e rispettarne le norme e le leggi, TUTTE! anche quelle che mi dicono che se non faccio questo o quello, o che facendo altro PERDO il mio titolo!

Ergo, il mio titolo nobiliare dato dallo Stato A, può non essere legale e riconosciuto nello Stato B, e nel contempo degrada eticamente/moralmente se non vengono comunque rispettati i prerequisiti ed i requisiti per la concessione ed il mantenimento secondo quello che e dettato dalle lettere patenti e dalla normativa nobiliare ALMENO coeva e successiva dello Stato A.
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