da fabrizio guinzio » lunedì 25 giugno 2012, 21:53
Rileggendo il regolamento in oggetto ho trovato che l'articolo 32 apre(già nel 1906) a quanto scritto dal nostro Sergio(a proposito, trovo lo stile del suo nuovo avatar decisamente più bello) sulle testimomianze per lo status nobiliare costituite dalle singole attestazioni(e relativa normativa in vigore a quell'epoca) con le quali ebbe origine. Recita: "Le famiglie decorate del Cavalierato germanico(nota mia: si intende Sacro Romano Impero - germanico, ereditario) possono fregiare lo scudo d'arme secondo le varie insegne state attribuite, nei diversi tempi, nei diplomi di concessione." Se tali norme valgono per lo stemma(elmo, corona, cimiero etc.) mi sembra evidente concernano, in questo caso, anche tutto il resto. E per i casi analoghi, direi, e tutti quelli in cui possa essere utile.