da fabrizio guinzio » martedì 1 febbraio 2011, 18:38
Carissimi, vengono spesso postate critiche al "Nuovo ordinamento Stato Nobiliare Italiano" di cui al regio decreto in oggetto, completa e organica trattazione di tutta la materia nobiliare. La predetta normativa è anche quella adottata per le sue private delibere ascrittive dal Corpo della Nobiltà Italiana - C.N.I., aderente alla C.I.L.A.N.E. Mi sembra che, per poterci allineare alla politica in materia titolatura nobiliare di altre grandi democrazie repubblicane europee(Francia, Finlandia etc.) sarebbero sufficienti piccole modifiche alla XIV Disposizione Transitoria della nostra Costituzione denicoliana, tipo abrogare il "non" sono riconosciuti, naturalmente per un pubblico riconoscimento dell'esistente poichè per nuovi conferimenti sarebbe necessaria come fons honorum la Corona d'Italia effettivamente regnante e la facultas che era prevista all'articolo 79 dello Statuto albertino. D'altronde la nostra Costituzione ha avuto modifiche ben più pesanti, incisive, nel testo organico, con soppressione di interi articoli. Mi sembra opportuno a questo punto postare la pars costruens del discorso, quali articoli sarebbero da conservare quali da abrogare quali da correggere etc. perchè per adesso il discorso è stato estremamente generico e, sinceramente, perlomeno per me poco comprensibile. Per la nostra Magistratura è stata necessaria la Sentenza 8.7.1967 n.101 della Corte Costituzionale per accertare l'attuale incostituzionalità della normativa avente per oggetto i titoli nobiliari(peraltro la norma costituzionale è oggettivamente ambigua, titoli no ma predicati nobiliari sì!) ma ancora ai nostri giorni carissimi amici forumisti propongono norme più costituzionali(ma come possono essere tali senza la modifica della Carta) sui ripetuti titoli o in ogni caso norme migliori. Anche per un utilizzo privato. Ma, appunto, quali? Chiedo lumi, un caro saluto,
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fabrizio guinzio il mercoledì 2 febbraio 2011, 22:33, modificato 1 volta in totale.