da GENS VALERIA » venerdì 29 ottobre 2010, 14:09
Chi oggi attribuisce o no valore alla “nobiltà” dovrebbero onestamente considerare che, nell’Italia del Secolo XXI, OGNI TIPO di trattamento nobiliare (nessuno escluso) è considerato “di mera cortesia” ed è sempre utilizzato in ambito privato.
Domandiamoci però, quali siano i criteri giuridici che sarebbero presi in considerazione per riconoscere oggi qualsiasi “status” nobiliare di un cittadino italiano, ovvero in base a quale codice in uso nella Penisola italica o all’estero?
E’ noto che nell’Italia repubblicana non esista alcun titolo o status nobiliare che sia giuridicamente rilevante, riconosciuto e tutelato.
Nelle nazioni dove in teoria potrebbero esserci legali riconoscimenti ( e concessioni di nuovi titoli ), quando essi avvengono, sono in pratica riservati solo ai rispettivi sudditi.
Il concetto di validità legale del riconoscimento nobiliare, per un Italiano, al di fuori dei confini nazionali non cambia. Secondo l’autorevole pensiero del professor Augusto Sinagra ( Professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso la facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.) : “(…) Il problema è, che anche con riguardo ai titoli nobiliari ed alla onorificenze cavalleresche elargite con “lettere patenti” da Sovrani regnanti , il diritto internazionale ne resta indifferente poiché in alcun modo può dire che esista e sia mai esistita una norma internazionale consuetudinaria che faccia obbligo agli altri Stati (indipendentemente dai differenti regimi istituzionali ) di “riconoscere” tali titoli ed onorificenze cavalleresche. Altra questione è che regole protocollari espressive di cortesia e di atti di riguardo abbiano condotto nel passato, come nel presente, ad un “riconoscimento” di tali titoli ed onorificenze. In altri termini, il problema è e resta giuridicamente disciplinato dall’ordinamento giuridico interno di ogni Stato. (…)
Secondo il mio pensiero ( che vale poco o niente ) si può affermare che, considerando l’irrilevanza giuridica italiana e internazionale dei titoli e trattamenti nobiliari, per i cittadini italiani è consuetudine consolidata fare uso di un appropriato trattamento solo in alcuni ambiti circoscritti e riservati, evidentemente qualora lo status nobiliare sia comunemente noto e pacificamente accettato .
Quindi non si può che ribadire che :
Dichiarate anticostituzionali, di fatto annullate, le leggi nobiliari del Regno d’Italia, sono le singole attestazioni e le prove documentarie poggianti sulle legislazioni nobiliari in vigore al momento, anche remoto, nel quale ebbe origine la nobilitazione, a testimoniare la legittima validità morale e riservata di questo status.
Inoltre costituiscono prove gli elenchi delle classi nobiliari di quegli Ordini equestri, sovrani o dinastici e di famiglia appartenenti jure sanguinis a una Casa Sovrana che conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, sancita dal lontano Congresso di Vienna, indipendentemente da ogni rivolgimento politico.
Coloro che leggendo questa mia affermazione stanno storcendo il naso, sollevando il sopracciglio, considerino che
tra i princìpi implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria, l’autorevolissimo ICOC sottolinea che
“Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti jure sanguinis a una Casa Sovrana (…) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e NOBILIARE, indipendentemente da ogni rivolgimento politico”.
Chi è ... è , chi non è ... non può essere.Sergio de Mitri Valier 