da marco foppoli » mercoledì 22 aprile 2009, 15:29
Gentili Signori,
per quanto riguarda la Confederazione elvetica le differenti questioni relative alle onorificenze estere dopo l'abolizione dell'art. 12 della vecchia Costtuzione del 1874, sono disciplinate da una serie di leggi federali che sono indicate di seguito. La Svizzera non ha proprie onorificenze al merito.
Saluti cordiali.
Marco Foppoli
«Art. 12. – [emen. del 1931]. I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari della
Confederazione e i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei Governi e delle
autorità legislative dei Cantoni non possono accettare da Governi esteri né pensioni o stipendi, né
titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha per effetto la perdita del
mandato o della funzione.
Chi è già in possesso di pensione, titoli od ordini cavallereschi, non può essere eletto quale
membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare della Confederazione,
oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale membro del Governo o dell’autorità
legislativa di un Cantone, se prima di entrare in carica non rinunci espressamente a godere le
pensioni o a portare i titoli, o non restituisca le decorazioni.
Nell’armata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti da Governi
esteri.
È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare siffatte distinzioni.
114 1999-4936
Legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere del 23 giugno 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 1991,
decreta:
I
Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli
Ingresso
visti gli articoli 64bis, 85 numeri 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione
federale3;
...
Art. 3bis cpv. 1 lett. e
1
All’entrata nel Consiglio, ogni membro informa per scritto l’Ufficio:
e. delle funzioni ufficiali che esercita per uno Stato estero come pure dei titoli
e delle insegne cavalleresche che ha accettato da autorità estere.
Art. 3sexies
È vietato ai membri dei Consigli esercitare una funzione ufficiale per uno Stato este-
ro o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
2. Legge del 21 marzo 1997 4 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
Ingresso
visto l’articolo 85 numero 1 della Costituzione federale5;
...
Art. 60 cpv. 3
3
È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione
esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne ca-
valleresche da autorità estere.
3. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 6, 7
Ingresso
visto l’articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale8;
...
Titolo prima dell’art. 26
6. Divieto di esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero e di accettare
titoli e insegne cavalleresche
Art. 26a
È vietato ai funzionari esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o ac-
cettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
4. Legge federale del 16 dicembre 1943 9 sull’organizzazione giudiziaria
Ingresso
visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale10;
...
Art. 3 cpv. 3
3
È vietato ai membri del Tribunale federale esercitare una funzione uffi-
ciale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da auto-
rità estere.
5. Legge militare del 3 febbraio 199511
Ingresso
visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale12;
...
Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari
Capitolo 5: Liberalità e onorificenze di autorità estere
Art. 40a
1
I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.
2
I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte del-
l’esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all’estero, sino al pro-
scioglimento dall’obbligo di prestare servizio.
II
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000
Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
1
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre
2000.13
2
La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz »
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marco foppoli il mercoledì 22 aprile 2009, 16:00, modificato 1 volta in totale.