da Cav. Roberto » venerdì 30 gennaio 2009, 2:05
Sul titolo di N.H., anche se divenuta una "norma consetudinaria", effettivamente, mi trovate in perfetta armonia con le vostre opinioni, ma sul titolo di Eccellenza ho qualche dubbio in merito, in quanto, in Italia tale trattamento venne disciplinato con il R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210: l'art. 4 del Decreto statuiva, infatti, che i personaggi compresi nelle prime quattro categorie nell'ordine delle precedenze.... "....rivestono la dignità di grandi Ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza".
Sulla base di questa normativa beneficiarono del privilegio anche i Presidenti delle Corti di Appello, i gradi vertice (compresi Generali di CA, Generali di SA e Ammiragli di Squadra) delle forze armate, i Prefetti in sede ed il Capo della Polizia.
In conseguenza, il titolo entrò nella prassi sino a quando il D.L.Lgt. 28 giugno 1945, n. 406 ne stabilì l'abolizione con questa frase: " il titolo di Eccellenza, attibuito con RD 16.XII.1927, n. 2210 e successive modificazioni e integrazioni, è abolito ".
Tale Decreto, però, non fu mai convertito in legge: ciò diede adito a comportamenti diversi per cui la Presidenza del Consiglio diramò la Circ. 23.V.1950 n. 39568 con la quale precisava che il titolo era stato abolito con il D.L.Lgt. del 1945 e che comunque il titolo di Eccellenza non veniva menzionato negli atti ufficiali dello Stato.
Ovviamente la circolare, osserva il Santantonio, non ottenne alcun effetto chiarificatore, lasciando invariata l'anomalia di una legge mai abrogata, sostituita in pratica da una circolare: oggi non sbaglia chi, da un punto di vista giuridico, conferisce od accetta tale titolo, né chi, uniformandosi alla circolare del 1950, ignora sotto qualsiasi forma tale appellativo.
Ciò non vale, però, per gli Ambasciatori titolari di Ambasciate, cui il trattamento di Eccellenza è riconosciuto da una convenzione internazionale, infatti nel cerimoniale politico esso può essere riservato ai titolari ed agli ex-titolari di importanti uffici pubblici, altresì nel cerimoniale diplomatico, si riserva tale predicato agli ambasciatori residenti. L'appellativo è anche utilizzato, nelle cerimonie ufficiali, per rivolgersi ad un capo di Stato o ad un ministro.
Nella Chiesa Cattolica, il titolo di Eccellenza è riservato ai vescovi ed arcivescovi, eccezione fatta per quei titolari di archidiocesi che sono anche cardinali, i quali hanno diritto al titolo di Eminenza. Sia per il titolo di Eccellenza che per quello di Eminenza si farà seguire sempre l'appellativo dall'aggettivo "reverendissima" e per rivolgersi di persona e nelle espressioni scritte.
L'attuale Sig. Presidente della Repubblica, quando ricopriva la carica di Ministro degli Interni, nel merito, diramò una precisa circolare interna per tutto il personale dipendente dirigente e non, nella quale dettò regole ferree (leggenda narra di eccelse doti di precisione e controllo) sulla forma da usare per i documenti ufficiali a Sua firma, in particolare, se i destinatari rientravano tra le cariche su indicate, tale titolo, doveva essere menzionato, mentre, per i funzionari, per i gradi militari, i titoli accademici, le cariche politiche, tranne i Presidenti delle Camere e della Repubblica, i singoli impiegati e/o capi dipartimento e/o aeree, l'appellattivo doveva essere trascritto sempre con il carattere iniziale minuscolo, es. sig., dott., colonnello, lei, direttore, ministro, assessore ecc. ecc.
Cordialmente
Cav. Roberto