da inquisitor86 » venerdì 25 aprile 2008, 14:02
Il fedecommesso, o fidei commissum, nel diritto romano più antico era una preghiera con cui il de cuius chiedeva all'erede testamentario o legittimo o al legatario di dare o fare qualcosa.
In epoca giustinianea ottenne vasta portata e assunse una funzione molto importante: in definitiva era un ONERE imposto a chiunque acquistasse mortis causa. Attraverso il fedecommesso si raggiungevano scopi non previsti dal diritto civile e si allargava di molto la portata del testamento.
La sostituzione fedecommissaria, di cui si sta parlando, è una disposizione che impone all'erede o al legatario l'obbligo di restituire alla loro morte, in tutto o in parte, l'eredità o il legato ad un terzo designato. E' una normale applicazione del fedecommesso.
Bisogna aggiungere che se il fedecommesso ha per oggetto l'eredità, in questo caso si parlerà di eredità fedecommissaria o fedecommesso universale. L'erede legittimo o testamentario (heres fiduciarius) era gravato dal fedecommesso di restituire in tutto o in parte l'eredità ad un terzo (fideicommissarius).
Particolare applicazione del fedecommesso è il fedecommesso di famiglia: ha lo scopo di far restare nel seno di una determinata famiglia, per un tempo anche infinito, l'eredità nella sua totalità o determinate cose: il disponente impone che la cosa debba restituirsi successivamente ad una o più persone della stessa famiglia. L'eredità non si devolve per legge ma per mera volontà del disponente originario (con limitazioni...dopo la quarta generazione dovrebbero liberarsi i beni).
L'istituto del fedecommesso è stato in prima battuta cancellato da Napoleone con il Code Civil del 1804, durante l'"epurazione" di tutti gli elementi e gli istituti legati ad una concezione feudale della società (così come per l'enfiteusi...).
E' stato però reinserito durante la restaurazione e in Italia è stato definitivamente abolito con il Codice del 1942 che ha lasciato in vita la sostituzione fedecommissaria, che permette di imporre al figlio di conservare e restituire la quota disponibile ai figli dell'istituito o ad un ente pubblico o a carico del fratello o sorella a favore dei loro figli o di un ente pubblico (art.692).
Saluti
Andrea G.
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M.Rondinini
Andrea M.a V.di C.