Legato e Fidecommesso

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Legato e Fidecommesso

Messaggioda RFVS » venerdì 25 aprile 2008, 9:10

Qualche anima pia potrebbe darmi una spiegazione tecnica, ma non troppo, di cosa fossero nel '600 questi due istituti civili?
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Re: Legato e Fidecommesso

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » venerdì 25 aprile 2008, 10:31

RFVS ha scritto:Qualche anima pia potrebbe darmi una spiegazione tecnica, ma non troppo, di cosa fossero nel '600 questi due istituti civili?


Il legato è un'istituzione ancora presente nel codice civile italiano nel libro secondo, sezione III, articoli 649-673

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_ ... v/Lib2.htm

Il Cardinal Bedini fondò un legato a Senigallia destinato alla messa ultima festiva nella Cattedrale e consisteva in un fondo rustico di 600 scudi.
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Re: Legato e Fidecommesso

Messaggioda MMT » venerdì 25 aprile 2008, 11:47

Più semplicemente il legato serviva e serve a lasciare dei particolari oggetti (singoli beni) ad una persona diversa dall'erede universale, il quale subentra indistintamente nell'universalità dei beni del de cuius.
Con il fidecommesso veniva istituito un erede del patrimonio indivisibile della famiglia: era usato per fare in modo che l'eredità non venisse dispersa del tutto. L'erede era obbligato a conservare l'eredità per i successori indicati, di solito i primogeniti. Poteva essere oggetto del f., per esempio, il palazzo di famiglia.

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Re: Legato e Fidecommesso

Messaggioda inquisitor86 » venerdì 25 aprile 2008, 14:02

Il fedecommesso, o fidei commissum, nel diritto romano più antico era una preghiera con cui il de cuius chiedeva all'erede testamentario o legittimo o al legatario di dare o fare qualcosa.
In epoca giustinianea ottenne vasta portata e assunse una funzione molto importante: in definitiva era un ONERE imposto a chiunque acquistasse mortis causa. Attraverso il fedecommesso si raggiungevano scopi non previsti dal diritto civile e si allargava di molto la portata del testamento.
La sostituzione fedecommissaria, di cui si sta parlando, è una disposizione che impone all'erede o al legatario l'obbligo di restituire alla loro morte, in tutto o in parte, l'eredità o il legato ad un terzo designato. E' una normale applicazione del fedecommesso.
Bisogna aggiungere che se il fedecommesso ha per oggetto l'eredità, in questo caso si parlerà di eredità fedecommissaria o fedecommesso universale. L'erede legittimo o testamentario (heres fiduciarius) era gravato dal fedecommesso di restituire in tutto o in parte l'eredità ad un terzo (fideicommissarius).
Particolare applicazione del fedecommesso è il fedecommesso di famiglia: ha lo scopo di far restare nel seno di una determinata famiglia, per un tempo anche infinito, l'eredità nella sua totalità o determinate cose: il disponente impone che la cosa debba restituirsi successivamente ad una o più persone della stessa famiglia. L'eredità non si devolve per legge ma per mera volontà del disponente originario (con limitazioni...dopo la quarta generazione dovrebbero liberarsi i beni).
L'istituto del fedecommesso è stato in prima battuta cancellato da Napoleone con il Code Civil del 1804, durante l'"epurazione" di tutti gli elementi e gli istituti legati ad una concezione feudale della società (così come per l'enfiteusi...).
E' stato però reinserito durante la restaurazione e in Italia è stato definitivamente abolito con il Codice del 1942 che ha lasciato in vita la sostituzione fedecommissaria, che permette di imporre al figlio di conservare e restituire la quota disponibile ai figli dell'istituito o ad un ente pubblico o a carico del fratello o sorella a favore dei loro figli o di un ente pubblico (art.692).
Saluti
Andrea G.
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