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Cosa è lo "jus patronatus"?

MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2007, 15:32
da Batman
Gen.li forumisti,
scusate la mia ignoranza ma mi sono avvicianto a discipine come le vostre solo da alcuni mesi. Vorrei domandarVi delucidazioni riguardo al concetto di jus patronato (ammesso che si scriva cosi) :? .

MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2007, 16:57
da Alessio Bruno Bedini
Lo "jus patronatus" era il diritto concesso su un altare di una chiesa. Tecnicamente era il diritto di "proteggere" nel senso di "mantenere" e difatti veniva concesso a chi si faceva carico di "dotare" l'altare stesso, cioè donargli soldi e beni immobili dal quale l'altare (e soprattutto chi lo gestiva) traeva rendite.

In genere lo jus patronatus era associato allo "jus presentandi" cioè il diritto da parte della famiglia di presentare il sacerdote o il chierico adatto ad essere "investito" cioè a possedere il beneficio.

Fondamentalmente era una dote fatta ai sacerdoti membri della famiglia che ricambiavano con favori appena potevano.

MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2007, 18:24
da FML
Gentile Signore,

tramite lo jus patronatus, cioè il "diritto di protezione", la Chiesa affidava la cura materiale e, indirettamente, spirituale, di un altare, di una cappella o di un edificio sacro ad una famiglia (quasi sempre con privilegio di successione) o, in casi meno frequenti, ad personam.

Relativamente a questo e ad altri termini ecclesiastici similari, può dare uno sguardo al semplice glossario del sito web della Pieve di Rosate (MI): http://www.rosate.net/glossario.htm (v. PATRONATO).

Cordialmente,
Ferrante

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 0:58
da MMT
Odio farmi della "pubblicità" ma riporto il link di una pagina del mio sito web in calce alla quale si parla nel dettaglio del diritto di patronato: http://www.tuccimei.it/patronato.htm


Michele Tuccimei

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 3:36
da Batman
Pregiati signori,
Vi ringrazio vivamente per le informazioni, ora tutto mi è più chiaro. Vorrei però porVi un'altra domanda, lo Jus patronatus su di una cappella portava eventualmente la famiglia titolare a poter inumare i propri componenti nell'area di questa?

Saluti SNC

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 10:56
da Elassar
Per altre informazioni sul giuspatronato, si può anche conslutare la pagina della wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuspatronato.

Ricordo, tra l'altro, il celebre giuspatronato Barberini, che è stato anche oggetto di pronuce giurisprudenziali.

Elassar

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 15:50
da San Celestino
xxx

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 15:53
da Alessio Bruno Bedini
Batman ha scritto:Pregiati signori,
Vi ringrazio vivamente per le informazioni, ora tutto mi è più chiaro. Vorrei però porVi un'altra domanda, lo Jus patronatus su di una cappella portava eventualmente la famiglia titolare a poter inumare i propri componenti nell'area di questa?

Saluti SNC


In genere no. Poi naturalmente ci sono eccezioni.

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 19:53
da FP
In genere le cappelle più grandi possedevano anche lo spazio per l'inumazione; erano dunque tombe-cappelle.
Come dice anche Wikipedia, tra i secc. XV-XVII (e parte del XVIII), questi privilegi erano concessi solo alla nobiltà.

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 20:40
da Alessio Bruno Bedini
Francesco Pompili ha scritto:In genere le cappelle più grandi possedevano anche lo spazio per l'inumazione; erano dunque tombe-cappelle.
Come dice anche Wikipedia, tra i secc. XV-XVII (e parte del XVIII), questi privilegi erano concessi solo alla nobiltà.


Francesco ti chiedo una cortesia: dato che wikipedia è un qualcosa che possono modificare tutti in ogni minuto evitiamo di citarla come fonte autoritaria.

Oltretutto non è assolutamente vero che chi aveva uno jus patronatus era nobile e te lo dico per ricerche vere su miei avi che avevano diversi jus senza essere nobili nel vero senso della parola (pur vivendo more nobilium), cioè con riconoscimento del titolo da parte del re.

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 20:48
da FP
D'accordo...però, sinceramente, la tua affermazione va contestualizzata...

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 20:54
da Alessio Bruno Bedini
Francesco Pompili ha scritto:D'accordo...però, sinceramente, la tua affermazione va contestualizzata...


Se vuoi posso localizzare quello che affermo, con sicurezza nell'Aquilano, in Terra di Lavoro e in Calabria Ultra.

Per le altre province non ho motivo di dubitare che non sia lo stesso.

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 22:27
da Elassar
Alessio Bruno Bedini ha scritto:dato che wikipedia è un qualcosa che possono modificare tutti in ogni minuto evitiamo di citarla come fonte autoritaria.

Giusto dire che wikipedia è modificabile in ogni minuto, ma non si deve dmenticare che le voci vengono periodicamente controllate. Comunque, se ci sono errori, come spesso accade, perché non proviamo noi ad eliminarli per offrire un servizio migliore? Credo che sia interesse di tutti fornire comunque delle informazioni corrette. La mia è solo una proposta, e probabilemnte andrebbe analizzata in un post specifico.
Elassar

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 22:54
da Carnelevario
Franz von Lobstein (Settecento calabrese, vol. I) enumera fra le fontes honorum nobilitanti l’istituto del “giuspatronato” che così definisce:

Quel complesso di privilegi e di oneri che, per concessione della Chiesa, spettavano al fondatore di una chiesa, di una cappella o di un beneficio oppure a coloro che dai fondatori ne ripetessero legittimamente il diritto. Per fondatori si devono intendere, con coloro che abbian donato il suolo edificatorio, anche coloro che abbiano costituito un reddito perpetuo a favore della istituzione, familiarmente detti «donanti». Il Giuspatronato si estrinsecava nel cosiddetto «jus presentandi et nominandi», cui si aggiungeva ben spesso lo «jus sepeliendi». Aveva, cioè, diritto il patrono di presentare all’autorità ecclesiastica locale (l’Ordinario) il sacerdote, spesso appartenente alla famiglia del presentatore, che egli desiderava fosse preposto all’officiatura e di nominarlo all’officio, fatta salva, beninteso, l’approvazione vescovile che di solito non era negata. Per quanto ha tratto allo jus sepeliendi esso era il diritto per il fondatore di esser sepolto, talvolta con i suoi antecessori, sempre con i suoi discendenti, nel sepolcreto familiare la cui cella era praticata nell’ipogeo. Diritti comuni erano ancora per il patrono ottenere dai redditi della chiesa o del beneficio gli ali-menti nel caso cadesse, non per colpa sua, in povertà, di porre nella chiesa il proprio stemma, di precedere gli altri laici nelle processioni e di godere di un posto distinto nell'ambito della cinta ecclesiale. Ancor oggi a chi vada alla ricerca di notizie sull’esistenza o meno di «status» nobiliare relativo ad una determinara famiglia incombe l’obbligo di riguardare con particolare considerazione la titolarità di «giuspatronati» familiari .

Questo istituto, per la sua natura e per i costi che comportava, era in effetti un privilegio di appannaggio della nobiltà in quanto «la legge canonica e gli usi del Regno non concedevano anticamente [i patronati] che ai patrizi indigeni o aggregati» (cfr. A. SALMENA, Morano calabro e le sue case illustri, Milano 1882). Tale asserzione è valida almeno fino al secolo XVII in ambito rurale, quando acquistò peso nella società il ceto degli “onorati” o della ricca borghesia.

MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2007, 22:58
da Batman
Vi ringrazio molto, credo a grandi linee di aver afferrato il concetto!