Prìncipi e sentenze
Un paio di giorni fa un ospite di questo forum ha posto un quesito ai frequentatori in merito alla validità – sancita con tanto di sentenze emesse da tribunali italiani – dei titoli nobiliari vantati da certi “principi” e “gran maestri” che operano nel nostro Paese.
Il topic è stato giustamente “liquidato” senza tanti complimenti e senza particolari approfondimenti da parte dei moderatori del forum (facendolo addirittura sparire misteriosamente), con argomentazioni certamente ineccepibili.
La questione però, viste le implicazioni che può comportare, merita forse qualche ulteriore approfondimento, sui quali, se i moderatori vorranno permettermelo, vorrei aprire un nuovo topic con alcune osservazioni a titolo personale.
Nell’ambito del mio lavoro, ho avuto occasione di visionare diverse sentenze come quella citata dal suddetto ospite, (a proposito, per chi non l’avesse capito, la questione riguardava il “Principe” Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, asseritamene Capo della Real Casa di Aragona, sovrano gran maestro del nobiliare ordine del collare di Sant’Agata di Paternò, dell’ordine della real corona balearica, del reale ordine di Giacomo I d’Aragona, dell’ordine di San Salvatore d’Aragona, e del reale ordine aragonese dei Cavalieri di San Giorgio e della doppia corona, con sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.19 del 9 maggio 2003).
Si tratta per lo più di provvedimenti che giudici quanto meno “accondiscendenti” emettono per rendere esecutivi dei lodi arbitrali, il cui impianto è stato evidentemente promosso dagli stessi “principi” interessati ad ufficializzare il loro possesso di titoli nobiliari e diritti dinastici.
Ora, dato che come è stato più volte ricordato in questo stesso forum la Costituzione Italiana non riconosce i titoli nobiliari (XIV Disposizione transitoria e finale), ci si domanda come mai e in base a quali criteri dei giudici italiani - che non dovrebbero quindi avere alcuna competenza in materia – emettono delle sentenze che dichiarano proprio la validità dei titoli nobiliari.
I suddetti provvedimenti contengono quindi una evidente contraddizione. Una contraddizione che rischia di provocare delle ripercussioni non solo di tipo giuridico, ma anche di tipo sociale.
Tali sentenze infatti, se da un punto di vista pratico non dovrebbero e non potrebbero produrre effetti “ufficiali”, in quanto i titoli e i diritti vantati dai soggetti interessati non possono ottenere (nonostante le sentenze in questione) alcun riconoscimento “pubblico” dallo Stato Italiano (grazie alla Costituzione), mentre le investiture cavalleresche elargite da questi soggetti non possono ottenere l’autorizzazione al “pubblico” uso nel nostro Paese (grazie al “filtro” operato dal MAE sulla base della legge 178/51), da un punto di vista sociale, oltre che commerciale, finiscono però inevitabilmente per produrre considerevoli “vantaggi personali” per i soggetti interessati.
Alcuni di questi soggetti, infatti, spesso traviando la buona fede di ignari cittadini, grazie a queste sentenze si arrogano diritti e privilegi e concedono (spesso contro ingenti pagamenti in denaro) titoli nobiliari e investiture cavalleresche, cha all’atto pratico si rivelano del tutto inconsistenti per chi – incautamente - le ha ricevute (se non a livello strettamente privato).
Per fare un esempio pratico (senza fare nomi, anche perché credo se ne sia già ampiamente parlato in questo stesso forum), ricordo il caso di un cittadino italiano, che si fregia da alcuni anni del titolo di Capo di una casa reale ex-sovrana straniera (della quale è attualmente riconosciuto a livello internazionale come Capo famiglia un cittadino portoghese), che, facendosi forza dell’ennesima sentenza di un tribunale italiano che ha reso esecutivo l’ennesimo lodo arbitrale “ad hoc”, elargisce in Italia investiture cavalleresche di quegli stessi ordini onorifici che risultano costituiti nel sistema premiale della Repubblica Portoghese (aggiungendo un semplice “Reale” al nome degli stessi ordini).
Senza parlare del fatto che lo stesso individuo si è sentito in diritto di aprire in Italia un suo “consolato” nel quale esercita “attività diplomatiche” con tanto di passaporti e targhe consolari…
Per fare un altro esempio, ricordo una richiesta indirizzata da un cittadino spagnolo al Presidente della Repubblica Italiana (poi trasmessa al MAE per competenza), nella quale lo stesso soggetto chiedeva al nostro Presidente di comunicare formalmente alle Autorità spagnole l’avvenuto riconoscimento in Italia (grazie all’ennesima sentenza con la quale un tribunale italiano ha reso esecutivo l’ennesimo lodo arbitrale), nonché la validità per l’ordinamento spagnolo, dei suoi titoli nobiliari di origine italiana (del Regno delle Due Sicilie). Capisco che in Spagna (dove tutt’ora regna una monarchia) i titoli nobiliari possono ancora avere un significato “ufficiale”, ma chiedere addirittura al Presidente della Repubblica Italiana – custode della nostra Costituzione - di imporre la validità di questi titoli alle Autorità di un altro Paese mi sembra veramente eccessivo…
Con questo mio intervento non pretendo di entrare nel merito della validità o meno dei titoli vantati da questi soggetti, alcuni dei quali saranno certamente in buona fede, e tanto meno intendo criticare l’operato dei nostri magistrati in questo particolarissimo (e poco conosciuto) settore.
Rimane però il fatto che le “prerogative” esercitate da questi “gran maestri” nell’ambito delle “sale del trono” lussuosamente attrezzate nei loro salotti, possono talvolta produrre, come ho più sopra cercato di esemplificare, dei danni nei confronti di ignari cittadini e delle quanto meno “illecite” ripercussioni sociali (oltre che commerciali), sui cui rischi i cittadini meriterebbero di essere meglio tutelati.
Tenuto anche conto del fatto che, qualche volta, le vittime si rivoltano contro gli stessi gran maestri, chiedendo risarcimenti con denunce e procedimenti penali che altri giudici e altri tribunali dovranno provvedere a giudicare, trascinando la questione in un circolo vizioso in cui il cane finisce inevitabilmente per mordersi la coda.
Il topic è stato giustamente “liquidato” senza tanti complimenti e senza particolari approfondimenti da parte dei moderatori del forum (facendolo addirittura sparire misteriosamente), con argomentazioni certamente ineccepibili.
La questione però, viste le implicazioni che può comportare, merita forse qualche ulteriore approfondimento, sui quali, se i moderatori vorranno permettermelo, vorrei aprire un nuovo topic con alcune osservazioni a titolo personale.
Nell’ambito del mio lavoro, ho avuto occasione di visionare diverse sentenze come quella citata dal suddetto ospite, (a proposito, per chi non l’avesse capito, la questione riguardava il “Principe” Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, asseritamene Capo della Real Casa di Aragona, sovrano gran maestro del nobiliare ordine del collare di Sant’Agata di Paternò, dell’ordine della real corona balearica, del reale ordine di Giacomo I d’Aragona, dell’ordine di San Salvatore d’Aragona, e del reale ordine aragonese dei Cavalieri di San Giorgio e della doppia corona, con sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.19 del 9 maggio 2003).
Si tratta per lo più di provvedimenti che giudici quanto meno “accondiscendenti” emettono per rendere esecutivi dei lodi arbitrali, il cui impianto è stato evidentemente promosso dagli stessi “principi” interessati ad ufficializzare il loro possesso di titoli nobiliari e diritti dinastici.
Ora, dato che come è stato più volte ricordato in questo stesso forum la Costituzione Italiana non riconosce i titoli nobiliari (XIV Disposizione transitoria e finale), ci si domanda come mai e in base a quali criteri dei giudici italiani - che non dovrebbero quindi avere alcuna competenza in materia – emettono delle sentenze che dichiarano proprio la validità dei titoli nobiliari.
I suddetti provvedimenti contengono quindi una evidente contraddizione. Una contraddizione che rischia di provocare delle ripercussioni non solo di tipo giuridico, ma anche di tipo sociale.
Tali sentenze infatti, se da un punto di vista pratico non dovrebbero e non potrebbero produrre effetti “ufficiali”, in quanto i titoli e i diritti vantati dai soggetti interessati non possono ottenere (nonostante le sentenze in questione) alcun riconoscimento “pubblico” dallo Stato Italiano (grazie alla Costituzione), mentre le investiture cavalleresche elargite da questi soggetti non possono ottenere l’autorizzazione al “pubblico” uso nel nostro Paese (grazie al “filtro” operato dal MAE sulla base della legge 178/51), da un punto di vista sociale, oltre che commerciale, finiscono però inevitabilmente per produrre considerevoli “vantaggi personali” per i soggetti interessati.
Alcuni di questi soggetti, infatti, spesso traviando la buona fede di ignari cittadini, grazie a queste sentenze si arrogano diritti e privilegi e concedono (spesso contro ingenti pagamenti in denaro) titoli nobiliari e investiture cavalleresche, cha all’atto pratico si rivelano del tutto inconsistenti per chi – incautamente - le ha ricevute (se non a livello strettamente privato).
Per fare un esempio pratico (senza fare nomi, anche perché credo se ne sia già ampiamente parlato in questo stesso forum), ricordo il caso di un cittadino italiano, che si fregia da alcuni anni del titolo di Capo di una casa reale ex-sovrana straniera (della quale è attualmente riconosciuto a livello internazionale come Capo famiglia un cittadino portoghese), che, facendosi forza dell’ennesima sentenza di un tribunale italiano che ha reso esecutivo l’ennesimo lodo arbitrale “ad hoc”, elargisce in Italia investiture cavalleresche di quegli stessi ordini onorifici che risultano costituiti nel sistema premiale della Repubblica Portoghese (aggiungendo un semplice “Reale” al nome degli stessi ordini).
Senza parlare del fatto che lo stesso individuo si è sentito in diritto di aprire in Italia un suo “consolato” nel quale esercita “attività diplomatiche” con tanto di passaporti e targhe consolari…
Per fare un altro esempio, ricordo una richiesta indirizzata da un cittadino spagnolo al Presidente della Repubblica Italiana (poi trasmessa al MAE per competenza), nella quale lo stesso soggetto chiedeva al nostro Presidente di comunicare formalmente alle Autorità spagnole l’avvenuto riconoscimento in Italia (grazie all’ennesima sentenza con la quale un tribunale italiano ha reso esecutivo l’ennesimo lodo arbitrale), nonché la validità per l’ordinamento spagnolo, dei suoi titoli nobiliari di origine italiana (del Regno delle Due Sicilie). Capisco che in Spagna (dove tutt’ora regna una monarchia) i titoli nobiliari possono ancora avere un significato “ufficiale”, ma chiedere addirittura al Presidente della Repubblica Italiana – custode della nostra Costituzione - di imporre la validità di questi titoli alle Autorità di un altro Paese mi sembra veramente eccessivo…
Con questo mio intervento non pretendo di entrare nel merito della validità o meno dei titoli vantati da questi soggetti, alcuni dei quali saranno certamente in buona fede, e tanto meno intendo criticare l’operato dei nostri magistrati in questo particolarissimo (e poco conosciuto) settore.
Rimane però il fatto che le “prerogative” esercitate da questi “gran maestri” nell’ambito delle “sale del trono” lussuosamente attrezzate nei loro salotti, possono talvolta produrre, come ho più sopra cercato di esemplificare, dei danni nei confronti di ignari cittadini e delle quanto meno “illecite” ripercussioni sociali (oltre che commerciali), sui cui rischi i cittadini meriterebbero di essere meglio tutelati.
Tenuto anche conto del fatto che, qualche volta, le vittime si rivoltano contro gli stessi gran maestri, chiedendo risarcimenti con denunce e procedimenti penali che altri giudici e altri tribunali dovranno provvedere a giudicare, trascinando la questione in un circolo vizioso in cui il cane finisce inevitabilmente per mordersi la coda.