Art. 79 Statuto Albertino
Gentili forumisti,
come sappiamo lo statuto Albertino recita all'art. 79: "I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi."
Ho un dubbio di natura giuridica riguardo al R.D. 2 luglio 1896 n. 313. Come sappiamo esso specifica che "Art. 37
I titoli nobiliari, guarentiti dall'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione."
Si tratta in questo caso dell'applicazione della fattispecie giuridica "Interpretazione autentica"? https://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_autentica
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Frederick
come sappiamo lo statuto Albertino recita all'art. 79: "I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi."
Ho un dubbio di natura giuridica riguardo al R.D. 2 luglio 1896 n. 313. Come sappiamo esso specifica che "Art. 37
I titoli nobiliari, guarentiti dall'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione."
Si tratta in questo caso dell'applicazione della fattispecie giuridica "Interpretazione autentica"? https://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_autentica
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Frederick