certo che la coerenza... e l'eticità! vabbè...
uno spergiuro come definirlo? che eticità può emanare un essere del genere? che valore può avere la sua parola?
dato che l'Accademia militare non ha insegnato che la Repubblica è inviolabile... ti consiglio di leggerti gli atti dell'assemblea costituente sull'art. 139:
qui:
http://www.nascitacostituzione.it/03p2/ ... -004.htm&2sulla colonna di sinistra troverai le varie date delle riunioni della commissione dell'assemblea costituente che discusse il detto articolo:
19 settembre 1946
28 novembre 1946
29 novembre 1946
19 dicembre 1946
Progetto
4 marzo 1947
5 marzo 1947
8 marzo 1947
3 dicembre 1947
4 dicembre 1947
il testo dell'articolo durante la discussione in commissione prese le seguenti forme (in grassetto quelle approvate in commissione):
28.11.1946: «La forma repubblicana dello Stato non può essere messa in discussione né davanti al popolo, né davanti alle Assemblee Legislative.»
28.11.1946: «La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di proposta di revisione costituzionale.»
28.11.1946: «La forma repubblicana è definitiva. Né l'iniziativa popolare né il voto dell'Assemblea legislativa possono metterla in discussione.»
29.11.1946: «L'adozione della forma repubblicana è definitiva: né l'iniziativa popolare, né il voto delle Assemblee legislative possono metterla in discussione.»
29.11.1946: «La Costituzione debba dichiarare la definitività della forma repubblicana dello Stato e garantirla costituzionalmente.»
29.11.1946: «La forma repubblicana è definitiva e deve essere garantita costituzionalmente.»
29.11.1946: «La forma repubblicana è definitiva e che essa non può fare oggetto di una proposta di revisione della Costituzione.»
29.11.1946: «L'adozione della forma repubblicana dello Stato è definitiva.»
29.11.1946: «Sancito il principio della definitiva adozione del regime repubblicano.»
29.11.1946: «La forma repubblicana dello Stato non è soggetta al normale procedimento di revisione della Costituzione.»
29.11.1946: «La forma istituzionale dello Stato non debba essere soggetta al normale procedimento di revisione della Costituzione.»
29.11.1946: «L'adozione della forma repubblicana dello Stato è definitiva.»
29.11.1946: «L'adozione della forma repubblicana dello Stato è definitiva e non può essere oggetto di normale procedimento di revisione della Costituzione.»
19.12.1946: «La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale.»08.03.1947: «La forma istituzionale dello Stato è subordinata alla volontà della nazione liberamente e democraticamente espressa.»
03.12.1947: «La forma repubblicana è definitiva per l'Italia.»
03.12.1947: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».fondamentale quanto disse:
Piero Calamandrei il 04.03.1947 ha scritto: "Un'ultima osservazione, e avrò finalmente terminato. Onorevoli colleghi, c'è nella Costituzione un articolo 131 che dice: «La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale».
Voi sapete che il progetto ha adottato il sistema della Costituzione rigida, cioè della Costituzione che non potrà essere variata se non attraverso speciali procedimenti legislativi, più complicati e più meditati di quelli propri della legislazione ordinaria: in modo che le leggi si potranno distinguere d'ora in avanti in leggi ordinarie, cioè in leggi che si possono abrogare e modificare con un'altra legge ordinaria, ed in leggi costituzionali che sono leggi per così dire più resistenti, leggi modificabili soltanto cogli speciali procedimenti di revisione stabiliti dalla Costituzione. Ma con questo articolo 131 par che si introduca una terza categoria di leggi: quelle che non si potranno giuridicamente modificare nemmeno attraverso i metodi più complicati che la Costituzione stessa stabilisce per la revisione.
Dunque, la forma repubblicana non si potrà cambiare: è eterna, è immutabile. Che cosa vuol dire questa che può parere una ingenuità illuministica in urto colle incognite della storia futura? Vuol dire semplicemente questo: che, se domani l'Assemblea nazionale nella sua maggioranza, magari nella sua unanimità, abolisse la forma repubblicana, la Costituzione non sarebbe semplicemente modificata, ma sarebbe distrutta; si ritornerebbe, cioè, allo stato di fatto, allo stato meramente politico in cui le forze politiche sarebbero di nuovo in libertà senza avere più nessuna costrizione di carattere legalitario, e in cui quindi i cittadini, anche se ridotti ad una esigua minoranza di ribelli alle deliberazioni quasi unanimi della Assemblea nazionale, potrebbero valersi di quel diritto di resistenza che l'articolo 30 del progetto riconosce come arma estrema contro le infrazioni alla Costituzione."