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RINUNCIA AI DIRITTI DI SUCCESSIONE

MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 20:28
da Alessio Bruno Bedini
Fiumi di parole sono state scritte su tale argomento .. ma presumo sia ancora interessante sapere come la pensate al riguardo..

.. il quesito è semplice:

Si può rinunciare ai diritti di successione per se e gli eredi?

Un erede puo reclamare quei diritti ai quali ha rinunciato un proprio avo?

Che ne pensate?

MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 21:11
da Davide Shamà
per come la vedo io:

1. si può rinunciare alla successione ad personam, ma se la prole eventuale già nata è "successibile" non vedo che problemi si possano avere ad ereditare. Ci sono vari casi del genere nella storia delle famiglie sovrane;

2. se la prole eventuale del rinunciatario non è ancora nata è implicito che venga esclusa. Sempre che intervenga un atto del capo del casato/sovrano che sani a favore dei nascituri la successione (e sempre che tale prole abbia le qualità per succedere)

3. dipende poi da quanto prevede lo statuto della famiglia caso per caso.

MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 21:45
da T.G.Cravarezza
Concordo in parte con il gentile Shamà. Penso che tutto dipenda dal Capo della Casa in questione (in particolare se è ancora insediato su di un trono). Cioè, se il Capo della Casata "ratifica" la decisione di un suo parente di autoescludere sè ed i propri discendenti dalla successione del titolo, penso che tale decisione possa essere accettata ed i discendenti del suddetto non hanno, secondo me, diritti a riguardo. L'autorizzazione del Capo della Casa ad una tale procedura equivale, sempre secondo il mio modesto parere, ad una esclusione di quel determinato ramo dalla successione. Quindi non rimane più un atto unico di chi si esclude, ma è un atto di chi si esclude dalla succesisone e del Capo della Casata che accetta tale richiesta. Questo sempre se il Capo della Casa è in vita ed è su un trono. Diverso forse il caso se accadesse il tutto al momento effettivo della successione e se la Casata non fosse più sovrana.
Insomma, per sintetizzare,penso che serva comunque la "ratifica" da parte del detentore del titolo.

MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 22:42
da Davide Shamà
secondo me che la casata sia regnante o meno non credo cambi molto. Per quanto segue:

1. in genere esiste un capo del casato che fa da garante della tradizione. Se la tradizione implica determinate regole di comportamento da parte dei membri della famiglia non vedo perchè di punto in bianco esse siano prive di efficacia una volta caduto lo stato;

2. questo capo del casato è riconosciuto dai membri della dinastia come tale. Per cui mantiene in vita la tradizione e le relative leggi di successione(sempre che non si decida di fare delle modifiche per i più disparati motivi.... niente è eterno, a questo proposito vedere la "rivoluzione" della casa d'Austria risalente al 1990/1991);

3. in genere questo capo del casato è riconosciuto dagli altri membri delle famiglie sovrane o ex sovrane come tale. Motivo per cui esiste un fondamento morale al mantenimento dello status quo.

Ne consegue che se XY decide di rinunciare, il capo del casato seguirà le leggi di successione in uso per tradizione e risolverà il caso di conseguenza. Se tali regole sono state indicate per iscritto in una legge dello stato, anche se essa nonha più validità lo ha sempre moralmente per i membri della famiglia. In caso contrario, non avrebbero significato storico neanche i titoli, le qualifiche ecc. ecc. nei paesi dove, come in Italia, i titoli mancano di riconoscimento. Il signor di Savoia sarebbe dunque perfettamente identico al signor Shamà :P

Poi, se la dinastia manca di regole (o ci sono delle lacune) è un altro discorso.

Re: RINUNCIA AI DIRITTI DI SUCCESSIONE

MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2005, 13:35
da Elassar
Alessio Bruno Bedini ha scritto:
Si può rinunciare ai diritti di successione per se e gli eredi?


Un erede puo reclamare quei diritti ai quali ha rinunciato un proprio avo?

Senza dubbio è possibile rinunciare ai diritti successori: trattasi di diritti disponibili. L'ordinamento italiano non ammette dubbi sul punto (prova ne è che chi viene chiamato a succedere deve dire se intende accettare oppure no).
Qualunque decisione del capo del casato non può porsi in contrasto con la suddetta regola, la quale, in quanto portatrice di un interesse generale, non è derogabile in quanto norma imperativa.
Un erede può reclamare i diritti rinunciati dal proprio avo se non si è prescritto il suo diritto di succedere per rappresentazione, cioè di accettare al posto del proprio de cuius.
Elassar

MessaggioInviato: sabato 17 dicembre 2005, 23:19
da michele d'arasmo
Storicamente esiste un precedente.

Nel marzo 1917 Nicola II abdicò per se e per il proprio figlio, cedendo il trono al fratello Michele (che rinuncio dopo 5-6 ore).

I legittimisti considerarono tale atto non valido, appunto perchè il sovrano non poteva privare il proprio erede dei diritti che gli spettavano (oramai teoricamente) per nascita.

MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 15:33
da Alessio Bruno Bedini
Proprio su l'ultimo numero di NOBILTA' è presente un articolo davvero interessante di Enzo Capasso Torre: "Genealogia e leggi successorie dei Borbone due Sicilie"

In tale articolo si sottolinea come la prammatica del 6 ottobre 1759 consente a tutti i principe delle varie famiglie Borbone la successione, in caso di necessità e rispettando la linea genealogica, a qualunque trono i Borbone già occupino o gli sia dato da occupare.

Questo a tre condizioni: il trono sia uno per ciascun principe, si tratti di un trono esistente ed immediatamente occupabile.

Mi sembra abbastanza saggio! E a quanto pare la rinuncia valeva solo per se stessi e non per i propri discendenti!