prima di tutto bisogna capire bene di chi stiamo parlando (ovvero il suo cv militare) e la sua età anagrafica, ed ovviamente collocare il tutto temporalmente, oltre che l'appartenenza a che ff.aa./arma/corpo, questo perchè la normativa nel tempo è mutata, e di molto!
in linea di massima il maresciallo nominato alla fine dellla sua carriera sottotenente (di complemento) per avere una promozione a tenente avrebbero dovuto, oltre a possedere i titoli richiesti al grado superiore, avere 1 anno di comando livello plotone.
e questo, ovviamente, non poteva accadere...
evvero anche che le norme parlavano di un avanzamento a tenente per anzianità di 4 anni dalla nomina a sottotenente...
nel tempo sono nate le Forze di Completamento Volontarie, si tratta di risorse impiegabili, oltre che all'emergenza, anche in tempo di pace per esigenze operative sia in territorio nazionale sia in operazioni fuori area (concorsi in attività di ordine pubblico e/o calamità naturali, supporto ad operazioni umanitarie, operazioni di "peace keeping"); l'autorizzazione all'impiego in tempo di pace di tali Forze viene disposta, di anno in anno, con apposito Decreto Ministeriale che ne stabilisce, peraltro, l'entità del personale da richiamare e la durata dei richiami stessi.
dunque usciti dal s.p.e. come sottotenente di complemento (senza però l'anno di comando), essi transitano nel personale militare in congedo, con i seguenti limiti di età e di impiego (ovviamente si parla degli ufficiali inferiori):
- complemento fino a 45 anni
- riserva di complemento fino a 62 anni (solo in attività di guerra)
- congedo assoluto oltre 62 anni (solo in attività di guerra)
i limiti d'età, e d'impiego, sono quelli sopraccitati.
si ricorda che per far parte delle FCV c'è bisogno di una richiesta scritta da parte del congedato!
il sottotenente di complemento, se ha delle particolari doti e/o skill, puà anche entrare nella Riserva Selezionata (facente parte delle FCV), e qui avere lo stesso grado, o un grado superiore a discrezione dell'Amministrazione Militare!
inoltre c'è il dibattutissimo caso dell'Articolo n° 1076 "Promozione in particolari situazioni degli ufficiali " della Sezione II "Promozioni" del Capo IV "Quadri di avanzamento e promozioni" del Titolo VII "Avanzamento" del Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 "Codice dell'ordinamento militare" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 108 dell'08.05.2010 - Supplemento Ordinario n° 84), con entrata in vigore dal 09.10.2010, che al Comma n° 2 recita:
"2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti."leggi la relativa discussione qui:
viewtopic.php?f=45&t=18736