Gentili Signori , vorrei sottoporre un quesito agli esperti del Forum.
Sempre più spesso , ultimamente , si legge di persone che ottengono di poter aggiungere un secondo cognome al loro
originario e questo , talvolta , con le più originali ( seppur rispettabili ) motivazioni in ciò favoriti da una recente legge
che , dietro pressioni europee , ha reso l' atteggiamento dello stato molto più permissivo ( o comprensivo ) in materia
rispetto al passato.
Faccio l' esempio di una professionista genovese che ha ottenuto dal TAR di poter aggiungere al proprio cognome quello
del suo " maestro professionale e di vita " ( credo un suo docente universitario ).
Il TAR ha dato torto al Prefetto che aveva espresso parere negativo all' autorizzazione e il Ministero dell' Interno ha dovuto
anche risarcire le spese. Questo perché la professionista di cui sopra ha seguito l' iter previsto dalla legge , ossia ha fatto
domanda al Prefetto.
Supponiamo però una situazione diversa , e qui sta il mio quesito.
Un individuo con il cognome " A " , desideroso di aggiungere il cognome " B " al suo , modificandolo quindi in " AB " , prima
ancora di fare domanda al Prefetto , fa già uso abituale del cognome " AB " e si ritrova per questo in Tribunale perché
denunciato da una terza persona ; il Tribunale , o il TAR , gli da' ragione e contro la sentenza , dopo qualche mese , non
si può fare appello per scadenza dei termini.
Il titolare del cognome " AB " , " fresco " vincitore della causa , cosa dovrà fare , da un punto di vista burocratico , per
ottenere materialmente il cambiamento di cognome ( o modifica che dir si voglia ) dall' ufficiale di stato civile ?
Presentare domanda al Prefetto allegando la sentenza del tribunale o sarà lo stesso Tribunale a dare disposizioni al Prefetto
o all' ufficiale di stato civile ?
Grazie , Avilius


