da Guido5 » giovedì 13 marzo 2014, 22:36
Caro Gianluca,
si tratta più che altro di sensibilità personale e comunque di casi da valutare singolarmente con il Parroco e, in sua assenza, con il Vescovo. Le norme del Codice di diritto canonico sono in sostanza le seguenti:
Can. 535 - §1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.
§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
§3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale.
§4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.
§5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.
Can. 828 - Non è lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte.
Per quanto riguarda il “non vadano in mano ad estranei”, conosco il caso di una “persona fidata” che ha sottratto a un parroco, certamente non sprovveduto, una pagina del libro dei morti; un altro parroco mi ha lasciato solo in canonica per una mattinata intera; un terzo infine mi ha permesso di portare a casa tutti i libri di una parrocchia appena affidatagli perché li riordinassi. Quanto alla pubblicazione, la diocesi di Malta, per fare un esempio, ha fatto microfilmare i libri di tutte le parrocchie da un’Università cattolica americana - dove sono liberamente consultabili e riproducibili a pagamento - e adesso sta mettendo tutto in rete dove la consultazione è gratuita.
Conclusione: suggerirei un colloquio con il Vescovo (o anche solo una breve lettera) spiegando quello che chi possiede le copie intendete fare e chiedendo istruzioni.
Ciao a tutti!
Guido5
GUIDO BULDRINI - Fides Salvum Fecit