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Fons Honorum famiglie nobili

MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 17:30
da terpandro
Un saluto agli amici del forum per questo 2014. Tolta la famiglia Savoia e quelle dei Re che hanno dominato il nostro Paese, ci sono state famiglie nobili non regnanti ma titolari di feudo che avevano il "Fons Honorum"? E se sì quali?

Re: Fons Honorum famiglie nobili

MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 19:28
da GENS VALERIA
Considerando Il F.H. espressione di qualità giuridica esclusivamente pertinente all’ " imperium " di uno Stato, indipendente da altri poteri ,
( concedere o riconoscere nobiltà e creare cavalieri ) esso era, nel feudatario , praticamente inesistente.

Re: Fons Honorum famiglie nobili

MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 20:01
da Tilius
Maglio precisare, "feudatario non regnante".
Este, Gonzaga, Medici erano feudatari, ma in quanto principi regnanti avevano fons honorum a bizzeffe... :D

Re: Fons Honorum famiglie nobili

MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 20:28
da GENS VALERIA
Tilius ha scritto:Maglio precisare, "feudatario non regnante".
Este, Gonzaga, Medici erano feudatari, ma in quanto principi regnanti avevano fons honorum a bizzeffe... :D

Of course
feudatari non regnanti :D

Re: Fons Honorum famiglie nobili

MessaggioInviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 11:22
da Furio
Mi pare non trascurabile lo ius nobilitandi che hanno avuto é conservato per secoli i vari corpi nobili o patrizi di tante città di Italia, attraverso lo ius cooptandi o nominandi e il diritto dei grandi feudatari di nobilitare attraverso la concessione di feudi o suffeudi

Re: Fons Honorum famiglie nobili

MessaggioInviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 12:37
da nicolad72
Ma lo ius gentium censito prima del congresso di vienna diede per estinte quelle tradizioni. Il diritto di sovranità concesso da una famiglia o meglio al capo di una famiglia e quindi ad un singolo e da questo trasmissibile al proprio erede è assimilato ad un diritto di proprietà e quindi sopravvive alle sorti del regno (alle note condizioni ossia se non vi è abdicazione o debellatio), il medesimo diritto, concesso ad una collettività (un patriziato o qualsivoglia forma di aristocrazia in regime di res publica) invece con si estingue con l'effettiva perdita di sovranità.
Queste sono le norme consuetudinarie così come sono state censite dalle potenze europee negli atti preliminari al congresso di vienna (necessarie per capire chi poteva partecipare al congresso e chi invece avendo perso la sovranità ne doveva essere escluso)...
una curiosità la commissione incaricata fu presieduta non da un esponente di una potenza vincitrice ma da Talleyrand e quindi esponente della potenza sconfitta.