da Maria Luisa Alasia » mercoledì 1 gennaio 2014, 1:43
Buon Anno!
PATRONATO (dir. can.)
I. Origine dei patronati. - Il. Varie specie di patronati. III. Maniera di acquistare il diritto di patronato. - IV. Alienazione e traslazione del diritto di patronato. - V: Estinzione del diritto di patronato. - VI. Diritti e prerogative dei patroni. -- VII. Doveri dei patroni. -- VIII. Persone capaci di esercitare i diritti del patronato.
I. Origine dei patronati. -- Il nome di patrono che i Romani davano ai padroni rispetto agli schiavi da loro manomessi ed in quanto ritenevano ancora su di essi parecchi diritti, è stato attribuito dai cristiani alle persone che hanno fondato o dotato chiese. Il patronato consiste nella facoltà di nominare e presentare ad un benetizio vacante; epperò il patrono è la persona che è fornita di tale diritto. Nei primi secoli del cristianesimoi soli vescovi avevano diritto di scegliere i ministri della Chiesa; e solamente nel quinto, o tutto al più nel quarto si cominciò a concedere il diritto di patronato a quelli i quali fondavano o dotavano chiese. Di ciò si riscontrano le prove nel canone x del concilio d‘0range dell'anno MI, e nel concilio d'Arles dell'anno 452; nel conciIio d'Orleans dell'anno 5M, canone XXXIII, ov'é detto che chiunque voglia avere una parrocchia nella sua terra dovrà procurare al beneficato una congrua conveniente e chierici per ufficiarla.
Il. Varie specie di patronati. – I” Il patronato distinguesi in ecclesiasiastico. laicale e misto. Il patronato ecclesiastico è quello che appartiene ad un chierico, sia a ragione del suo benefizio, sia a motivo di sua dignità, sia perché ha edificata, fondata e dotata una chiesa con beni ecclesiastici. Il patronato laicale è quello che appartiene ad un laico che ha fondata o dotata una chiesa con beni secolari. Il patronato misto e quello che appartiene ad una comunità, o ad una confraternita composta di chierici o di laici. -- 2° il patronato laicale è reale o personale. E reale quello che è annesso alla gleba. ossia alla terra, alla casa, al castello; è personale quando appartiene direttamente alla persona del fondatore e passa ai discendenti di lui senza essere annesso ad alcun fondo. - 3° Secondo l'avviso comune dei canonisti, il patronato fatto da persona laica di beni suoi e ecclesiastico se è stato trasferito ed attribuito ad un corpo ecclesiastico, sia secolare che regolare. Secondo il parere di Van Espen e di alcuni altri, nel dubbio che un patronato sia laicale od ecclesiastico, va presunto laicale. L'autore delle Memorie del Clero è di contrario avviso (t. xu, p. 99). 4 4° il patronato che appartiene alle Università, ai cavalieri di Malta ed ai santesi, va considerato laico, secondo Fuet, nel suo Trattato delle materie benef. , p. 445. - 5° Lamberti'no riferisce fino a 48 differenze tra il patrono ecclesiastico ed il patrono laico, delle quali basterà riportare le principali : 1° i patroni _ecciesiastici hanno sei mesi per l’esercizio del loro diritto, ed i patroni laici non ne hanno che quattro. V’ha però una eccezione per la Normandia, ove questi non hanno minor tempo di quelli. 2° i patroni laici possono variare nella presentazione dei soggetti che nominano ai collatori, cioè possono presentare parecchi insieme o successivamente; e gli ecclesiastici non hanno questa libertà. 3° il papa può prevenire i patroni ecclesiastici, ma non quelli laici. 4° I vescovi possono ricevere permute dei benefizii delle loro diocesi che sono di patronato ecclesiastico, senza il consenso dei patroni; ma cosi non è dei benefizii di patronato laicale. 5° i titolari possono rassegnare o permutare i ioro_benefizii senza consenso dei patroni ecclesiastici: ma ciò non si può fare pei benefizii di patronato laicale. 6° il papa dispone dei benefìzii di patronato ecclesiastico quando coloro i quali ne sono titolari muojono in curia; ma non dispone _cosi quelli laicali.7° lpatroni laici non sono soggetti, come gli ecclesiastici, alle aspettative dei graduati, induttarii, ecc. ‘
III. Maniero di acquistare il diritto di patronato. - 1° Si acquista il diritto di patronato dotando una chiesa, 0 edificandola, o prestando fondi sui quali si costituisca: Patronnm fuciunt dos, wdifìcatio, fundus. Questo è il parere più comune di quelli che hanno scritto su tale materia, almeno prima del concilio di Trento. Ma questo avendo ordinato che niuno potesse avere il patronato di una chiesa (sess. xrv, c. 12), a meno che non l’abbia fondata o dotata, si può dire che la edificazione e la dotazione sono venute necessarie per acquistare il diritto ed il titolo di patrono pieno e perfetto; e che se non si fosse fatto che costruirla o dotaria non si potrebbe essere riguardato che qual benefattore o patrono in parte (Memorie del Clero, t. xu, p. 496. La Combe, alla parola Patrono, c. 3). - 2° il diritto di patronato si può acquistare per prescrizione immemorabile, se si tratta di sottoporre alla servitù del patronato una chiesa che era tenuta libera per. fondazione. hia se si tratta solamente di prescrivere un patronato contro un patrono che abbia trascurato di valersi dei suoi diritti, l'opinione più comune si è che il preteso patrono debba dar prova di possesso quadragcsimannaie e di tre presentazioni successive che siano state seguite da collazioni in favore dei presentati, e da parte loro di pacifico possesso del benefizio. - 3° il diritto di patronato si acquista per privilegio del papa, a titolo oneroso, cioè a condizione che colui al quale viene concesso, aumenti la metà della date della chiesa. - 4° il diritto di patronato si acquista per donazione e legato del patrono che e padrone di cederlo gratuitamente a chiunque gli piaccia. Tuttavia vuolsi la permissione dei vescovo trattandosi d’un patronato laicale, se pure il patrono non donasse coi patronato tutti i suoi beni.
lV. Alienazione e traslazione del diritto di patronato. 1° il diritto di patronato ecclesiastico passa a qualunque possessore del titolo cui va annesso, ed il diritto di patronato laicale reale si trasferisce colla terra cui è attribuito, quantunque non ne venga fatta espressa menzione. - 2° il patronato personale, come qualunque altro non annesso ad un fondo, non può essere venduto, perché il patronato essendo per se stesso jus spirituali annexum, si considera come cosa spirituale che non deve entrare in commercio. Ma è permesso vendere un fondo cui va annesso un diritto di patrotronato; ed in tal caso il patronato passa all'acquisitore come accessorio del fondo senza che il patronato sia venduto, imperocchè la vendita non si riferisce che al fondo. - 3° Allora quando un signore aliena una terra, cui va annesso il diritto di patronato, può riservarsi questo diritto per divenire patronato personale ereditario. - 4° il patronato si trasferisce per cambio , da farsi però con altro patronato, e non con cosa temporale, essendo il patronato tenuto per spirituale. Si può permutare un patronato ecclesiastico con un patronato laicale, purché il cambio sia confermato dal vescovo.
V. Estinzione del diritto di patronato. - il diritto di patronato si estingue: 1° quando il patrono lo rimette alla chiesa; - 2° quando il patrono diviene il coiiatore dei benefizio di cui aveva la semplice nomina; il che dai canonisti si dice consolidatio collatiom'a et pra:sentalionis; - 3° quando la chiesa è affatto distrutta sia per mina dell'edifizio che per perdita dei beni che ne formavano la dote; - 4° per estinzione della persona, o della famiglia, o della confraternita , o della comunità, ed altra compagnia cui il patronato era annesso.
Vi. Diritti e prerogative dei patroni. -I diritti dei patroni si dividono in utili ed onorifici, i quali non sono uguali dappertutto. Secondo parecchi canonisti, i fondatori pieni, cioè quelli che hanno dato il fondo su cui la chiesa è fabbricata, che l'hanno fatta costruire e l'hanno dotata, hanno la presentazione per diritto comune, e come conseguenza della disposizione dei beni loro. Secondo altri canonisti, questi stessi fondatori non hanno la presentazione e le altre prerogative che per concessione della Chiesa (Mem. del Clero, t. XII, p. 136-147). 1 patroni laici pessono presentare al papa soggetti per essere provvedutidei benefizii di loro patronato (ibid.) . i patroni hanno il luogo di onore nelle processioni. Loro si dà l’acqua benedetta, il pane benedetto, l‘incenso e la pace prima degli altri. Hanno pure diritto di scegliere un giorno per dare il pane benedetto, quand’anche non dimorassero nella parrocchia. Hanno anche diritto di avere fascia e cintura funebri; e se mai vengono poveri, i titolari dei benefizii di cui sono patroni debbono dar loro soccorsi proporzionati ai loro bisogni ed al reddito di tali benefizii.
VIl. Doveri dei patroni. -l patroni debbono tutelare la chiesa, vegliare alla celebrazione degli ufficii divini, avvertire i preti ad amministrare i beni ecclesiastici secondo l’intenzione dei fondatori, e denunziarii al vescovo o ad un giudice se non tengono in conto le loro ammonizioni (Van Espen, Jur. eccles., t. il, p. 907 e seg.). Quando un titolo sia stato eretto per sola comodità dei fondatori, e sia divenuto insufficiente per la assistenza del titolare, i patroni sono obbligati a fornire il supplemento (Mem. del Clero, t. xu, p. 370, 391 e seg.).
VlII. Persone capaci di esercitare i diritti dei patronato. - Secondo l'opinione comune dei canonisti, un pupillo che abbia sette anni compiuti può presentare ai benefizii di suo patronato; ma se presentasse a ragione di qualche signoria temporale, o di un diritto annesso alla sua famiglia, abbisogna dell'autorità del tutore finché rimane in minorità. Così non sarebbe se il pupillo presentasse a ragione dei benefizii di cui è provveduto (ibid., p. 193). Quando i patroni sono incapaci di esercitare i loro diritti, come se fossero infetti da eresia, l‘esercizio di essi appartiene al vescovo per diritto comune.
Spero che questo ti aiuta un poco. Maria Luisa