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Alessio Bruno Bedini ha scritto:Naturalmente parlo dell'età moderna e contemporanea

Tilius ha scritto:Definisci età moderna.
Post 1492?


e , forse pure ...“paragnosta” , sono spinto a mettere qualche preventivo puntino sulle “i”. GENS VALERIA ha scritto:
La qualità nobiliare ( civica e/o patriziale ), è aliena ed estranea alla volontà sovrana, non può essere, in quanto tale, oggetto di un provvedimento di grazia, ovvero di concessione, di rinnovazione, di convalida, d’assenso, di autorizzazione all’uso (1),di abilitazione (2), revoca, privazione, (3) o di surroga, ecc., ma solo di un provvedimento di giustizia che si limita a legalizzare, o meglio far emergere o ufficializzare, uno stato di fatto comunque preesistente, necessariamente legato ad antecedenze storiche innegabili e che brilla di luce e vita comunque autonoma.
Giovanni Grimaldi in http://grimgio.altervista.org/documenti ... NAPOLI.htm ha scritto:Secondo il falso criterio della "nobilitazione automatica" qualunque famiglia si sarebbe dichiarata nobile dopo 3 generazioni vissute "more nobilium".
Immaginiamo allora che inflazioni di nobili e quante famiglie che avrebbero iniziato a pretendere privilegi nobiliari a loro "spettanti".
La "nobilitazione automatica" è invece contraria al principio ribadito dalla monarchia borbonica secondo il quale solo al sovrano spetta la creazione/concessione, conferma e riconoscimento della nobiltà in quanto essa materia di Stato e diritto di regalia.
Giacchè si è nobili in uno Stato solo se il sovrano (o i suoi organi a ciò posti) riconosce tale nobiltà.
E tale è il concetto chiarissimamente ribadito dalla monarchia borbonica.
Quindi fra le due tesi contrapposte della "nobilitazione automatica" (nobiltà extra legem) e della "nobiltazione statale" (nobilità ex lege) è evidente come quest'ultima sia la vera e sola nobiltà che esisteva e come la prima sia solo una menzogna comoda per quanti hanno preteso di dirsi discendenti da famiglie "nobili" solo perchè essere vivevano "more nobilium" o semplicemente erano ricche.
Infatti non riconoscendo la necessità di un riconoscimento legale della nobiltà di una famiglia chiunque si sarebbe potuto dire nobile e chiunque oggi può dirsi discendente da famiglia "nobile".
Quindi il paradigma per definire una famiglia "nobile" è accertare che essa abbia avuto un formale e legale attestato di tale status (concessione ex novo, come un feudo, oppure dichiarazione dello status quo di nobiltà, come l'iscrizione ad un Seggio Nobiliare, oppure una documentazione attestante un avo nobilitato per una carica illustre; oppure una prova nobiliare in un processo legale, presso tribunale nobiliare, statale o Ordine Malta, Costantiniano o Guardia del Corpo a cavallo).
Da notare poi anche il concetto di DEGRADAZIONE della nobiltà.
Il diritto di portare titoli nobiliari necessitava del consenso regio. Sempre. Perchè infatti "la nobiltà non può essere concessa da altri che dal re mediante cedola regia" (Regio Dispaccio 28 ottobre 1758) e che per essa era indispensabile il regio esecutorato (regio exequatur) giacchè tutto ciò che era regalia non poteva supplirsi "né per tempo, né per congettura e nè per equipollenza" (Regi Dispacci 16 aprile 1711 e 18 febbraio 1771).
Infatti bisogna ricordare poi che si era nobili se ciò era accertato dallo Stato e confermato dal sovrano, come da Real Dispaccio del 19 febbraio 1757 che specificava "... esser l'aggregazione alla nobiltà causa di Stato che non può aversi senza la concessione regia".
Infatti non si poteva poi prescrivere la necessità del regio assenso, come specificò il Regio Dispaccio 19 giugno 1769 che recita "per qualunque corso di tempo non si prescrive il regio assenso", che quindi doveva essere ESPRESSO ed esplicito. Dunque la nobiltà era necessariamente ed indispensabilmente concessa e riconosciuta dal sovrano.
Laddove, come per i patriziati, non se ne conosceva l’origine, si reputava tacitamente riconosciuta dal sovrano, se il Seggio nobiliare riconosceva una famiglia ad esso ascritta.
Con Real Dispaccio del 27 novembre 1780 il sovrano specificò che non decadevano dalla nobiltà le famiglie che pur vivendo in città feudali appartenevano alla nobiltà locale riunita in Seggi esistente da epoca antecedente l’infeudazione e che comunque tale seggio nobiliare continuò ad esistere e che la famiglia si mantenne in esso anche in epoca feudale.
Per le casate che andavano a vivere in città feudali vigeva il principio, riconosciuto dall’Ordine Costantiniano in ossequio al criterio restrittivo del 1693 dell’Ordine di Malta, che una famiglia nobile per non decadere, non doveva aver vissuto in città feudali dopo il 1693, oppure che comunque aveva solo residenza e non fissa dimora in città feudali e non partecipava alla vita civica locale.
Uno degli aspetti forse volutamente ed artificiosamente trascurato è proprio quello della degradazione della nobiltà.
Chi è nobile può decadere dal suo status?
Se la nobiltà è tale se ufficializzata con atto sovrano allo stesso modo per essere cancellata occorrerebbe, in teoria, un atto che cancella tale nobiltà (es. per fellonia, alto tradimento, etc.).
Ma sostanzialmente anche senza incorrere in atti ufficiali, se uno dei requisiti per poter diventare nobili era il vivere "more nobilium" per tre generazioni, allo stesso modo vivere in modo "ignobile" faceva degradare la nobiltà

T.G.Cravarezza ha scritto:Ok, cooptazione. Ma questa cooptazione avveniva in qualche modo formalmente? Decretava dei diritti e doveri? Cioè, tutto d'un tratto un magistrato cittadino, figlio e nipote di magistrati, benestante, sposato bene et cetera, entrava di sua sponte nel consiglio dei patrizi, si sedeva in un banco del consiglio e incominciava a votare eventuali risoluzioni cittadine?
Penso che la cooptazione avvenisse con qualche cosa di formale da parte del consiglio cittadino e producesse una serie di diritti (possibilità di entrare nel consiglio, di votare, di assumere determinate cariche istituzionali...) e di doveri (non so, pagare una tassa una tantum, partecipare alle attività militari, dover essere presente alle riunioni del consiglio...).
GENS VALERIA ha scritto:Nel Napoletano furono considerate città nobili o patriziali quelle che erano governate da " sedili chiusi " ma fu un riconoscimento tardivo e parziale , troppo dipendente dalla Corona, nel Cinque/Seicento era aperto a chiunque possedesse armi e cavalli e si riuniva sotto i portici, con funzione ludica... per alcuni non fu vero patriziato , neppure in seguito.
Pasquale Cavallo in http://www.nobili-napoletani.it/sedili_di_Napoli.htm ha scritto:L.del 15 giugno 1742 (i discendenti di famiglie un tempo ascritte potevano chiedere giudizio di reintegra “se da cento anni prima dell’introduzione del giudizio” già godevano degli “onori del Sedile”)C.Padiglione, Op. cit., p.11; L. del 25 luglio 1749 (fu prescritta l’aggregazione ai sedili per quelle famiglie che nell’arco di un secolo non avevano più rivendicato i diritti di reintegra ai rispettivi seggi, tanto da considerarle “estinti, perenti e prescritti in tutto e per tutto”)M.Suarez Coronel, M.Cianciulli, Per lo sedile di Nido e la Deputazione Generale de’Sedili Nobili della città di Napoli, Napoli, 1777, pp.11-12 ; L. del 25 gennaio 1756; L. del 19 febbraio/ 3 dicembre 1757 e L. del 19 gennaio 1758 (l’aggregazione ai sedili non produceva nobiltà se mancava il regio assenso, con conferma nella L. del 27 ottobre 1798)D.Gatta, Regali Dispacci, Par.II,T.II,Napoli, 1776,pp.484-485; L.del 9 luglio 1757 (l’aggregazione doveva essere votata a scrutinio segreto nell’ambito dell’assemblea di tutti i rappresentanti del sedile); L. del 27 agosto 1757 (divieto a tutti i membri delle piazze di pretendere e ricevere soldi per l’aggregazione); L. del 1 giugno 1759; L. del 20 giugno 1763; L. del 1 dicembre 1770; L. del 18 febbraio 1771 (conferma la non prescrizione dei diritti di rivendicazione dei gradi di nobiltà agli eredi di antiche famiglie); L. del 27 novembre 1780; L. 12 settembre 1800 come le L. del 13 aprile e 6 ottobre 1851 (già con L. del 21 gennaio 1746, si fissa il pagamento dei diritti fiscali sia per aggregazioni che per reintegre al sedile). Infine, si annoverano i reali rescritti e dispacci.
Il R.D. del 1 agosto 1738, re Carlo di Borbone fissò che le cause di reintegra dovevano essere trattate davanti ai 4 capi di Ruota della Camera di S. Chiara, al fiscale ed al Sacro Consiglio a Due Ruote giunte. Il successivo R.D. del 11 maggio 1739 ordinò che dette cause dovevano trattarsi presso il Sacro Consiglio a Due Ruote giunte, con i 13 ministri tra cui il presidente e i capi di Ruota della Camera di S. ChiaraD.Gatta, Op.cit., pp.471-472. A seguito delle continue proteste (in particolare quella del 1746) dei sedili per abusi e raggiri dei tanti aspiranti nobili, che spesso si rivolgevano alla Camera di S. Chiara per ottenere i richiesti riconoscimenti, furono emessi diversi e più specifici dispacci finalizzati a migliorare tali controlli.
Così fecero seguito: R.D. del 16 ottobre 1743 ed 8 agosto 1761 (il Sacro Regio Consiglio si occupa definitivamente dei giudizi di nobiltà); R.D. del 2 settembre 1748 (conferma del divieto del 1688 per i ministri e loro familiari di intentare giudizi di reintegra o votare in simili cause); R.D. del 30 aprile 1754 (la Camera di S. Chiara svolge funzione di supervisore sui giudizi); R.D. del 20 giugno 1763,del 6 aprile 1772, del 28 marzo 1779 (la Camera di S. Chiara si specializza nelle aggregazioni e reintegre dei nobili ai sedili e delle autorizzazioni per il “Cordon dei cadetti”); R.D. del 20 maggio e 17 agosto 1851M.Parrilli, Collezione cronologica di Leggi,Regolamenti e ministeriali divisa per materie da servire a la Real Commissione de’Titoli di Nobili, Napoli, 1845, pp.39-41.

GENS VALERIA ha scritto:Le realtà comunali venivano governate dall' Arengo o Vicinia , ovvero dall' assemblea dei capifamiglia, per democrazia diretta .
Quando questa forma di governo risultò caotico e poco efficace , si arrivò alla elezione democratica di un consiglio ristretto , ovviamente gli eletti erano le persone più in vista , più efficienti , pragmatici , con molto tempo a disposizione ( quindi maggiori disponibilità economiche ) , ciò era in inizio di un nucleo di "aristocrazia"- governo dei migliori.
Con il tempo quando queste famiglie diedero con continuità membri alle magistrature , divennero un gruppo al quale furono cooptate altre famiglie emergenti politicamente, queste famiglie mutuarono il modo di vita tipico da quello cortese della nobiltà feudale , di fatto divennero il ceto dirigente che esercitava , attraverso il ristretto numero delle famiglie che venivano elette dal popolo, il potere legislativo , dispositivo e giudiziario , in questo modo nacque la nobiltà civica / patriziato .
La nascita nella nobiltà cittadina non comportò alcun formalismo e non vi erano particolari tasse ( è diventato un incubo anche nel sito ??? ) l' impegno nel
" Consiglio" era già gravoso in quanto sottraeva tempo agli affari familiari.

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