pierfe ha scritto:Segnalo quest'articolo interessante "Titoli nobiliari: Onori e offerte..." riferito alle Case già Sovrane:
http://www.economist.com/news/internati ... and-offersVorrei sottolineare che la nobiltà è una dignità che per esistere deve avere un suo riconoscimento nell'ambito del diritto pubblico.
Al contrario se non viene riconosciuta dal diritto pubblico è ridotta solo ad un valore morale insito all'interno dell'individuo, una memoria storica a niente più.
Quindi la nobiltà non riconosciuta (nobiltà di cortesia) non ha nulla a che fare con quella che era la nobiltà del passato.
Pier Felice degli Uberti
Non entro in merito all'articolo , peraltro interessante, è mia opinione sia diritto di ognuno spendere o investire il proprio denaro come crede, mi preme esprimere alcune riflessioni che la lettura del n° 114/115 di
Nobiltà mi hanno suggerito e che riguardano ciò che hai scritto.
Concordo pienamente con quanto hai sottolineato :
(...) la dignità nobiliare [ha] un valore morale insito all'interno dell'individuo, una memoria storica (...) .
Quindi la nobiltà non riconosciuta (nobiltà di cortesia) non ha nulla a che fare con quella che era la nobiltà del passato. Il mio pensiero non coincide con il tuo quando scrivi :
Vorrei sottolineare che la nobiltà è una dignità che per esistere deve avere un suo riconoscimento nell'ambito del diritto pubblico. L'ordinamento legale di uno Stato può porsi nei confronti di un presunto diritto in quattro modi :
- riconoscimento e regolamentazione
- proibizione ed indifferenza .
Questi ultimi atteggiamenti ( caratteristici dei Paesi a regime repubblicano) hanno l'evidente intento di avversare, sicuramente non riconoscere ed ovviamente non tutelare lo “status”, la qualità nobiliare.
La proibizione della nobiltà è giuridicamente“ultravires”,ovvero al di là della portata dei propri poteri legali , al contrario, l'indifferenza è un atteggiamento ambiguo ma sostanzialmente onesto.
Infatti, l'ordinamento legale può pronunciarsi sul riconoscimento e la regolamentazione delle manifestazioni che derivano da una realtà, ma non sulla realtà stessa. In altri termini: vengono legalmente vietati gli anacronistici privilegi nobiliari ma non la realtà, ovvero il “fatto sociale”- nobiltà.
L'abolizione di una realtà va aldilà della capacità del diritto, quindi: non si può eliminare il fatto che un insieme di persone si identifichi come appartenete alla nobiltà ovvero discendente da famiglie un tempo appartenenti ai ceti dirigenti italiani, al quali si aveva accesso storicamente tradizionalmente per nascita o per l’acquisto di determinati requisiti formali come la nobilitazione, l’aggregazione o l’investitura.
La giurisprudenza nazionale italiana si limita a non attribuire valore legale alla nobiltà ma , palesando indifferenza, non entra in merito alla sua esistenza.
La nobiltà italiana è, oggi come ieri, un fatto sociale scaturito da un diritto naturale e millenario, sancito dallo “ jus gentium” ed insito nella persona quale una sorta di eredità immateriale, un diritto personale e come tale assolutamente inalienabile. La nobiltà è quindi una qualità, un attributo del tutto compatibile
con la costituzione democratica del nostro Paese dal momento nel quale non fu più privilegiato l'accesso a funzioni, cariche
pubbliche, e vennero proibiti privilegi economici, patrimoniali o giurisdizionali.
La repubblica nella sua legge fondamentale all'art.2 recita :
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
La nobiltà è decisamente una di quelle formazioni sociali ove la personalità dell'uomo si manifesta essa è latrice di un patrimonio di storia che non può -ontologicamente - essere indifferente.
Alla luce di quanto ora scritto ridurre la nobiltà in Italia a mero
ricordo storico è fortemente riduttivo.
C'è differenza tra ricordo e memoria il primo è una sorta di emersione mnemonica che porta ad un sentimento di repulsione oppure ad una languida o gradevole nostalgia , la seconda è la roccia dove porre solide fondamenta .
La memoria storica è il riconoscimento di un
“fatto”, il
“proprium patrimonium” familiare - nobiliare , il percepire se stessi responsabili, custodi e partecipi nell'oggi, aperti sempre ad un futuro fecondo, consci del perenne valore della tradizione tramandata.
Una considerazione :
Se nella Spagna monarchica, dove esiste una giurisprudenza nobiliare, tre illustri e prestigiosi giuristi docenti universitari sono “costretti” a pubblicare un pregevole lavoro di in centinaio di pagine
(1) per dimostrare il diritto all'esistenza attuale della nobleza llana , affinché non sia “ solo un ricordo storico”, ciò significa che anche nei Paesi dove dovrebbe essere garantita la rilevanza giuridica della nobiltà, essa è ben parziale e carente, si presume quindi che analoghe e sovrapponibili argomentazioni scientifiche possano essere avanzate oggi nell'Italia repubblicana , la quale è priva di legislazione nobiliare.
Alla luce del pensiero della maggior parte degli studiosi della materia si può ragionevolmente affermare che la nobiltà , intesa come qualità , attributo, status, sebbene non tutelata dalle leggi dello Stato , goda in Italia ed altrove piena dignità giuridica derivata dal diritto naturale e da quello internazionale , ha valenza storico-morale e riunisce in associazioni, circoli, sodalizi , categorie di ordini cavallereschi, gruppi di persone con comune origine, discendente da famiglie un tempo appartenenti a ceti dirigenti italiani, al quali si aveva accesso storicamente e tradizionalmente per nascita o per l’acquisto di determinati requisiti, con comune impronta culturale e stile di vita assimilabile.
(1) ” La nobleza no titulada en Espana , dictamen jurìdico ”http://www.hidalgosdeespana.com/canales ... tu_web.pdf2013, Ediciones Hidalguia, F.Burrios Pintado, J.Alvarado Planas, Y.Gòmez Sanchez
Un cordiale saluto
Sergio de Mitri Valier