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Pubblicare documenti

MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 11:08
da antonio33
Pubblicando copie di documenti provenienti da archivi parrocchiali o comunali, si lede qualche diritto?
Si deve chiedere l'autorizzazione a comune o parrocchia?

E se alcuni documenti riguardassero persone ancora in vita?

Ringrazio e saluto tutti.
Antonio

Re: Pubblicare documenti

MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 11:50
da mente&malleo
Se intendi pubblicare la riproduzione anastatica di un documento dovresti richiedere l'autorizzazione a chi ne ha il possesso o ne detiene i diritti (archivio, biblioteca, privato ecc.). Negli archivi di Stato, ad es., hanno dei moduli apposta per il loro materiale; c'è da pagare solo una piccola tassa.
In realtà con questa domanda, che prima o poi ha attanagliato tutti coloro che fanno ricerca e pubblicano, ti sei infilato in un Mare Magnum, una Terra di Nessuno, un Vespaio. Il perché? Nonostante le normative ognuno fa come gli pare, specie se stiamo nell'ambito della produzione degli studi di storia locale, di solito a macchia di leopardo e perlopiù misconosciuta.
Per esempio. L'ente detentore ti rilascia l'autorizzazione a pubblicare la riproduzione di un documento di tuo interesse. In teoria, nel tuo libro, dovresti precisare da qualche parte gli estremi di questa autorizzazione (ente, data, numero autorizzazione...). Quasi nessuno lo fa! Che ne deduci?

Solo una volta mi è capitato di dover richiedere l'autorizzazione per pubblicare la trascrizione, quindi non la riproduzione anastatica, di un documento importantissimo per un mio studio. Non conteneva niente di anagrafico. Non c'era alcun elemento che potesse ledere qualsivoglia tipo di dato sensibile di chicchessìa, trattandosi di una segnalazione archeologica risalente a oltre un secolo fa.
Qual è stato il bello? Che io nemmeno lo sapevo di dover richiedere l'autorizzazione per una trascrizione (non m'era mai capitato!), tra l'altro gratis. L'ho scoperto solo al momento di consegnare una copia del mio studio all'ente detentore del documento [angel]

Pensandoci bene, il fatto di dover richiedere il permesso per pubblicare la trascrizione di un testo risalente a ben oltre i limiti previsti dalle norme italiane, mi disturba alquanto...

A volte, però, i diritti sono molto esosi. Un esempio? Qualche anno fa avevo intenzione di inserire in un mio studio lo stralcio (pochi centimetri quadrati!) di una carta geografica del 1957 stampata dall'Istituto Geografico Militare. Quando mi sono informato sui costi per i diritti mi hanno sparato l'insensata cifra di Euro 250,00 [zip.gif] Ovviamente sono tornato sui miei passi.

Re: Pubblicare documenti

MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 12:26
da antonio33
Per adesso, per la mia esperienza, solo per copie di documenti richieste presso biblioteche sono stato avvisato che avrei dovuto richiedere l'autorizzazione a pubblicare. Quale compenso si richiederebbero due copie del libro eventuale.

Dove, invece, il comune che dovrebbe autorizzare è sponsor, penso che l'autorizzazione sia implicita.
Mi rimane il dubbio sulle parrocchie...

Grazie.
Saluto tutti.
Antonio

Re: Pubblicare documenti

MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 13:19
da mente&malleo
antonio33 ha scritto: Mi rimane il dubbio sulle parrocchie...


Per i documenti parrocchiali di solito il soggetto interessato è l'Uffico Beni culturali della diocesi di competenza.

Re: Pubblicare documenti

MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 12:50
da quaresima
Il diritto alla buona fama e riservatezza

Le informazioni che ci accingiamo a raccogliere dai documenti rientrano nei dati personali: un’espressione che oggi richiama alla mente in modo quasi automatico il concetto di privacy, di cui tanto si è parlato da qualche anno a questa parte.
Dobbiamo tenerne conto anche per le nostre ricerche? Ebbene, sì:
le normative che regolano la materia sono la celeberrima legge 675/96, quella sul trattamento dei dati personali oramai citata in calce a un gran numero di moduli.
Inoltre per quanto riguarda i registri parrocchiali, le “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” emanate dalla CEI.
Ci sono quindi alcune regole di massima che dobbiamo conoscere e rispettare. In primo luogo, quando richiedete visione e/o copia di un documento è opportuno indicare come motivazione della vostra ricerca, e naturalmente rispettare, le finalità storiche: con questa precisazione vi risparmierete parecchie formalità, ad esempio il consenso scritto della persona citata nell’atto (se vivente). Se poi ritenete di pubblicare o rendere noti i risultati del vostro lavoro, siete tenuti a citare con la massima precisione gli estremi degli atti su cui vi siete basati.
Quanto indicato vale sia per gli archivi civili che per quelli religiosi, così come le rispettive sulla deontologia professionale: a voi basterà mantenere un certo rigore di metodo e tenere presenti le consuete, generiche regole di discrezione, che ovviamente valgono in ogni circostanza.
Con riferimento ai soli registri parrocchiali vi ricordo che la ricerca può esser effettuata solo su atti la cui data è anteriore di almeno 70 anni.

Cordiali saluti
Bruno Q.

Re: Pubblicare documenti

MessaggioInviato: domenica 7 aprile 2013, 15:36
da antonio33
Grazie!
Antonio