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Diritto di famiglia

MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 11:51
da Bottacin Arturo
Nel caso di una normale famiglia, sposandosi ancora la moglie prende il cognome del marito oppure conserva il suo ed eventualmente come si firma?
Mio figlio adottivo porta i due cognomi, nel codice fiscale c'è solo il primo il mio, quindi lui si deve firmare completo o solo con il mio cognome?
grazie, lo spunto mi viene dal precedente come ci si rivolge a nobil donna coniugata. Bottacin Arturo

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 12:53
da Guido5
Caro amico,
prima della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), l'art. 144 del codice civile prevedeva tra l'altro che la moglie assumesse il cognome del marito. Oggi l'articolo 143 bis dello stesso codice stabilisce che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”. Nell'interpretazione della giurisprudenza non si tratta però di un obbligo bensì di una facoltà. Come si firma? Se scrive alla mamma solo con il nome; se scrive a qualcuno che la conosce come moglie del signor X o nella corrispondenza "formale" con i due cognomi; negli atti burocratici con il cognome da nubile.
Quanto al figlio (adottivo o no non ha rilevanza) firmerà sempre con il cognome che risulta all'anagrafe.

Ciao a tutti!
Guido5

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 14:33
da GENS VALERIA
Concordo in toto con ciò che ha scritto l'amico Guido, aggiungerei che sarebbe opportuno che il codice fiscale e il tesserino sanitario di suo figlio riportino anche il secondo cognome come risulta all'anagrafe , per evitare fastidiose contestazioni e disguidi , consiglio di rivolgersi nell' ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente e successivameta alla ASL di appartenenza .
Come suggeriva Guido, suo figlio, nella corrispondenza ufficiale, si firmerà con nome e doppio cognome come risulta all'anagrafe.

Cordialmente

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 16:09
da nicolad72
Per analogia legis la donna che ottiene il divorzio (non la separazione) può - anche se la cosa può apparire a seconda delle circostanze di cattivo gusto - continuare ad aggiungere al proprio il cognome dell'ormai ex marito. Se si dovesse nuovamente sposare, non potrebbe più far uso del cognome dell'ex marito (dopo il proprio), potendo invece aggiungere quello del nuovo.

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 8:31
da Avilius
Vorrei approfittare dell' argomento " diritto di famiglia " per porre un quesito.
Supponiamo che un padre abbia ottenuto un' aggiunta di cognome : da " Rossi "
a " Rossi Verdi ". Presumo che i suoi figli nati successivamente all' aggiunta
nascano già con il doppio cognome " Rossi Verdi " ma quali sono le modalità da
seguire affinchè anche un suo figlio minorenne già nato ( " Rossi " ) possa portare
il nuovo doppio cognome del padre ?
grazie , Avilius

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 9:56
da GENS VALERIA
Automaticamente il figlio minorenne assume il doppio cognome, se fosse maggiorenne avrebbe un anno di tempo per manifestare diversa volontà e rinunciare all'aggiunta del secondo cognome.

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 11:21
da Avilius
Gentilissimo , grazie , la questione mi stava molto a cuore.
Avilius

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 13:41
da Bottacin Arturo
Grazie a tutti siete come sempre esaurienti. Bottacin Arturo

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 16:43
da E.deFranciscisdiCasanova
Per la precisione dopo aver ottenuto un decreto o una sentenza che rinosca il prorio diritto al doppio cognome, "Rossi Verdi"; il "padre" vedere trascritto il provvedimento deve farsi parte attiva presso gli uffici dello stato civile. Altrimenti tale aggiiunta non avviene per comunicazione automatica fra il tribunale o il Ministero dell'Interno e lo Stato civile. Anche perché, seppur riconosciuto con un provvedimento, si tratta di un diritto a quel nome, mai ad un obbligo.
Cosi anche per i figli minorenni, il padre, deve chiedere allo Stato civile di trascrivere il provvedimento anche a ciascun figlio minorenne, atrimenti ciò potrebbe non avvenire.

Insomma se il provvedimento riguarda più fratelli o componenti della famiglia, non è detto che tutti gli aventi diritto esercitino poi effettivamente il proprio "diritto" di far trascrivere allo stato civile il nuovo cognome.

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 19:10
da GENS VALERIA
La pratica per l'aggiunta di un cognome a quello di nascita, da diversi mesi , viene portata avanti esclusivamente dalla Prefettura di competenza ( non è più responsabile né il Ministero degli Interni, tantomeno il Tribunale ).

Il decreto prefettizio , emesso qualora la richiesta risulti ben motivata , deve esssere presentato al Comune di residenza del richiedente, da questo punto in poi è l'Ufficio Anagrafe che porta avanti la pratica " a caduta " :

I figli minorenni assumono "automaticamente" il secondo cognome con l'annotazione del decreto a margine dell'atto di nascita .

I figli maggiorenni ( informati in modo ufficiale dall' Anagrafe ) hanno tempo un anno per manifestare la propria volontà avversa alla decisione paterna, ovvero il mantenimento dell' unico cognome di nascita, presso l'ufficio del Comune dove sono nati, il silenzio equivale all' assenso.

Il decreto ha effetto nel momento in cui avviene l'annotazione dell' aggiunta del secondo cognome , in margine all' atto di nascita ,ed andrà perfezionato con la modifica dell'anagrafica del comune di residenza.
http://www.prefettura.it/genova/contenuti/25901.htm

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 9:55
da Avilius
Vorrei nuovamente approfittare di Voi perchè state dando dimostrazione di
grande competenza sull' argomento. Nel caso che un padre ottenga a mezzo
di sentenza di un tribunale il diritto ad aggiungere un secondo cognome al
suo di nascita , il Prefetto deve " adeguarsi " o può negare l' aggiunta ?
grazie ancora , Avilius

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 10:45
da GENS VALERIA
La prefettura è competente quando si intende aggiungere un "normale cognome" es. madre, nonno senza eredi maschi , ovvero per un serio e giustificato motivo.
Il tribunale entra in gioco quando la questione è un po' complessa:
ad es.per la cognomizzare un predicato nobiliare la competenza è del tribunale. Il prefetto non ha voce in capitolo .

Invece il T.A.R. può pronunciarsi su un ricorso da parte di cittadino che si vede negata dal prefetto l'autorizzazione dell'aggiunta di un cognome, in quanto non ritenuto giustificato.


Non ho ben capito in quale casistica rentra il caso di Avilius.

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 11:54
da Avilius
Mi riferivo al caso dell' aggiunta al proprio cognome di quello di una persona senza eredi la quale ,
pur non avendo legami di parentela con il richiedente , rappresenta per lui molto più che un parente
di sangue. Uno zio " adottato ", diciamo così , una persona che talvolta si è anche sostituito tempora=
neamente ai genitori del richiedente facendone le veci per affetto sincero.
grazie , Avilius

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 12:28
da GENS VALERIA
Ad occhio e croce ... proverei in Prefettura , cercando di giustificare e di documentare al massimo la richiesta di aggiunta cognome .
In caso di risposta negativa ... ricorso al TAR.
Attenzione, la richiesta per l'aggiunta di un cognome " storico , altisonante , distinto " non è vista di buon occhio, in carenza di una discendenza ben documentata e mancanza di eredi diretti .

Re: Diritto di famiglia

MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2013, 14:14
da Avilius
La ringrazio di cuore per la cortesissima disponibilità ed il prezioso parere.
cordialità , Avilius