antonio33 ha scritto:Gentili amici, grazie.
Il mio problema è questo:
Il testatore non ha (ufficialmente) figli.
Ha una sorella con figli.
Ha moglie sposata sia in Chiesa che in comune.
I nipoti (figli della sorella), oppure i suoi fratelli e/o sorelle,in assenza di testamento, avrebbero avuto il diritto di ereditare una legittima?
A chi sarebbe stato destinato il patrimonio qualora non avesse fatto testamento?
Che quota spettava alla moglie?
Nel testamento, avrebbe potuto destinare la legittima alla moglie e la disponibile ai figli illegittimi?
Saluto tutti. Antonio
Il codice civile cui fare riferimento è quello del 1865. Che la vicenda si svolga nell'ex stato pontificio ( o in uno dei principati preunitari) è irrilevante, estendondosi la validità del codice automaticamente con l'annessione al regno d'Italia.
A quanto mi sembra di capire il defunto era regolarmente coniugato ( in civile, come si diceva una volta, anche perchè il matrimonio religioso non aveva alcuna valenza per la legge italiana), senza figli con fratelli o sorelle o nipoti ex fratre( o ex sorore).
Successione ab intestato ( cioè senza testamento)Art.745
se il defunto non lascia ascendenti ( sorelle e fratelli non vengono menzionati) ma coniuge e un ( o più) figli naturali, al coniuge un terzo della piena proprietà e al figlio naturale i due terzi.
Art.754 . in caso di concorso con il coniuge di ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti ( diritto di rappresentazione),
in assenza di testamento il coniuge ha diritto a una quota pari al terzo dell'eredità ( in proprietà piena).
Per il caso di concorso del coniuge con ascendenti e con
figli naturali al coniuge era riservato un quarto del patrimonio (agli ascendtiun quarto e al figlio naturale (100-25=75-33=) il restante 42% ).
Successione testamentariaI fratelli o le sorelle ( o i loro discendenti) non rientrano nella categoria dei riservatari ( chiamati correntemente legittimari) che sono i figli, gli ascendenti , e il coniuge.
Il coniuge, in caso di testamento ha diritto a conseguire non già la piena proprietà dei beni ma l'usufrutto ( in quota variabile a seconda del concorso con altri riservatari).
art. 814 al coniuge è riservata una quota pari al terzo dell'usufrutto in mancanza di ascendenti e discendenti legittimi.
art.816. in mancanza di ascendenti o discendenti legittimi al figlio naturale vanno 2 terzi della quota a loro spettante se fossero stati legittimi.
Quindi:
ipotesi A) mancanza di testamento .
alla moglie un terzo e al figlio naturale due terzi della piena prorpietà.( nulla alle sorelle o fratelli)
b) testamento. il coniuge ha comunque diritto a una riserva pari a un terzo dell'usufrutto. al figlio naturale due terzi della metà ( in pratica un terzo) della piena proprietà. Il rimanente patrimonio poteva essere destinato a chiunque ( essendo " disponibile",anche a un estraneo) .
Quindi nel caso di specie, in assenza di testamento, e in assenza di ascendenti del morto ( padre e madre) l'esistenza di una moglie e di un figlio naturale escludeva dalla successione ab intestato fratelli e sorelle del defunto.
Nel caso di successione testamentaria, fratelli e sorelle non erano " riservatari", quindi, a eccezione delt erzo in proprietà al figlio naturale e del terzo dell'usufrutto al coniuge, tutto il resto del patrimonio poteva essere destinato liberamente a chiunque.
ATTENZIONE il figlio naturale nato fuori dal matrimonio da persone delle quali anche una sola era, al momento della nascita, coniugata con persona diversa dall'altro genitore, NON POTEVA ESSERE RICONOSCIUTo ( es: Tizio è coniugato con Caia ed ha un figlio da Sempronia. il figlio non potrà essere riconosciuto ancorchè, in epoca successiva, morisse Caia e Tizio sposasse Sempronia) art.180.
Il figlio naturale , quindi, cui fa riferimento il Cod.Civ. negli art.li sopracitati è solo il figlio naturale del marito, avuto da persona differente dalla vedova e prima del matrimonioIn caso differente - se cioè il figlio fosse nato in costanza di matrimonio, ma fuori da esso-MAI potrebbe essere riconosciuto ed assumere la qualità di figlio naturale. Al massimo il defunto avrebbe potuto lasciare allo stesso, senza specificarne la qualifica di figlio ( adulterino), la porzione disponibile dell'eredità ( e quindi 2 terzi ).