da fabrizio guinzio » mercoledì 16 marzo 2011, 17:31
RR.DD. 11.12.1887 n. 5138 e 8.1.1888. In tale Decreto, per le nuove concessioni, si stabilisce in linea di massima la successione per maschi primogeniti(art.31), si escludono predicati di comuni o antichi feudi(e proprio questo che mi domando, cos'è un antico feudo?) (art.32), le concessioni di patriziati o nobiltà civiche (art. 35) e si conferma il "nobile dei" per gli ultrogeniti (art.36). Un'altra domanda: escludendo per l'ex - novo(i riconoscimenti dell'esistente erano mantenuti) i predicati di comune nell'articolo 32, l'articolo 35 che senso ha? Mi sembra pleonastico, o magari esisteva una nobiltà civica senza predicato del comune, cosa che mi sembra assurda. Ciao,