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mi verrebbe da dire... bell'elitarietà!
Moderatori: Guido5, Novelli, Lambertini
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GENS VALERIA ha scritto: Da noi attualmente occorre una genealogia dettagliata nella quale venga dimostrata la dignità nobiliare , nonché i certificati sacramentali di battesimo e di nozze degli ascendenti per almeno cento anni, per dimostrarne la legittimità e l'appartenenza fedele a S.R.C.
Quindi come dici , non entra Tizio che afferma di essere nobile ma chi può dimostrarlo con un processo nobiliare in tre gradi di giudizio.
L'ingresso in una categoria nobiliare cavalleresca non è dettata da ricchezza, l'influenza all'interno della società di appartenenza, e la capacità di gestire la cosa pubblica ma da altre di carattere etico-religioso e di appartenenza ad una famiglia del ceto dirigente.


T.G.Cravarezza ha scritto: (.. ) Poi ovviamente un ordine sovrano, detenendo fons honorum, può sanare tale situazione per cui se decide di inserire un discendente di avo nobile in una categoria nobiliare, tale decisione, presa da un'autorità ufficiale come un ordine cavalleresco sovrano, ha valore ufficiale, almeno all'interno dell'ordine e degli enti che riconoscono valenza pubblica e onorifica a tale ordine. Quindi, per l'ordine, tale persona è nobile. Ma è l'ordine a dichiararla tale inserendola nelle classi nobiliari. Io, per l'opportunità storica e sociale, eviterei tale decisione, ma non potendo sostituirmi all'ordine, devo accettare tale scelta, pur non condividendola.
P.S. posso accettare che la mia posizione sia minoritaria nel panorama scientifico, ma questo non fa sì che sia obbligatoriamente errata. L'ho maturata dopo vari anni (anni fa, devo essere sincero, ero sulla tua posizione).

GENS VALERIA ha scritto: nel caso dell' Ordine Costantiniano di San Giorgio, Ordine dinastico , accogliendo un cavaliere in una delle classi tradizionalmente nobiliari il Gran Maestro riconosce il carattere nobiliare di una famiglia con un provvedimento di giustizia,"sanando" eventuali carenze.
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GENS VALERIA ha scritto: Scusami , se ritorno sull' argomento, ma i farmacisti sono abituati alla precisione al milligrammo .
Sul fons honorum del Gran Magistero Melitense e relativi provvedimenti di grazia non ho ovviamente nulla da eccepire , aggiungo per completezza che nel caso dell' Ordine Costantiniano di San Giorgio, Ordine dinastico , accogliendo un cavaliere in una delle classi tradizionalmente nobiliari il Gran Maestro riconosce il carattere nobiliare di una famiglia con un provvedimento di giustizia,"sanando" eventuali carenze.
Le Case già sovrane e regnanti che, come quella Borbone Due Sicilie, non siano state debellate o che non abbiano rinunciato spontaneamente alla sovranità, mantengono in capo alla loro famiglia un nucleo di potestà sovrana. L'assunto è ampiamente condiviso dal diritto internazionale che primariamente disciplina la sovranità.


GENS VALERIA ha scritto:
Sul fons honorum del Gran Magistero Melitense e relativi provvedimenti di grazia non ho ovviamente nulla da eccepire ,
aggiungo per completezza che nel caso dell' Ordine Costantiniano di San Giorgio, Ordine dinastico , accogliendo un cavaliere in una delle classi tradizionalmente nobiliari il Gran Maestro riconosce il carattere nobiliare di una famiglia con un provvedimento di giustizia, "sanando" eventuali carenze".
Le Case già sovrane e regnanti che, come quella Borbone Due Sicilie, non siano state debellate o che non abbiano rinunciato spontaneamente alla sovranità, mantengono in capo alla loro famiglia un nucleo di potestà sovrana. L'assunto è ampiamente condiviso dal diritto internazionale che primariamente disciplina la sovranità.
"Noi crediamo che la Nobiltà si compendi in un onore distinto e signorile, tanto per parentele contratte, quanto per aderenze, come per cariche onorifiche, il tutto confortato da un censo relativo. Se una famiglia ha così vissuto noi crediamo che in essa sia germogliata la Nobiltà che poi si raduni e si maturi dopo qualche generazione."
Prevalenza di Nobiltà d'ufficio in alcuni casi, di Nobiltà civiche o decurionali in altri, di Nobiltà legata al possedimento agrario in altri ancora.
Ma sempre l'elemento comune e filo conduttore irrinunciabile appare il tempo, inteso come l'ininterrotto verificarsi per secoli di quelle date condizioni che si concretizzavano, in sintesi, nella storia di ogni famiglia.
"Nobili... purchè mantengano presentemente, col dovuto splendore, la Nobiltà trasmessa loro, dai loro antenati." Tomo I°capitolo VII° della citata legge del Granduca Francesco II° di Toscana.
Chi ha storia alle sue spalle, verificata per condizione e continuità , è nobile di diritto.
La Nobiltà dunque è un distillato di tempo, storia e continuità, non certo quindi frutto di benevola concessione da parte dell' Autorità Sovrana:
Il Sovrano non può concedere Nobiltà, può solo ufficializzare o riconoscere uno stato di fatto.
"La Nobilitazione è stata sempre considerata dai giureconsulti come un atto sovrano col quale si dichiara nobile chi lo è già, per la posizione sua sociale, per la serie di antenati viventi, more nobilium, per le parentele contratte, per i beni posseduti.
Il Sovrano non può creare nobili, ma dichiara ossia riconosce tali, coloro che hanno i requisiti per esserlo, e il Brevetto di Nobilitazione in questo caso, altro non era anticamente che un atto valevole a far ritenere nobile, senza contestazione, una famiglia o un individuo, perchè godesse dei privilegi spettanti al ceto nobile. Questo però nei paesi, dove non esistevano le Nobiltà municipali, cioè le distinzioni di ceto nel governo dei diversi comuni nei quali il ceto nobile costituiva un Senato vitalizio che si chiamava patriziato.
Per appartenervi conveniva provare la Nobiltà, e non già per brevetto di Principe, ma con la dimostrazione che il padre e l'avo non avevano esercitato arti manuali, ed anzi avevano occupato cariche civili o militari, vivendo more nobilium, etc..
Il volere fare della Nobiltà un titolo, come quello di Barone o di Conte, che in certi paesi era inerente al possedimento di feudi ed in altri era spesso conferito ad honorem sul cognome, è un errore grossolano, nel quale purtroppo s'incorre anche al dì d'oggi. Altro errore inerente a questo, è il conferire la Nobiltà personale, perchè chi è nobile trasmette col sangue la Nobiltà ai discendenti“.
"L'articolo I, della legge Toscana del 1750 dice che sono nobili quelli che hanno goduto e sono abili a godere il primo e più distinto onore delle città nobili, loro patrie".
Questo veramente si riferisce all'ascrizione ai così detti Libri d'oro, che costituiva la Nobiltà patrizia, ma anche le famiglie che non arrivarono a coprire le cariche municipali, costituivano quello che negli Stati Pontifici si chiamava cittadinanza di primo grado e che anche dai moderni legislatori é stata giustamente considerata come Nobiltà di secondo ordine, cioè non patrizia.
Siccome la Nobiltà non si può provare con attestazioni giudiziali é certo e naturale che la Nobiltà debba da solo affermarsi per mezzo dello stesso suo procedere e riunire in se quelle cause coefficenti atte a determinare in essa tale capacità quasi giuridica. Quando noi riteniamo che il conferimento della Nobiltà sia un provvedimento mancante di base e perciò erroneo perchè se la materia non esiste affatto (cioé quel complesso di attributi che costituiscono la Nobiltà) il Sovrano non può assolutamente crearlo e se questa materia determinante si è già concretata la Nobiltà esiste di fatto e si afferma e quindi il decreto di conferimento ci sembra perlomeno intempestivo e assurdo".
Neanche un Sovrano può creare, concedendo, una storia passata, se questa non esiste. Ecco perchè un titolo legato ad un brevetto può essere oggetto di un provvedimento di grazia e non rientra invece fra le regie prerogative concedere Nobiltà che invece può essere oggetto unicamente di provvedimento di giustizia.
Il riconoscimento di Nobiltà, svincolato dalla Nobiltà sovrana, viene contemplato solo al fine di riconoscimento o negazione.
"La Nobiltà, ripetiamo, deve germogliare radicarsi e maturare in una data famiglia e quando ciò accada, la famiglia è capace della Nobiltà e il Sovrano dovrà
essere chiamato soltanto a giudicare delle cause coefficienti onde riconoscere questa capacità e sanzionarla, perchè non può essere soltanto per volontà del
Sovrano che una famiglia possa farsi nobile se non ha in sè l'attitudine, i meriti intrinseci di esserlo, e questi meriti e questa attitudine speciale è la famiglia stessa che
deve procurarseli e farli valere come proprio patrimonio. Noi riteniamo quindi che il Sovrano possa conferire qualsiasi titolo, ma che non debba conferire la Nobiltà“.
"I titoli appartengono alla corona della quale sono le gemme staccate che vengono graziosamente donate; però la Nobiltà non è patrimonio della corona, ma lo è della famiglia che da sè stessa lo ha creato con i suoi elementi particolari. La Nobiltà noi la equipariamo al patrimonio famigliare, che il Sovrano non può concedere ma solo riconoscere".
Un provvedimento di revoca può interessare un titolo nobiliare, non può o non dovrebbe , andare ad intaccare la Nobiltà, che rappresentando la storia, non solo dell'individuo interessato, ma di tutta una famiglia, non può certo essere cancellata da un provvedimento anche se sovrano.
Cioè dalla fons honorum può provenire una concessione o una revoca di un provvedimento nobiliare concernente il titolo, non certo concessione o revoca di uno status non concedibile o revocabile:
neanche il Sovrano può cancellare la storia.
Parimenti, se è vero come lo è che la Nobiltà è storia, non dovrebbe essere possibile neanche l'adozione di un provvedimento di convalida. Se infatti é possibile per un sovrano sanare lacune nella dimostrazione del legittimo possesso di un titolo, certamente risulta impossibile un rattoppo su dei vuoti di storia:
neanche un Sovrano può alterare la storia.
Altrettanto vale per un provvedimento di rinnovazione, che se valido per un titolo nobiliare legato a brevetto di concessione, può trasmigrare da un soggetto ad altro di altra famiglia, altrettanto non può dirsi della storia familiare che, patrimonio inalienabile legato al cognome, non può certo per decreto essere affibbiato ad altri.
Pertanto, se valido il presupposto, é lecito dedurre che la Nobiltà non è soggetta a provvedimento di rinnovazione.
Si estingue una famiglia si perde per estinsione il titolo nobiliare, perchè legato ad un brevetto da tramandare, in genere, di maschio in maschio primogenito. Non si estingue la Nobiltà della famiglia che, collegata alle vicende familiari, rappresenta la storia stessa, patrimonio inalienabile di collaterali e consanguinei superstiti.
Dopo un provvedimento di rinnovazione certamente esisterà il titolo, altrettanto sicuro che non può esistere Nobiltà, a meno chè il provvedimento non sia andato a cadere su famiglia già di per sè nobile.
Analogamente, e qui appare in tutta la sua solare verità il concetto, mentre un titolo può essere oggetto di refuta, certamente non lo potrà mai essere la Nobiltà che come storia familiare non può essere respinta al mittente, cancellata o oggetto di volontaria giurisdizione.
Il provvedimento di refuta è un atto portante rinnovazione in ultrogeniti o fratelli dell'intestatario: Art. 10, R.D. 7/6/1943 N.651 .
La pratica attuazione nella storia della Nobiltà conferma che, anche se rari, non sono mancate domande di refuta di un titolo, mai sono state avanzate richieste analoghe per la Nobiltà ad un Sovrano come primo motivo perchè la Nobiltà come patrimonio genetico, storico e sociale legato ad un cognome non poteva essere riconsegnato nelle mani del Sovrano da un unico componente della famiglia, in secondo luogo dovendo seguire un provvedimento di rinnovazione il provvedimento sarebbe andato a donare ad ultrogeniti e collaterali quanto già gli interessati detenevano appunto perchè consanguinei. Non è un caso che il precitato art. 10 faccia riferimento esclusivamente a titoli nobilari e non a Nobiltà o attributi nobiliari.
Da cui:
neanche un Sovrano può accogliere la richiesta di restituzione nelle sue mani di una qualità, patrimonio familiare legato alla storia.
Ed ancora. La concessione di un titolo, la sua la rinnovazione ecc. presuppongono una storia che parte, che si accende per il soggetto e per la sua famiglia, dal momento dell'atto sovrano.
Il riconoscimento di uno status nobiliare presuppone come cardine originario di diritto una storia passata.
"Le lettere di nobilitazione si concedevano in Francia, anche ai plebei in tale caso, erano dichiarazione di Nobiltà, perchè senza tener conto della condizione di nascita dell'individuo, consideravano la Nobiltà delle azioni sue, giusta l'antico detto di Porfirio che nobilitas nihil aliud est quam cognita virtus. A questa specie di Nobiltà appartenevano i prodi guerrieri e tutti coloro che nelle cariche e negli uffici civili, militari ed ecclesiastici, giungevano a tale grado da essere considerati appartenenti al ceto nobile e da entrare de jure in possesso dei privilegi e delle immunità inerenti alla Nobiltà"
Quanto sopra spiega l'apparente inconciliabile dicotomia fra nobili non titolati, magari con storia nobiliare antichissima e generosa alle loro spalle, e titolati non nobili, di recente investitura, quasi sempre non nobili per mancanza di precedenti storici diretti, continuati ed omogenei nell'ascendenza familiare.
Risulta un pleonasmo definire una Nobiltà di sangue anche antica perchè nella Nobiltà generosa è insito in se il concetto di pregressi fasti di storia familiare, mentre non lo è l'aggettivazione antichissima.
Nella titolazione é invece necessario definire se anche nobile e quindi quanto antica, a quando cioè risale l'investitura.
Un nuovo titolato dopo qualche generazione, sarà nobile e, da quel brevetto, parte la storia per i " nuovi " nobili titolati o, se non primogeniti, nobili dei titolati. cfr. " Titoli ed attributi nobiliari " del nob. dott. Luigi Gualtieri - Napoli 1924.
"i titoli concessi dal Sovrano portano con sè implicitamente la Nobiltà, ma soltanto dal giorno del conferimento di essi e perciò non presuppongono antecedenza. E' appunto per questo che talvolta si sente affermare che tale Conte o Marchese di recente creazione, è titolato ma non nobile; perchè prima di ricevere il titolo era plebeo e soltanto i suoi discendenti dopo alcune generazioni potranno essere considerati nobili."
Non a caso l'ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato con R.D. 7.6.1943 N. 651, così , all'Art. 11, recita : la Nobiltà di sangue si acquista dal giorno della nascita ; la Nobiltà per Grazia Sovrana dal giorno della concessione.
La storia della Nobiltà é ricca di esempi di soggetti recentemente investiti di titolo, in corsa per arraffare "uno spicchio di terra al sol" dal passato cercando di nobilitare la propria ascendenza con sangue avito che non poteva esistere (a meno che il titolo non fosse piovuto su soggetto già nobile), con il costruire eventi e fatti memorabili della famiglia, col rivendicare uno stemma o un feudo precedente, con lo storiografare, di fantasia, importanti cariche pubbliche, civili o religiose, ricoperte dagli avi , il tutto magari architettando fumosi riferimenti ad obsoleti, precedenti sovrani decreti, in realtà di tutto partecipi, meno che delle loro inconsistenti pretese.
In genere il nuovo titolato non è nobile, perchè prima plebeo.
Quanto sopra ci da ragione della trasmissione della Nobiltà, in genere, devoluta a maschi e femmine, perchè patrimonio inalienabile, comune a tutti i membri della stessa famiglia. Il titolo, strettamente collegato al brevetto, viene invece trasmesso, normalmente, di maschio in maschio, preferibilmente se primogenito.
La Nobiltà é dunque collegata alla storia, il titolo al brevetto.
Analogo ragionamento è valido per la qualifica di Patrizio anch'essa qualità familiare, collegata alla storia, e non ad un brevetto oggetto di grazia sovrana.
Per di più un brevetto, cioè un titolo, si può sempre acquisire (potenzialità innegabile soprattutto se si ricordi che un tempo poteva essere ceduto tout court , meglio se collegato ad un feudo o essere oggetto di volontà testamentarie) , la Nobiltà, patrimonio di storia e di sangue familiare, certamente no.
Esempio concreto e di frequente riscontro nella storia nobiliare era l' imposizione di cognome e di stemma ad altra famiglia da parte di agnazione in via di estinzione: la nuova genealogia creatasi assumeva con lo stemma il brevetto, perpetuandone il titolo, ma non certo la Nobiltà, che non poteva seguire il primitivo cognome, innestato in altro ceppo .




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robyn ha scritto:Gent.mo sig Sergio,lei scrive che alcuni Papi e casa Savoia,si sono inventati i titoli di Patrizio e Nobile,ma il titolo di Nobile esiste in tutta Europa.es SRI, I.A I.F,O SBAGLIO?.CORDIALI SALUTI
Alessio Bruno Bedini ha scritto:Riprendo alcuni passaggi da ANGELO SQUARTI PERLA, Titoli e nobiltà nelle Marche, Acquaviva Picena, 2003, pp.271-281 (il grassetto è dello stesso Squarti Perla).
il Conte Guelfo Guelfi Camajani nel suo Bollettino Araldico del I settembre 1915, scrisse proprio un articolo intitolato:
"Se il Sovrano debba riconoscere la Nobiltà piuttosto che conferirla":
"Noi crediamo che la Nobiltà si compendi in un onore distinto e signorile, tanto per parentele contratte, quanto per aderenze, come per cariche onorifiche, il tutto confortato da un censo relativo. Se una famiglia ha così vissuto noi crediamo che in essa sia germogliata la Nobiltà che poi si raduni e si maturi dopo qualche generazione."
Lo Squarti Perla:
Prevalenza di Nobiltà d'ufficio in alcuni casi, di Nobiltà civiche o decurionali in altri, di Nobiltà legata al possedimento agrario in altri ancora.
Ma sempre l'elemento comune e filo conduttore irrinunciabile appare il tempo, inteso come l'ininterrotto verificarsi per secoli di quelle date condizioni che si concretizzavano, in sintesi, nella storia di ogni famiglia.
"Nobili... purchè mantengano presentemente, col dovuto splendore, la Nobiltà trasmessa loro, dai loro antenati." Tomo I°capitolo VII° della citata legge del Granduca Francesco II° di Toscana.
Chi ha storia alle sue spalle, verificata per condizione e continuità , è nobile di diritto.
La Nobiltà dunque è un distillato di tempo, storia e continuità, non certo quindi frutto di benevola concessione da parte dell' Autorità Sovrana:
Il Sovrano non può concedere Nobiltà, può solo ufficializzare o riconoscere uno stato di fatto.
Alessandro Scala, articolo pubblicato nel 1915 col titolo: "Nobiltà non è titolo ma qualità":
"La Nobilitazione è stata sempre considerata dai giureconsulti come un atto sovrano col quale si dichiara nobile chi lo è già, per la posizione sua sociale, per la serie di antenati viventi, more nobilium, per le parentele contratte, per i beni posseduti.
Il Sovrano non può creare nobili, ma dichiara ossia riconosce tali, coloro che hanno i requisiti per esserlo, e il Brevetto di Nobilitazione in questo caso, altro non era anticamente che un atto valevole a far ritenere nobile, senza contestazione, una famiglia o un individuo, perchè godesse dei privilegi spettanti al ceto nobile. Questo però nei paesi, dove non esistevano le Nobiltà municipali, cioè le distinzioni di ceto nel governo dei diversi comuni nei quali il ceto nobile costituiva un Senato vitalizio che si chiamava patriziato.
Per appartenervi conveniva provare la Nobiltà, e non già per brevetto di Principe, ma con la dimostrazione che il padre e l'avo non avevano esercitato arti manuali, ed anzi avevano occupato cariche civili o militari, vivendo more nobilium, etc..
Il volere fare della Nobiltà un titolo, come quello di Barone o di Conte, che in certi paesi era inerente al possedimento di feudi ed in altri era spesso conferito ad honorem sul cognome, è un errore grossolano, nel quale purtroppo s'incorre anche al dì d'oggi. Altro errore inerente a questo, è il conferire la Nobiltà personale, perchè chi è nobile trasmette col sangue la Nobiltà ai discendenti“.
Il Conte Guelfo Guelfi Camajani, nel citato Bollettino Araldico del 01.09.1915:
"L'articolo I, della legge Toscana del 1750 dice che sono nobili quelli che hanno goduto e sono abili a godere il primo e più distinto onore delle città nobili, loro patrie".
Questo veramente si riferisce all'ascrizione ai così detti Libri d'oro, che costituiva la Nobiltà patrizia, ma anche le famiglie che non arrivarono a coprire le cariche municipali, costituivano quello che negli Stati Pontifici si chiamava cittadinanza di primo grado e che anche dai moderni legislatori é stata giustamente considerata come Nobiltà di secondo ordine, cioè non patrizia.
Siccome la Nobiltà non si può provare con attestazioni giudiziali é certo e naturale che la Nobiltà debba da solo affermarsi per mezzo dello stesso suo procedere e riunire in se quelle cause coefficenti atte a determinare in essa tale capacità quasi giuridica. Quando noi riteniamo che il conferimento della Nobiltà sia un provvedimento mancante di base e perciò erroneo perchè se la materia non esiste affatto (cioé quel complesso di attributi che costituiscono la Nobiltà) il Sovrano non può assolutamente crearlo e se questa materia determinante si è già concretata la Nobiltà esiste di fatto e si afferma e quindi il decreto di conferimento ci sembra perlomeno intempestivo e assurdo".
Squarti Perla:
Neanche un Sovrano può creare, concedendo, una storia passata, se questa non esiste. Ecco perchè un titolo legato ad un brevetto può essere oggetto di un provvedimento di grazia e non rientra invece fra le regie prerogative concedere Nobiltà che invece può essere oggetto unicamente di provvedimento di giustizia.
Il riconoscimento di Nobiltà, svincolato dalla Nobiltà sovrana, viene contemplato solo al fine di riconoscimento o negazione.
Ancora il Guelfi Camajani:
"La Nobiltà, ripetiamo, deve germogliare radicarsi e maturare in una data famiglia e quando ciò accada, la famiglia è capace della Nobiltà e il Sovrano dovrà
essere chiamato soltanto a giudicare delle cause coefficienti onde riconoscere questa capacità e sanzionarla, perchè non può essere soltanto per volontà del
Sovrano che una famiglia possa farsi nobile se non ha in sè l'attitudine, i meriti intrinseci di esserlo, e questi meriti e questa attitudine speciale è la famiglia stessa che
deve procurarseli e farli valere come proprio patrimonio. Noi riteniamo quindi che il Sovrano possa conferire qualsiasi titolo, ma che non debba conferire la Nobiltà“.
"I titoli appartengono alla corona della quale sono le gemme staccate che vengono graziosamente donate; però la Nobiltà non è patrimonio della corona, ma lo è della famiglia che da sè stessa lo ha creato con i suoi elementi particolari. La Nobiltà noi la equipariamo al patrimonio famigliare, che il Sovrano non può concedere ma solo riconoscere".
Lo Squarti Perla:
Un provvedimento di revoca può interessare un titolo nobiliare, non può o non dovrebbe , andare ad intaccare la Nobiltà, che rappresentando la storia, non solo dell'individuo interessato, ma di tutta una famiglia, non può certo essere cancellata da un provvedimento anche se sovrano.
Cioè dalla fons honorum può provenire una concessione o una revoca di un provvedimento nobiliare concernente il titolo, non certo concessione o revoca di uno status non concedibile o revocabile:
neanche il Sovrano può cancellare la storia.
Parimenti, se è vero come lo è che la Nobiltà è storia, non dovrebbe essere possibile neanche l'adozione di un provvedimento di convalida. Se infatti é possibile per un sovrano sanare lacune nella dimostrazione del legittimo possesso di un titolo, certamente risulta impossibile un rattoppo su dei vuoti di storia:
neanche un Sovrano può alterare la storia.
Altrettanto vale per un provvedimento di rinnovazione, che se valido per un titolo nobiliare legato a brevetto di concessione, può trasmigrare da un soggetto ad altro di altra famiglia, altrettanto non può dirsi della storia familiare che, patrimonio inalienabile legato al cognome, non può certo per decreto essere affibbiato ad altri.
Pertanto, se valido il presupposto, é lecito dedurre che la Nobiltà non è soggetta a provvedimento di rinnovazione.
Si estingue una famiglia si perde per estinsione il titolo nobiliare, perchè legato ad un brevetto da tramandare, in genere, di maschio in maschio primogenito. Non si estingue la Nobiltà della famiglia che, collegata alle vicende familiari, rappresenta la storia stessa, patrimonio inalienabile di collaterali e consanguinei superstiti.
Dopo un provvedimento di rinnovazione certamente esisterà il titolo, altrettanto sicuro che non può esistere Nobiltà, a meno chè il provvedimento non sia andato a cadere su famiglia già di per sè nobile.
Analogamente, e qui appare in tutta la sua solare verità il concetto, mentre un titolo può essere oggetto di refuta, certamente non lo potrà mai essere la Nobiltà che come storia familiare non può essere respinta al mittente, cancellata o oggetto di volontaria giurisdizione.
Il provvedimento di refuta è un atto portante rinnovazione in ultrogeniti o fratelli dell'intestatario: Art. 10, R.D. 7/6/1943 N.651 .
La pratica attuazione nella storia della Nobiltà conferma che, anche se rari, non sono mancate domande di refuta di un titolo, mai sono state avanzate richieste analoghe per la Nobiltà ad un Sovrano come primo motivo perchè la Nobiltà come patrimonio genetico, storico e sociale legato ad un cognome non poteva essere riconsegnato nelle mani del Sovrano da un unico componente della famiglia, in secondo luogo dovendo seguire un provvedimento di rinnovazione il provvedimento sarebbe andato a donare ad ultrogeniti e collaterali quanto già gli interessati detenevano appunto perchè consanguinei. Non è un caso che il precitato art. 10 faccia riferimento esclusivamente a titoli nobilari e non a Nobiltà o attributi nobiliari.
Da cui:
neanche un Sovrano può accogliere la richiesta di restituzione nelle sue mani di una qualità, patrimonio familiare legato alla storia.
Ed ancora.
La concessione di un titolo, la sua la rinnovazione ecc. presuppongono una storia che parte, che si accende per il soggetto e per la sua famiglia, dal momento dell'atto sovrano.
Il riconoscimento di uno status nobiliare presuppone come cardine originario di diritto una storia passata.
Lo Scala cita delle eccezioni nella storia nobiliare:
"Le lettere di nobilitazione si concedevano in Francia, anche ai plebei in tale caso, erano dichiarazione di Nobiltà, perchè senza tener conto della condizione di nascita dell'individuo, consideravano la Nobiltà delle azioni sue, giusta l'antico detto di Porfirio che nobilitas nihil aliud est quam cognita virtus. A questa specie di Nobiltà appartenevano i prodi guerrieri e tutti coloro che nelle cariche e negli uffici civili, militari ed ecclesiastici, giungevano a tale grado da essere considerati appartenenti al ceto nobile e da entrare de jure in possesso dei privilegi e delle immunità inerenti alla Nobiltà"
Lo Squarti Perla:
Quanto sopra spiega l'apparente inconciliabile dicotomia fra nobili non titolati, magari con storia nobiliare antichissima e generosa alle loro spalle, e titolati non nobili, di recente investitura, quasi sempre non nobili per mancanza di precedenti storici diretti, continuati ed omogenei nell'ascendenza familiare.
Risulta un pleonasmo definire una Nobiltà di sangue anche antica perchè nella Nobiltà generosa è insito in se il concetto di pregressi fasti di storia familiare, mentre non lo è l'aggettivazione antichissima.
Nella titolazione é invece necessario definire se anche nobile e quindi quanto antica, a quando cioè risale l'investitura.
Un nuovo titolato dopo qualche generazione, sarà nobile e, da quel brevetto, parte la storia per i " nuovi " nobili titolati o, se non primogeniti, nobili dei titolati. cfr. " Titoli ed attributi nobiliari " del nob. dott. Luigi Gualtieri - Napoli 1924.
Ancora Alessandro Scala:
"i titoli concessi dal Sovrano portano con sè implicitamente la Nobiltà, ma soltanto dal giorno del conferimento di essi e perciò non presuppongono antecedenza. E' appunto per questo che talvolta si sente affermare che tale Conte o Marchese di recente creazione, è titolato ma non nobile; perchè prima di ricevere il titolo era plebeo e soltanto i suoi discendenti dopo alcune generazioni potranno essere considerati nobili."
Lo Squarti Perla:
Non a caso l'ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato con R.D. 7.6.1943 N. 651, così , all'Art. 11, recita : la Nobiltà di sangue si acquista dal giorno della nascita ; la Nobiltà per Grazia Sovrana dal giorno della concessione.
La storia della Nobiltà é ricca di esempi di soggetti recentemente investiti di titolo, in corsa per arraffare "uno spicchio di terra al sol" dal passato cercando di nobilitare la propria ascendenza con sangue avito che non poteva esistere (a meno che il titolo non fosse piovuto su soggetto già nobile), con il costruire eventi e fatti memorabili della famiglia, col rivendicare uno stemma o un feudo precedente, con lo storiografare, di fantasia, importanti cariche pubbliche, civili o religiose, ricoperte dagli avi , il tutto magari architettando fumosi riferimenti ad obsoleti, precedenti sovrani decreti, in realtà di tutto partecipi, meno che delle loro inconsistenti pretese.
Conclusioni dello Squarti Perla:
In genere il nuovo titolato non è nobile, perchè prima plebeo.
Quanto sopra ci da ragione della trasmissione della Nobiltà, in genere, devoluta a maschi e femmine, perchè patrimonio inalienabile, comune a tutti i membri della stessa famiglia. Il titolo, strettamente collegato al brevetto, viene invece trasmesso, normalmente, di maschio in maschio, preferibilmente se primogenito.
La Nobiltà é dunque collegata alla storia, il titolo al brevetto.
Analogo ragionamento è valido per la qualifica di Patrizio anch'essa qualità familiare, collegata alla storia, e non ad un brevetto oggetto di grazia sovrana.
Per di più un brevetto, cioè un titolo, si può sempre acquisire (potenzialità innegabile soprattutto se si ricordi che un tempo poteva essere ceduto tout court , meglio se collegato ad un feudo o essere oggetto di volontà testamentarie) , la Nobiltà, patrimonio di storia e di sangue familiare, certamente no.
Esempio concreto e di frequente riscontro nella storia nobiliare era l' imposizione di cognome e di stemma ad altra famiglia da parte di agnazione in via di estinzione: la nuova genealogia creatasi assumeva con lo stemma il brevetto, perpetuandone il titolo, ma non certo la Nobiltà, che non poteva seguire il primitivo cognome, innestato in altro ceppo .
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