Adozione "nobiliare"

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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda antonio33 » giovedì 13 ottobre 2011, 15:59

Mario Trabucco ha scritto:Il meccanismo della richiesta e ottenimento della sovrana concessione vale sicuramente per i titoli concessi dal Re di Sardegna e dal Re d'Italia. Non sono sicuro però che ciò si possa estendere a tutti gli altri stati preunitari. Ne dubito per il Regno delle due Sicilie.

MTT

Sarei molto interessato comunque a sapere come si trasferisse eventualmente il titolo sia in caso di adozione all'adottato, sia in caso di matrimonio con figlia unica di un nobile al genero/marito ed alla di lui prole. Nel caso specifico (non ritengo opportuno fare nomi dato che i discendenti pubblicamente sono titolati), sia nell'Italia unita che nello Stato della Chiesa.
Saluto tutti. Antonio
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda GENS VALERIA » giovedì 13 ottobre 2011, 19:08

http://www.cnicg.net/succes.asp
Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1489
che contiene lo Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del 7 settembre 1926, n. 208)
Testo integrato dal Regio Decreto 16 giugno 1927 n. 1091

Art. 3I figli naturali, ancorché riconosciuti, e i figli legittimati per Decreto Reale non succedono nei titoli e predicati nobiliari.
I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salva, beninteso, la insindacabile prerogativa Sovrana nei titoli di nuova concessione, a norma dell'Art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno.

Si presuppone che prima del 1926 , la materia specifica fosse sottoposta alla legislazione degli stati preunitari.
Spero che qualcuno conosca la legislazione in merito dello Stato della Chiesa ( io sono abbastanza :oops: ignorantello ).
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda GENS VALERIA » giovedì 13 ottobre 2011, 19:11

Tilius ha scritto:
GENS VALERIA ha scritto: ma mi sembra più corretta l'espressione "di storica consuetudine".


Renderei l'espressione ancora più stringente: "di storico fondamento".



Se non è coperta da copyright , te la frego ! ;)
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda antonio33 » giovedì 13 ottobre 2011, 20:12

Grazie. Direi che per consuetudine si intenderebbe l'uso protratto nel tempo, per fondamento l'origine dell'uso.
Forse ad entrambi bisognerebbe far riferimento.
Antonio
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda Mario Trabucco » giovedì 13 ottobre 2011, 20:17

Proviamo a colmare la lacuna sul diritto pontificio:

“E’ da ricordare che nello Stato Pontificio, per una non retta interpretazione dell’istituto dell’adozione nell’antico diritto pretorio, fu ritenuto che i testatori e gli istitutori di fidecommessi fossero autorizzati a stabilire l’ordine e la sequenza di
successione dei loro beni, e quindi dei privilegi, titoli e giurisdizioni annessi ai beni stessi. In virtù di questa facoltà molti istitutori di fedecommessi stabilirono la sequenza successoria oltre il limite naturale della loro discendenza agnatizia, consentendo che estranei alla famiglia succedessero nei beni, nel nome e nei titoli. E’ questa la figura giuridica della surrogazione. Inoltre in altri casi, con l’assenso o la tolleranza del Governo papale, la surrogazione di una famiglia ad un’altra veniva effettuata come espediente per assicurare ad una persona di conseguire un rango elevato, al quale non avrebbe potuto pervenire per altra strada, o con una successione, che nei casi di estinzione di una famiglia sarebbe stata dubbia per la concorrenza di più famiglie discendenti da ceppo femminile, stante l’assenza quasi assoluta in Roma e nelle province romane di leggi generali di successione.
Talora anche l’ordine di successione fedecommissaria o testamentaria in caso di estinzione della famiglia subiva all’atto pratico deroghe e mutazioni per volontà del Papa. Di tal che con la surrogazione veniva imposto che l’onorato si sostituisse nei beni, nei titoli, nel nome alla famiglia dell’adottante, del testatore o dell’istitutore del fidecommesso.
Di tale istituto della surrogazione non si trovano tracce né nel Codice Napoleonico, né negli ordinamenti degli ex Stati italiani preunitari, ad eccezione dello Stato Pontificio ed in parte in Toscana. Inoltre per diritto romano (codex de mutatione nominis, 9, 25) ognuno aveva piena facoltà di mutare il proprio nome sia assumendo un nome che ad altri non appartenesse, sia assumendo un nome altrui purché ciò fosse fatto “sine fraude et iniuria”. Questo principio della mutabilità dei cognomi non subì alcuna innovazione nel diritto intermedio, né nel diritto pontificio che non emise in proposito alcuna disposizione innovativa.
L’obbligo di assunzione di altro cognome dopo il secolo XIII, in cui il cognome divenne di uso generale, venne talvolta però imposto come condizione, “sub conditione nominis ferendi”, per l’accettazione di atti di liberalità, o per contrazione di matrimoni in cui lo sposo assumeva, o anteponeva al proprio, il cognome della moglie, ma qui non si ha la figura della surrogazione. E in questi casi in taluni Stati occorreva l’assenso Sovrano”.

tratto da "C. Arnone, “Storia ed ordinamento del diritto Nobiliare italiano”, Hoepli, 1935, pagg.38-41"

reperibile al sito del CNI-CG
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda antonio33 » giovedì 13 ottobre 2011, 23:37

Ringrazio entrambi. Purtroppo, per il momento, non so se attribuire i titoli a pura cortesia o altrimenti. Devo approfondire.
Buonanotte. Antonio
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda Mario Trabucco » venerdì 14 ottobre 2011, 0:02

E' un dubbio interessante, che merita senza dubbio un approfondimento maggiore, al di là di quello che in superficie può dedursi dalla sua osservazione. Mi riprometto di dedicarmici domattina, buonanotte anche a voi [zzsoft.gif]

MTdT
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda contegufo » venerdì 14 ottobre 2011, 19:21

GENS VALERIA ha scritto:
Si presuppone che prima del 1926 , la materia specifica fosse sottoposta alla legislazione degli stati preunitari.
omissis


Certamente, qui a Lucca potrei citare almeno due casi di adozione con relativo trasferimento dei titoli all'adottato e tutta la roba, trattasi di episodi del 1826 e del 1880.

Saluti
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda Mario Trabucco » venerdì 14 ottobre 2011, 20:29

Fu necessaria la approvazione sovrana per questi trasferimenti? Cosa prevedeva il diritto di successione a Lucca a quel tempo?
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda contegufo » venerdì 14 ottobre 2011, 20:57

Salve

Nel 1° caso si era all'epoca del Ducato (Carlo Ludovico di Borbone) nell'altro nella neonata Italia unita e monarchica.
Non conosco quali fossero le leggi a quel tempo di certo l'operazione era permessa inizialmente anche dal Regno d'Italia che successivamente la vietò. Quando vado in archivio cercherò di vedere come era disciplinata la materia araldico nobiliare al tempo del ducato.

Cordialmente
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda Salvennor » venerdì 14 ottobre 2011, 23:21

Nella mia regione esisteva (esiste) un ramo titolato scaturito dal matrimonio tra un'uomo quasi certamente non titolato, e una donna titolata.
Si potrebbe quasi dire che quest'ultima abbia, dal punto di vista del cognome e dello status (anche nobiliare), adottato il marito, che appunto cambiò anche cognome.
Il meccanismo di tale "adozione" (avvenuta anche con il consenso del cognato ecclesiastico) è chiarito dal seguente testo

I Sanna, Baroni di Gesico, discendono
da Giovanni Bruno, siciliano, giunto in
Sardegna nel secolo XV, che sposò
Isabella Sanna, sorella di Monsignor
Giovanni Sanna, Inquisitore Generale
della Sardegna, Giudice delle appellazioni e dei gravami. Nel 1509,
come Vescovo di Ales e di Terralba,
Monsignor Sanna partecipò al
Parlamento Rebolledo venendo eletto
tra i tractores. Fu compensato con
270 lire. Nel 1515 fu traslato alla sede di Sassari con il titolo di Arcivescovo.
Grande nepotista, Monsignor
Giovanni Sanna favorì la carriera
ecclesiastica del fratello (o nipote ?)
Andrea Sanna che fu prima Vescovo
di Ales, Usellus e Terralba e il 3 agosto 1554 divenne Arcivescovo di Sassari.
Monsignor Giovanni Sanna favorì
anche la carriera del cognato
Giovanni Bruno, dottore in Leggi, che
fu nominato avvocato del Santo
Ufficio. A quel punto, Giovanni Bruno assunse il cognome della moglie
divenendo Giovanni Sanna Bruno.


(fonte http://www.araldicasardegna.org/genealo ... _sanna.htm )

Più tardi un discendente di tale Giovanni Sanna Bruno acquistò dei feudi (non fù investito di titoli feudali direttamente)e ad un certo punto fù abilitato e convocato alle Cortes, pur non essendo mai stato insignito di titoli nob. (Cavaliere, Nobile); ricordiamoci che si sarebbe dovuto chiamare Bruno come cognome, ma nell'abilitazione al Parlamento influì certamente l'avere una antenata titolata.
Dunque il punto cruciale fù il matrimonio, il cambio di cognome, e poi l'abilitazione alle Cortes.
La partecipazione alle Cortes per alcune generazioni costituiva motivo per il riconoscimento nobiliare o di Cavaliere ered. (qualora già non si discendesse da avo titolato).
Questo meccanismo forse potrebbe spiegare situazioni simili anche in altre regioni, specie se legate al Regno di Spagna.
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda GENS VALERIA » sabato 15 ottobre 2011, 13:55

Un articolo di Maria Teresa Manias , pubblicato sul n° 92 di “Nobiltà” tratta l’argomento della successione nobiliare in base alla legislazione bizantina in vigore in Sardegna nell’alto Mediovo
( quindi nel periodo nel quale la stessa vigeva anche nella neonata Venezia ):
“La nobiltà, durante la dominazione bizantina ( anni 553-815 ca, N.d.R.) era di due tipi , una di fatto determinata dal possesso di latifondi e l’altra derivante dall’esercizio delle cariche pubbliche o dallo svolgimento di incarichi di corte, contemporaneamente legate ad un concetto di famiglia dalla quale si discendeva sia per via maschile sia femminile .
Per quanto riguarda la nobiltà isolana è possibile delineare dei caratteri simili a quelli appartenenti alla nobiltà spagnola e bizantina ma non certo a quella italiana che manca delle caratteristiche fondamentali di quella sarda, in primo luogo perché combacia con le caratteristiche delle nobiltà di fatto che deriva dalla nascita e dalla pubblica considerazione con legami parentali trasmissibili sia in linea maschile che femminile.(…) la donna gode dei medesimi diritti dell'uomo, per quanto concerne l'eredita , il possesso, la compravendita e la transizione. Nel periodo alto giudicale (815 ca.-1016 ca. prima della dominazione spagnola N.d.R.) nell'ambito delle classi costituite dal giudice e i suoi familiari, dai maiorali, dai liberi e dai servi, le donne godevano parità di diritti. Il giudice era maschio ma la regina, ricordata nei testi come donna de logu o donna maiore, era la prima donna del regno; titolo onorifico ma che, almeno ufficialmente, la equiparava al giudice. Alla successione erano ammesse le donne, anche se in questo caso era il marito a divenire giudice.
I figli dei giudici erano donnichellos e le figlie donnichellas, pari titolo, quindi, per maschi e femmine. La classe dei maiorali, composta da liveros maiorales e liveras maiorales,partecipava al governo del giudicato e ad un presunto senato. I maiorales si chiamavano fra di loro”frades meosè e ”sorres measè senza che questo indicasse necessariamente parentela.”
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda fabrizio guinzio » sabato 15 ottobre 2011, 21:11

Vi sono in Venezia esempi di successione bizantina e non secondo il diritto nobiliare romano latino dei gentiles, degli appartenenti alle "Gens"(curiales et possessores)?
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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda GENS VALERIA » domenica 16 ottobre 2011, 12:34

fabrizio guinzio ha scritto:Vi sono in Venezia esempi di successione bizantina e non secondo il diritto nobiliare romano latino dei gentiles, degli appartenenti alle "Gens"(curiales et possessores)?

Venezia nacque bizantina e bizantina fu la sua prima giurisprudenza familiare che si protrasse più a lungo dell’effettivo dominio imperiale, integrata da contaminazioni longobarde e usanze locali, ma non dalle consuetudini “saliche”della legislazione dei Franchi, per motivi politici e territoriali. Questo prima che si sviluppasse un’autonoma legislazione nobiliare tra la fine del XIII° ed inizio del XIV° Sec.

M. Zorzi, afferma che prima della Serrata del Maggior Consiglio a Venezia “la qualità di ”nobilis vir” veniva attribuita (…) a chi portava un nome antico ed illustre, collegato alla storia del ducato e della città, ma anche a chi ricopriva un ufficio pubblico di rilievo”.

“Anche in Venezia, pur nell’ambito di consuetudini locali di diritto familiare, nelle quali la donna aveva un ruolo assai più attivo e libero che in quelle delle regioni di tradizione longobarda, i maschi godevano di un trattamento preferenziale ( non esclusivo n.d.r. ) nella successione, per la quale vigevano norme tendenti ad evitare o almeno a limitare il frazionamento dell’asse ereditario, che doveva essere, per quanto possibile, conservato nella linea maschile, favorendo, all’occasione, i proprinquiores maschi rispetto alla diretta discendenza femminile(…)

All’epoca della sicura formazione dei ceti tribunizi e giudicali, primi nuclei del futuro patriziato veneziano, in assenza di diretti eredi maschi, la legislazione vigente contemplava la trasmissione dello status nobiliare per via femminile, giustificando quindi l’allargamento della dignità nobiliare alle famiglie imparentate.

L’autorevole studioso Roberto Cessi nel capitolo XI “Origini del Patriziato veneziano” del suo lavoro “Origini del Ducato di Venezia”, riferendosi al periodo compreso tra i secoli IX e X sostiene :

“ L’attività dei gastaldi ducali sviluppando un processo di accentramento delle funzioni statali nella persona del duca (doge n.d.r.), sottrasse ai tribuni molte delle primitive funzioni, li sostituì e ne sfigurò la fisionomia al punto di trasformare l’ufficio in un titolo ereditario e onorifico.I discendenti delle antiche famiglie tribunizie acquisirono così titolo di nobiltà, siccome eredi di quelle prerogative d’onore che sole erano sopravvissute dell’opera dei loro antenati, i tribuni anteriores ”. In ogni caso per l’autore questa nobiltà nasce dall’esercizio di un ufficio anziché essere stato titolo all’esercizio stesso.

Secondo Roberto Cessi, dopo quella di tribuno, vi è una seconda figura nobiliare che prende campo nei secoli seguenti, quello dei iudices , organo e strumento della curia dogale , seconda categoria di nobiltà nei sec. XI e XII:
“I giudici vengono detti anche nobiles , come sono detti maiores , primates o sapientes (…) Le famiglie socialmente ed economicamente preponderanti nella vita privata fornivano i propri membri agli uffici, ciò era quello che li nobilitava, erano coloro che di consueto partecipavano alle assemblee popolari e rappresentavano la turba nobilium virorum che sottoscriveva gli atti pubblici”.

Nel 1142 nacque il Maggior Consiglio per sviluppo di un organo consuntivo, assunti poteri legislativi, aggregando consigli e uffici. Ben presto i membri di diritto superarono quelli eletti ma gli uni e gli altri erano quasi sempre espressione di quel nucleo ristretto di famiglie in massima parte provenienti dal ceto giudicale, a fine secolo con lo sviluppo del Consiglio, i rappresentanti eletti cominciarono ad essere chiamati nobiles vires, abbozzo del ceto definitivo, quel Patriziato che prese forma solo dopo la sua Serrata del 1297.

La "nobiltà" veneziana nacque ben prima del patriziato.

Dirò di più.
Se consideriamo status, trattamento e sentimento comune secondo il diritto e le consuetudini vigenti sul territorio di Venezia nel periodo medievale nel quali esso ebbe origine, non possiamo che considerare che gli attuali discendenti ex foemina di quel nucleo ristretto di famiglie in massima parte provenienti dal ceto giudicale,in assenza di eredi maschi, storicamente e moralmente godano di distinta qualità nobiliare.
Chi è ... è , chi non è ... non può essere.

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Re: Adozione "nobiliare"

Messaggioda antonio33 » domenica 16 ottobre 2011, 15:11

Quindi, in relazione al periodo, solo in assenza di discendenti diretti maschi il titolo si sarebbe trasmesso per linee femminili? Per consuetudine? Oppure andava in qualche modo ufficialmente rinnovato?
Antonio
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