da Rachis » venerdì 27 novembre 2009, 22:25
Sono iscritto da pochi giorni.
Ritengo molto interessanti gli interventi sul tema della certificazione ed autentica degli alberi genealogici.
Vorrei sottolineare alcuni aspetti guardando all’oggi.
Premetto che sono archivista paleografo e che il mio è soltanto un piccolo contributo alla discussione.
1- Necessità di una corretta ricerca archivistica per rintracciare i documenti: la metodologia è fondamentale.
2- Cuore del problema è il documento che abbia un’autorità che lo rilasci in quanto fidefacente.
3- Non esiste un’unica istituzione che certifichi ed autentichi la documentazione, sia per la varietà di quest’ultima sia per le autorità che la creano (enti pubblici, ecclesiastici, privati…).
4- il documento di per sé che giace in archivio è un fatto storico accertato: si può discutere se sia o meno autentico o un falso (paleograficamente, diplomaticamente, documento ricostruito...). Qui il compito agli specialisti del settore stabilirne l’autenticità.
5- Qualsiasi copia può essere autenticata o dichiarata conforme all'originale dall'istituzione pubblica che conserva il documento (anche il documento catastale pur non avendo il catasto valore giuridico e probatorio, in quanto documento storico attesta persone e fatti e può essere portato in giudizio per questioni non catastali).
6- Importanti sono i rogiti notarili emanati nel corso dei secoli: sono fidefacenti anche quelli rogati dalle autorità ecclesiastiche sino all’Unità d’Italia.
7- Nel caso di documenti di istituzioni private, la loro autenticazione non ha alcun valore pubblico.
8- Nel caso, invece, di istituzioni ecclesiastiche riconosciute dallo Stato, perché producono con il loro operato atti accettati dallo Stato (p. es. certificati di avvenuto matrimonio, diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato)) esse possono rilasciare certificati validi a tutti gli effetti civili.
9- Tutti, comunque i certificati di anagrafe sacramentale, rilasciati dal parroco (o delegato) che timbra e appone la sua firma, accertano che i dati sono conformi a quelli registrati nel libri di anagrafe sacramentale (con indicazione degli estremi dell'atto originario). Non hanno valore civile, ma per diritto canonico assumono valore di certificazioni vere e proprie, in quanto sottoposti ad un’autorità oggettiva e credibile sotto il profilo istituzionale.
10- A seconda dei trattati intercorsi tra gli stati della penisola italiana nel corso dei secoli con lo Stato della Chiesa o pontificio, al vescovo, al parroco è stata riconosciuto l’emissione di documenti riconosciuti dall’autorità civile prima della nascita dello stato civile napoleonico. Gli status animarum servivano, ad es., per le tassazioni. Finché è esistito il potere temporale sono stati rogati atti. A tutt’oggi quei documenti hanno valore storico anche giuridico, garantito dalle istituzioni che li hanno emanati. La soppressione degli enti ecclesiastici ancor oggi produce effetti sul piano civile e così gli atti emanati dalla Santa Sede (ad es. legislazione emanata con la nascita dello Stato italiano…).
11- Tutti i documenti anteriori ai 70 anni assumono il valore di documenti storici e possono essere prodotti, ad es., in giudizio.
12- L’insieme di questa documentazione ordinata da uno specialista ha come conseguenza la costruzione di un albero genealogico, che non ha un riconoscimento giuridico come tale, ma certo lo è come insieme di singoli atti. Il nesso tra gli stessi documenti non è certificabile, per cui ha un mero valore di ricerca storica. Ma se portato in giudizio un albero per stabilire il possesso di un terreno detenuto dagli avi, la sequenza certificata dai singoli atti è ammissibile come prova (si pensi al giudicato sugli usi civici).
13- Casi particolari e rari sono gli alberi geneaologici utilizzati nei giudicati ed ammessi come prova per la ricostruzione di proprietà non in quanto alberi ma come sequenza familiare.
Insomma la materia è complessa e frastagliata e bisogna muoversi sul singolo atto: quello stesso atto è fidefacente in un periodo storico e non in un altro, per un’istituzione e non per un’altra, per uno Stato e non per l’altro…
Gli atti più “validi”, cioè fidefacenti, sono i rogiti notarili, i certificati dello stato civile e quelli dell’autorità ecclesiastica riconosciuta come istituzione in ambito civile.
Un saluto.
Rachis
Minima quoque docent.
Fragmenta colligere.