da gattostella » giovedì 8 giugno 2017, 15:45
Non sono del tutto convinto.
Secondo tale impostazione la seconda frase "I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo" consentirebbe la trasmissione del titolo ai discendenti maschi del secondogenito del primo titolare, anche quando il primogenito del primo investito, per ipotesi, non abbia avuto discendenza. E ciò senza limitazione di grado.
Ma se fosse vero questo, che bisogno ci sarebbe stato di prevedere specificatamente che "Le successioni nei titoli, predicati e attributi nobiliari hanno luogo a favore della agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, con preferenza della linea sul grado"?
In altri termini, l'articolo 40, prima parte, stabilisce la successione maschile primogenita all'infinito (senza limite di grado).
La seconda parte richiede che il "succedente" debba essere discendente, maschio per maschio, dal primo investito.
Il che parrebbe una inutile ripetizione a meno che tale seconda disposizione non "aprisse" appunto alla successione collaterale retrograda.
Quindi supponiamo che A ha due figli maschi B e C.
B ha un figlio maschio B1 e questo ha un figlio maschio B2 che ha un figlio maschio B3 che muore senza figli.
C ha un figlio maschio C1 e questo ha un figlio maschio C2 che ha un figlio maschio C3 che ha un figlio maschio C4.
L'ultimo investito del titolo e' B3.
Alla morte di B3 il C4 succede nel titolo del cugino B3?
Se si rispondesse affermativamente si dovrebbe ammettere che la mancanza di limitazione di gradi costituisca un principio generale e dunque operi indipendentemente da una sua specifica e positiva previsione normativa. Infatti il rapporto di parentela esistente tra C4 e B3 e' di ottavo grado.
Se invece si ritenesse che il principio di successione per gradi e' lo stesso che regola le successioni di beni, dovrebbe operare la norma che limita al sesto grado la successibilita', salvo che non sia espressamente disposto in deroga.
Quindi, in conclusione, nel caso di successione diretta, la trasmissione opera, in deroga al principio generale, senza limiti di grado, mentre nel caso di successione collaterale, la trasmissione del titolo opera entro il limite del sesto grado.
Ove così non fosse, onestamente farei fatica a comprendere il nesso delle due disposizioni contenute nell'articolo 40.