da Elassar » domenica 9 ottobre 2005, 9:16
Cari amici del forum,
con il progetto di legge n. 3399 è stato presentato al Senato un disegno di legge volto a dare attuazione alla XIV dis. trans. fin. della Costituzione.
Si tratta di un testo di tre articoli:
1) La Consulta Araldica istituita ai sensi del Regio Decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.
2) I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall’Ufficio Onorificenze ed Araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3) L’Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell’Associazione che svolge tale attività in continuità con quella già esercitata dall’Ente di cui al comma 1.
Come già detto da me e da altri in un diverso forum, si tratta, a mio parere, di un articolato che, seppur nella sua opportunità di dare finalmente attuazione ad una disposizione costituzionale, è fortemente criticabile.
Innanzitutto, si avverte una commistione di competenze per ciò che attiene l'Ufficio Onorificenze ed Araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dovrebbe occuparsi sia della cd. araldica pubblica, quanto della cognomizzazione dei predicati, questione più vicina al diritto delle persone che al diritto pubblico. Probabilmente, sarebbe stato più opportuno avvalersi delle strutture amministrative dello stato civile (trattandosi appunto di stato civile delle persone, come con riguardo alla modifica o all'aggiunta di cognome), oppure rimettere la questione all'autorità giudiziaria che si occuperebbe della spettanza del predicato.
Non si fornisce alcuna indicazione circa il giudice competente a dirimere le eventuali controversie tra i privati (che chiedono la cognomizzazione) e l'Ufficio governativo (che potrebbe negarla): ci si deve rivolgere al giudice ordinario (trattandosi, appunto, di stato civile, come nel caso di aggiunta di cognome) o a quello amministrativo (venendo in rilievo un atto dell'Amministrazione), cioè al T.A.R.? Il progetto tace sul punto.
Del tutto folle è, poi, a mio modesto parere, la previsione della consulenza da parte di un'associazione, la quale non viene assolutamente indicata, con la conseguenza che potrebbero sorgere questioni in ordine alla sua individuazione. Probabilmente il riferimento è ad una associazione a noi tutti nota.
Non si capisce nemmeno se la consulenza di questa sarebbe facoltativa, obbligatoria, vincolante, non vincolante, conforme, ecc.
La disposizione, comunque, apre vari interrogativi:
1) È corretto dire che questa associazione ha continuato l'opera della Consulta araldica? Sul problema molto si dovrebbe dibattere, anche in considerazione del favore con il quale sono stati sempre ammessi i titoli umberrtini, che notoriamente non costituiscono alcun atto nobiliare (come già affrontato nel presente forum).
2) È adeguato attribuire un compito di consulenza ad un soggetto privato, che non deve perseguire alcun interesse pubblico, ma che potrebbe limitarsi a favorire gli interessi dei soci, o comunque di persone che non hanno alcun diritto alla cognomizzazione?
3) È necessario attribuire questo compito all'associazione in parola, dal momento che sarebbe sufficiente e opportuna la consulenza di professionisti come giuristi, storici, ecc.?
Voi cosa ne pensate?
Aspetto fiducioso le vostre considerazioni.
Elassar
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam