Sarebbe interessante capire come, nelle varie Repubbliche create sul suolo italiano, la Nobiltà sia stata cancellata...
Trascrivo di seguito un documento della Repubblica Napolitana del 1799 che "liquida" la Nobiltà (titoli ed esteriorità comprese).
Questo documento fu emanato 3 giorni dopo l'inizio della Repubblica e fu il primo a trattare l'argomento:
Libertà Eguaglianza
Repubblica Napolitana
Governo Provvisorio
Napoli 9. Ventoso anno 7. della Libertà
E’ giunto a notizia del Governo Provvisorio, che parecchi cittadini animati da zelo patriottico si sien mossi per distruggere le insegne de passati tiranni, ed aristocratici, scolpite o impresse nei pubblici luoghi, onde sono rimasti danneggiati dei monumenti, che formano l’ornamento della Città. Il Governo Provvisorio, applaudendo allo zelo di tai cittadini, si è determinato colla seguente Legge Provvisoria d’impedirne i cattivi effetti. E però viene a stabilire.
I. Che sia costituita una commissione di tre cittadini forniti d’intelligenza, e zelo, i quali senza detrimento delle produzioni, e dei monumenti delle arti, debbano far demolire nel più breve tempo armi, insegne, e qualunque siasi simbolo, o segno della proscritta tirannide, e dell’abolita aristocrazia.
II. Ma nel tempo stesso vieta, che qualsiasi cittadino osi sotto un tal pretesto distruggere, o deteriorare siffatti monumenti sotto pena della rifazione a proprie spese, e colui, che non possa soddisfare alla pena comminata, debba soffrire la carcere proporzionata al danno cagionato, purchè non ecceda il corso di un anno.
III. Nel tempo stesso il Governo Provvisorio vieta ai cittadini tutti di poter far uso di titoli o parlando, o scrivendo, non essendo nella Repubblica Democratica permessa distinzione alcuna. Si vieta ancora l’uso dei titoli colla particella ex avanti. E pero prescrive, che l’onorato e glorioso nome di cittadino si debba usar da tutti scrivendo e conversando.
IV. Ordina inoltre, che nessun cittadino possa far uso, e tenere qualunque stemma, simbolo, insegna, livrea dinotante distinzione e disuguaglianza.
V. I controventori saranno soggetti alle pene o pecuniarie, o aflittive, che la polizia stabilirà secondo le circostanze.
CIAJA Presidente.
Per lo Segretario generale interino
PARIBELLI.

